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GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I ... - AIGA

GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI(artt. 22-34 Cod. deontologico forense ) relatore : avv. giovanni Battista PAMIOR elazione tenuta al convegno delll AIGA sezione di Pordenone l sul tema Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, relazionarsi con gli operatori, farsipubblicit : quali limiti? .1. Premessa. - 2. Il rapporto di colleganza (artt. 22 e 23). 3. I RAPPORTI con il Consiglio dell Ordine (art24). 4. RAPPORTI con collaboratori e praticanti (artt. 25 e 26). 5. La corrispondenza con i colleghi (artt. 27e 28). 6. Le notizie riguardanti il collega (art. 29). - 7 RAPPORTI con il collega incaricato (art. 30 e 31). impugnazione della transazione (art. 32). - 9. La sostituzione nell incarico. - 10 La responsabilit deicollaboratori (art. 34).1. oggetto della presente indagine l esame del titolo II del Codice deontologico forense ,che fissa negli articoli da 22 al 34 gli OBBLIGHI di condotta nei RAPPORTI tra si intende procedere ad un commento sistematico di tali norme, ma solo a porre inevidenza gli aspetti che sollevano maggiori questioni o problemi applicativi e ad individuaredegli orientamenti interpretativi ricavandoli in particolar modo dai precedenti del ConsiglioN

GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI (artt. 22-34 Cod. Deontologico Forense ) Relatore: avv. Giovanni Battista PAMIO Relazione tenuta al convegno delll’AIGA sezione di Pordenone l’1.2.2008 sul tema

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1 GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI(artt. 22-34 Cod. deontologico forense ) relatore : avv. giovanni Battista PAMIOR elazione tenuta al convegno delll AIGA sezione di Pordenone l sul tema Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, relazionarsi con gli operatori, farsipubblicit : quali limiti? .1. Premessa. - 2. Il rapporto di colleganza (artt. 22 e 23). 3. I RAPPORTI con il Consiglio dell Ordine (art24). 4. RAPPORTI con collaboratori e praticanti (artt. 25 e 26). 5. La corrispondenza con i colleghi (artt. 27e 28). 6. Le notizie riguardanti il collega (art. 29). - 7 RAPPORTI con il collega incaricato (art. 30 e 31). impugnazione della transazione (art. 32). - 9. La sostituzione nell incarico. - 10 La responsabilit deicollaboratori (art. 34).1. oggetto della presente indagine l esame del titolo II del Codice deontologico forense ,che fissa negli articoli da 22 al 34 gli OBBLIGHI di condotta nei RAPPORTI tra si intende procedere ad un commento sistematico di tali norme, ma solo a porre inevidenza gli aspetti che sollevano maggiori questioni o problemi applicativi e ad individuaredegli orientamenti interpretativi ricavandoli in particolar modo dai precedenti del ConsiglioNazionale forense (CNF).

2 2. IL RAPPORTO DI COLLEGANZA (artt. 22 e 23). Il rapporto di colleganza in art 22 ribadisce il generale obbligo di correttezza e lealt (art 6 Cod. Deont.) cui tenuto l avvocato e che vale a maggior ragione come regola di comportamento nei confronti deicolleghi perch , in mancanza, le relazioni professionali sarebbe oltremodo difficili se nonimpossibili. Vengono indicati come contenuti specifici del rapporto di colleganza1 ad esempiol obbligo di fornir notizie vere sulle iniziative in corso, l'obbligo di coltivare le trattative inbuona fede, il divieto di usare nelle relazioni espressione sconvenienti od offensive (aspettoperaltro gi sanzionato dall art 20 del Cod. Deont.).Fra i recenti casi della giurisprudenza disciplinare, stato ritenuto violare l obbligo dicolleganza l avvocato che affermi circostanze contrarie al vero per screditare un collega,accusandolo di scorrettezze non commesse2; l'avvocato che affermi verso la controparte ed ilproprio assistito l inesistenza del rapporto professionale facente capo invece anche ad collegacon procura3; l avvocato che si proponga di testimoniare relativamente ad una circostanza 1 DANOVI , Commentario del Codice deontologico forense , Milano, 2004, p.

3 CNF n. 204: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che affermicircostanze contrarie al vero al fine di screditare il collega accusandolo di scorrettezze che in realt non avevacommesso (Nella specie considerando che il comportamento posto in essere era ispirato pi da un incontrollatorancore nei confronti del collega che dal proposito di arrecargli un danno reale, la sanzione della sospensione perquattro mesi stata sostituita dalla pi lieve sanzione della censura) .3 CNF n. 38: Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione dell art. 22 e deldovere di correttezza e lealt nei confronti del collega, il professionista che verso le controparti e l assistito neghil esistenza di un rapporto professionale facente capo anche al collega esponente e che abilitava quest ultimo apretendere compensi in virt di procure ad entrambi conferite dal medesimo cliente , conseguentemente accusandolo diingerenza nel rapporto professionale e di tentativo di accaparramento di clientela, pur sapendo che il rilievo noncorrispondeva a verit (Nella specie stata ritenuta congrua la sanzione della censura).

4 GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI2appresa in via confidenziale da un collega4; la slealt nelle trattative di una transazione5;ingannare il collega sulle reali intenzioni di un sopralluogo al fine di poter ottenere l accesso perdar corso ad una esecuzione6, indurre con pressioni un cliente a revocare l incarico al invece stato ritenuto contrario alla norma l indicazione alla controparte di un collega insostituzione di quello revocato per chiudere formalmente un accordo transattivo8 Venendo all esame dei tre canoni complementari9 dell art. 22 l obbligo del canone I (obbligodi rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega con cui si collabora,quest ultima specificazione stata introdotta nel 2006) un chiaro corollario dei principiesposti. (peraltro tra avvocato e suo corrispondente i RAPPORTI sono regolati in maniera pi dettagliata dall art.)

