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Giuramento decisorio, dichiarazione di aver pagato …

Giuramento decisorio , dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore Tribunale Verona, sez. II, sentenza Giuramento decisorio dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore rispetto a quella domandata elemento di novit equivalenza rispetto a Giuramento non prestato sussistenza prescrizione presuntiva limiti [art. 2960 ] La dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore a quella domandata equivale a Giuramento non prestato. Se il debitore sostiene di aver estinto l obbligazione con il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non pu in alcun modo avvalersi della prescrizione presuntiva di pagamento, ma dovr contestare e provare la misura dell obbligazione controversa.

Giuramento decisorio, dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore Tribunale Verona, sez. II, sentenza 05.03.2007 Giuramento decisorio – dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore rispetto a

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1 Giuramento decisorio , dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore Tribunale Verona, sez. II, sentenza Giuramento decisorio dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore rispetto a quella domandata elemento di novit equivalenza rispetto a Giuramento non prestato sussistenza prescrizione presuntiva limiti [art. 2960 ] La dichiarazione di aver pagato a saldo una somma inferiore a quella domandata equivale a Giuramento non prestato. Se il debitore sostiene di aver estinto l obbligazione con il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, non pu in alcun modo avvalersi della prescrizione presuntiva di pagamento, ma dovr contestare e provare la misura dell obbligazione controversa.

2 (Fonte: Altalex Massimario) Tribunale di Verona Sezione seconda Sentenza del 5 marzo 2007 Svolgimento del processo All udienza del veniva deferito agli attori il Giuramento decisorio , ammesso dal Giudice con ordinanza a scioglimento di riserva ed assunto all udienza del Dopo il rinvio al , all udienza del la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione di termini per il deposito di memorie conclusionali. Fatto e diritto Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dal geom. B. per prestazioni professionali in favore degli attori opponenti per la somma di ,31. Gli attori opponenti eccepiscono la prescrizione di cui all art.

3 2956 n. 2 cc trattandosi di prestazioni rese nel 1999 e sostengono in difetto di aver comunque provveduto al saldo. Il convenuto opposto eccepisce l improcedibilit dell opposizione per l omessa produzione da parte degli attori opponenti dell originale del decreto ingiuntivo; ritiene inoltre convalidata la sussistenza dell obbligazione dal tenore delle difese attoree; deferisce infine il Giuramento decisorio . In primo luogo rileva, in relazione alla pretesa improcedibilit dell opposizione, che la prova dell'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 641 per l'opposizione a decreto ingiuntivo pu trarsi, indipendentemente dalla produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto (Cass.)

4 Civ. II, 10736\1992): la stessa dagli elementi in atti, incontestati, risulta invero tempestiva. Per quanto attiene al superamento della eccepita prescrizione presuntiva nella prospettiva dell art. 2959 cc si evidenzia che nell atto introduttivo gli attori riferiscono di aver gi saldato il suddetto geometra per la prestazione dallo stesso svolta , affermazione che non pu costituire ammissione diretta o indiretta che l obbligazione non sia stata estinta. Di qui il deferimento del Giuramento decisorio , unico mezzo per superare la presunzione di prescrizione. La formula ammessa la seguente: "1. Giuro e giurando affermo di aver estinto il debito nei confronti del Geom.

5 F. B.; 2. Giuro e giurando affermo di aver corrisposto al Geom. F. B. per l'attivit professionale svolta dallo stesso nel periodo / la somma di L. , pari ad euro ,31=, oltre a Cassa Nazionale Geometri ed IVA 20% su imponibile". Gli attori opponenti con il Giuramento hanno invece riferito di aver corrisposto al convenuto opposto una somma a saldo difforme da quella indicata nel capitolo deferito. Da tale difformit le parti traggono due conclusioni contrastanti: per gli attori la variazione non inficia il carattere decisorio del Giuramento , per il convenuto la dichiarata estinzione parziale dell obbligazione, costituendo modificazione sostanziale della formula, equivale a rifiuto a giurare.

