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GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I ... - AIGA

GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI(artt. 22-34 Cod. Deontologico Forense )Relatore: avv. Giovanni Battista PAMIOR elazione tenuta al convegno delll AIGA sezione di Pordenone l sul tema Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, relazionarsi con gli operatori, farsipubblicit : quali limiti? .1. Premessa. - 2. Il rapporto di colleganza (artt. 22 e 23). 3. I RAPPORTI con il Consiglio dell Ordine (art24). 4. RAPPORTI con collaboratori e praticanti (artt. 25 e 26). 5. La corrispondenza con i colleghi (artt.)

5 CNF 17.7.06 n. 42: “Viola i doveri di lealtà, probità e colleganza l’avvocato che, in sede di un accordo transattivo, in qualità di difensore di due lavoratori, non porti a conoscenza del difensore della controparte convenuta (datore di

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1 GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI(artt. 22-34 Cod. Deontologico Forense )Relatore: avv. Giovanni Battista PAMIOR elazione tenuta al convegno delll AIGA sezione di Pordenone l sul tema Determinare il compenso, maneggiare il denaro del cliente, relazionarsi con gli operatori, farsipubblicit : quali limiti? .1. Premessa. - 2. Il rapporto di colleganza (artt. 22 e 23). 3. I RAPPORTI con il Consiglio dell Ordine (art24). 4. RAPPORTI con collaboratori e praticanti (artt. 25 e 26). 5. La corrispondenza con i colleghi (artt.)

2 27e 28). 6. Le notizie riguardanti il collega (art. 29). - 7 RAPPORTI con il collega incaricato (art. 30 e 31). impugnazione della transazione (art. 32). - 9. La sostituzione nell incarico. - 10 La responsabilit deicollaboratori (art. 34).1. oggetto della presente indagine l esame del titolo II del Codice Deontologico Forense,che fissa negli articoli da 22 al 34 gli OBBLIGHI di condotta nei RAPPORTI tra si intende procedere ad un commento sistematico di tali norme, ma solo a porre inevidenza gli aspetti che sollevano maggiori questioni o problemi applicativi e ad individuaredegli orientamenti interpretativi ricavandoli in particolar modo dai precedenti del ConsiglioNazionale Forense (CNF).

3 2. IL RAPPORTO DI COLLEGANZA (artt. 22 e 23). Il rapporto di colleganza in art 22 ribadisce il generale obbligo di correttezza e lealt (art 6 Cod. Deont.) cui tenuto l avvocato e che vale a maggior ragione come regola di comportamento nei confronti deicolleghi perch , in mancanza, le relazioni professionali sarebbe oltremodo difficili se nonimpossibili. Vengono indicati come contenuti specifici del rapporto di colleganza1 ad esempiol obbligo di fornir notizie vere sulle iniziative in corso, l'obbligo di coltivare le trattative inbuona fede, il divieto di usare nelle relazioni espressione sconvenienti od offensive (aspettoperaltro gi sanzionato dall art 20 del Cod.)

4 Deont.).Fra i recenti casi della giurisprudenza disciplinare, stato ritenuto violare l obbligo dicolleganza l avvocato che affermi circostanze contrarie al vero per screditare un collega,accusandolo di scorrettezze non commesse2; l'avvocato che affermi verso la controparte ed ilproprio assistito l inesistenza del rapporto professionale facente capo invece anche ad collegacon procura3; l avvocato che si proponga di testimoniare relativamente ad una circostanza 1 DANOVI , Commentario del Codice deontologico forense, Milano, 2004, p.

5 CNF n. 204: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che affermicircostanze contrarie al vero al fine di screditare il collega accusandolo di scorrettezze che in realt non avevacommesso (Nella specie considerando che il comportamento posto in essere era ispirato pi da un incontrollatorancore nei confronti del collega che dal proposito di arrecargli un danno reale, la sanzione della sospensione perquattro mesi stata sostituita dalla pi lieve sanzione della censura).

6 3 CNF n. 38: Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione dell art. 22 e deldovere di correttezza e lealt nei confronti del collega, il professionista che verso le controparti e l assistito neghil esistenza di un rapporto professionale facente capo anche al collega esponente e che abilitava quest ultimo apretendere compensi in virt di procure ad entrambi conferite dal medesimo cliente , conseguentemente accusandolo diingerenza nel rapporto professionale e di tentativo di accaparramento di clientela.

7 Pur sapendo che il rilievo noncorrispondeva a verit (Nella specie stata ritenuta congrua la sanzione della censura).GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI NEI RAPPORTI CON I COLLEGHI2appresa in via confidenziale da un collega4; la slealt nelle trattative di una transazione5;ingannare il collega sulle reali intenzioni di un sopralluogo al fine di poter ottenere l accesso perdar corso ad una esecuzione6, indurre con pressioni un cliente a revocare l incarico al invece stato ritenuto contrario alla norma l indicazione alla controparte di un collega insostituzione di quello revocato per chiudere formalmente un accordo transattivo8 Venendo all esame dei tre canoni complementari9 dell art.

8 22 l obbligo del canone I (obbligodi rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega con cui si collabora,quest ultima specificazione stata introdotta nel 2006) un chiaro corollario dei principiesposti. (peraltro tra avvocato e suo corrispondente i RAPPORTI sono regolati in maniera pi dettagliata dall art. 31).E invece pi rilevante segnalare che il canone II stato totalmente sostituito nel 2006,mutandone decisamente la portata. La precedente disposizione stabiliva infatti che, quando sidoveva assumere una qualsiasi iniziativa giudiziaria, civile o penale, contro un collega vi eral obbligo di informare il Consiglio dell Ordine per svolgere il tentativo di conciliazione (e seper esigenze di urgenza o riservatezza ci non era possibile anteriormente la comunicazionedoveva essere successiva)10.

9 4 CNF n. 301: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che si propongacome testimone relativamente ad una circostanza appresa in via confidenziale dal collega (Nella specie stataconfermata la sanzione della censura) . Nel caso viene ovviamente in rilievo anche la violazione dell art. 58 CNF n. 42: Viola i doveri di lealt , probit e colleganza l avvocato che, in sede di un accordo transattivo, inqualit di difensore di due lavoratori, non porti a conoscenza del difensore della controparte convenuta (datore dilavoro) che i propri assistiti hanno fatto ricorso anche alla procedura speciale di cui al n.

10 80/92 per riscuotere ilcredito nei confronti del medesimo datore e che, inoltre, perseveri in tale comportamento omissivo provvedendo aricevere, per conto dei clienti, le rate corrispondenti al debito determinato consensualmente fra le parti, nonostante, nelfrattempo avesse provveduto a corrispondere per lo stesso titolo ulteriori somme ricevute in applicazione del citatodecreto legislativo (Nella specie stata confermata la sanzione della censura).6 CNF n. 114: Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l avvocato che inganni ilcollega di controparte sulle reali intenzioni di un sopralluogo richiesto per dare (in realt ) corso senza problemi aduna esecuzione mobiliare ottenendo, grazie all inganno, il libero accesso ai locali e la presenza della CNF n.


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