5 31).E invece pi rilevante segnalare che il canone II stato totalmente sostituito nel 2006,mutandone decisamente la portata. La precedente disposizione stabiliva infatti che, quando sidoveva assumere una qualsiasi iniziativa giudiziaria, civile o penale, contro un collega vi eral obbligo di informare il Consiglio dell Ordine per svolgere il tentativo di conciliazione (e seper esigenze di urgenza o riservatezza ci non era possibile anteriormente la comunicazionedoveva essere successiva)10. 4 CNF n. 301: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che si propongacome testimone relativamente ad una circostanza appresa in via confidenziale dal collega (Nella specie stataconfermata la sanzione della censura) . Nel caso viene ovviamente in rilievo anche la violazione dell art.

6 58 CNF n. 42: Viola i doveri di lealt , probit e colleganza l avvocato che, in sede di un accordo transattivo, inqualit di difensore di due lavoratori, non porti a conoscenza del difensore della controparte convenuta (datore dilavoro) che i propri assistiti hanno fatto ricorso anche alla procedura speciale di cui al n. 80/92 per riscuotere ilcredito nei confronti del medesimo datore e che, inoltre, perseveri in tale comportamento omissivo provvedendo aricevere, per conto dei clienti, le rate corrispondenti al debito determinato consensualmente fra le parti, nonostante, nelfrattempo avesse provveduto a corrispondere per lo stesso titolo ulteriori somme ricevute in applicazione del citatodecreto legislativo (Nella specie stata confermata la sanzione della censura).6 CNF n. 114: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che inganni ilcollega di controparte sulle reali intenzioni di un sopralluogo richiesto per dare (in realt ) corso senza problemi aduna esecuzione mobiliare ottenendo, grazie all inganno, il libero accesso ai locali e la presenza della CNF n.

7 271: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che a mezzo dipressioni psicologiche induca un detenuto a conferirgli l incarico revocandolo al collega verso il quale usi giudizidenigratori e che si appropri senza alcuna autorizzazione, della corrispondenza scambiata tra questi e il suo cliente.(Nella specie stata confermata la sanzione della sospensione per mesi tre). 8 CNF n. 265: Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l avvocato che suggerisca ilnominativo di un collega per sostituirne altro a cui la controparte aveva revocato l incarico. Nella specie statoritenuto non responsabile disciplinarmente l avvocato che sapendo che era stato revocato l incarico al collega avevasuggerito il nominativo di un altro a cui la controparte avrebbe potuto affidare l incarico al fine di concludereformalmente l accordo transattivo gi raggiunto).

8 9 Nel codice deontologico i canoni complementari rappresentano regolamentazioni pratiche della norma generale conriferimento alle situazioni pi In particolare il precedente testo era cos formulato: II L avvocato, salvo particolari ragioni, non pu rifiutare ilmandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa delcollega; tuttavia obbligo dell avvocato informare appena possibile il Consiglio dell Ordine delle iniziative giudiziariepenali e civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistanoesigenze di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione pu essere anche successiva..Il tentativo di conciliazione cui si riferisce la norma quello previsto dall art. 14 lett. f) legge forense (l. ) che prevede che i Consiglio Interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare laconciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, indipendenza dell esercizio professionale.

9 Quando gli avvocati non dipendono dallo stesso Consiglio la conciliazione promossa da quel Consiglio che ne sia stato per primo richiesto. Il fatto che questa conciliazione sia a richiesta e nonobbligatoria mal si raccordava con l obbligo di segnalazione all Ordine. Si veda sulle ragione della modificaPERFETTI, Le recenti modifiche del codice deontologico forense , in Rass. forense , 2006, p. OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI3 Senza entrare nel merito della ragioni che hanno spinto a tale modifica, basti qui evidenziareche il nuovo canone riduce decisamente gli OBBLIGHI di colleganza qualora si intenda iniziareun azione contro un altro avvocato: si prevede infatti la necessit di una preventivacomunicazione scritta (purch non pregiudichi il diritto da tutelare) da indirizzare unicamente alcollega e non all Ordine e tale obbligo ristretto solo al caso che l azione riguardi fatti attinentiall esercizio della al canone III (divieto di registrare telefonate tra colleghi, nonch di effettuareregistrazione di riunioni salvo, in questo caso, il consenso di tutti i presenti), risponde adevidenti ragioni di correttezza e fiducia tra colleghi.

10 Tuttavia, va evidenziato che in merito allaregistrazione delle telefonate vi sono alcuni precedenti che hanno ritenuto lecita la registrazioneper documentare la formulazione di pretese illecite da parte del collega avversario, costituentiun grave reato11. E tuttavia da ritenersi che solo in questi eccezionali casi. sia legittima laregistrazione occulta, altrimenti l essenza stessa del divieto verrebbe La colleganza nel art. 23 stabilisce con chiarezza che la colleganza nell ambito processuale sempresubordinata al dovere di difesa. Il canone II esemplifica bene la pi immediata applicazione:l avvocato deve opporsi a qualsiasi istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processodalle controparti che comporti pregiudizio per il proprio assistito (il testo stato anche quimodificato nel 2006 generalizzando le ipotesi prima riferite alle richieste di rinvio delle udienze, dideposito di documenti e quant altro ).


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