6 Il caso non dei pi frequenti e rari sono i precedenti, atteso che nella maggior parte dei casi l indicazione del pagamento a saldo di una somma minore di quella domandata emerge immediatamente dalle difese della parte e non successivamente nel momento in cui viene prestato il Giuramento (Cass. Civ. lav. 3105\2001; II, 2257\1999; II, 1160\1995, III; 2124\1994) A parte un lontano antecedente (Tribunale Milano ) per il quale l alterazione della formula di Giuramento nel senso di affermare l estinzione di una sola parte del debito non equivale a rifiuto a giurare, in senso opposto in un precedente non recente la Corte regolatrice cassa la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto accertata l estinzione del debito (Cass.)

7 Civ. II, 2058\1962). La fattispecie identica a quella del presente giudizio: il deferito giura di aver corrisposto a saldo una somma inferiore a quella indicata nella formula. In sostanza, secondo la Corte, eccependo l ingiunta la prescrizione presuntiva di tutto il credito implicitamente ne ammette l esistenza, cos non potendo in sede di Giuramento proporre eccezioni che avrebbero dovuto essere esposte prima. Giurando, invece, di aver corrisposto una somma minore, ma di aver pur nondimeno estinto il debito perch in tale misura le parti lo avevano concordato, l ingiunta in sostanza ha introdotto nel Giuramento un elemento nuovo, non solo in contraddizione con la sua originaria presunta ammissione dell'esistenza del debito maggiore, ma soprattutto autoattribuendosi la facolt di fornire mediante Giuramento quella prova del preteso intervenuto accordo tra le parti che solo la volont dell opposto avrebbe potuto attribuire, mentre in mancanza, il preteso accordo avrebbe dovuto da essa dimostrarsi con i mezzi ordinari di prova.

8 La Corte di merito si resa, evidentemente, conto del rigore logico della tesi dell'odierno ricorrente, allora appellante, ma ritenne di poterla superare mediante la interpretazione della formula, affermando che essa era diretta a stabilire non la preesistenza del debito di lire e la successiva estinzione in tale misura, ma soltanto la generica totale estinzione di un debito per l'unico rapporto esistente tra le parti, per cui i chiarimenti e le specificazioni introdotte dal giurante nella formula ammessa non ne alteravano la sostanza . Osserva contestualmente il commentatore (Andrioli, Riv. Dir. Proc. 1963, 467-473) che per la corte regolatrice il nodo della questione riguarda non la difformit tra formula e risposta, ma la compatibilit tra eccezione di prescrizione presuntiva e l affermazione di aver saldato una somma inferiore puntualizzata invero solo in sede di Giuramento .

9 Cos prosegue la Corte: Se l ingiunta avesse voluto contestare l'ammontare del suo debito ed opporre che questo era stato concordato in una determinata cifra, avrebbe dovuto fin dall'origine difendersi in modo diverso, cio : contestare l'ammontare del debito preteso dall opposto, lasciando a lui l'onere della prova; provare, eventualmente, a sua volta, che la misura del compenso era stata fissata in una determinata misura; solo in riguardo e limitatamente a questa, avrebbe, infine, potuto far valere la prescrizione presuntiva di pagamento . Si osservi che in altro precedente il convenuto opposto cui in appello viene deferito il Giuramento utilizza una formula pi ampia di quella indicata dal deferente, cos indicando che in esito ad alcuni incassi su titoli il credito risultava ridotto.

10 In tale prospettiva il Giuramento mantiene il proprio carattere decisorio laddove le variazioni risultino a svantaggio del giurante (Cass. Civ. I, 261\1974). Nel caso di specie invece le dichiarazioni degli ingiunti sono limitative della domanda e pertanto l eccezione di prescrizione non pu essere fatta valere qualora il debitore sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, e ci in quanto in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito stesso e quindi implicitamente riconosce di non averlo estinto limitatamente a tale parte (da ultimo Cass. Civ. I, 7277\2005) La particolarit del caso consiste nel susseguirsi delle dichiarazioni attoree che comportano sul piano processuale conseguenze difformi rispetto all invocata prescrizione presuntiva del credito del professionista: l indicazione nell atto di citazione di aver effettuato il saldo comporta per il creditore la necessit di deferire il Giuramento decisorio , unico strumento in grado di superare la prescrizione presuntiva di adempimento; la successiva dichiarazione in sede di interrogatorio di aver provveduto al saldo con una somma inferiore a quella domandata rende, a posteriori, inattuabile la predetta eccezione.