Example: stock market

GUIDA ALL’ART. 570 C.P. - Ordine Avvocati Roma

1 \ GUIDA ALL ART. 570 _____ DAI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA AL PROCESSO PENALE di: A. M. Bartolucci Proietti L. Ceccarelli S. Masato 2 Premessa storico sociologica Con l introduzione nell ordinamento dell Art. 570 il legislatore del 1930 ha inteso dare efficacia ai precetti di diritto civile che sarebbero altrimenti rimasti di fatto inattuati. Infatti, il legislatore nell introdurre la citata norma perseguiva l intento di costituire una sanzione per punire l inadempimento delle norme civili relative alle obbligazioni alimentari ed alle pronunce di condanna al pagamento di somme a titolo di mantenimento. La qualificazione della famiglia mutata nel tempo, passando da un Ordine verticale ad un Ordine sempre pi orizzontale.

l’inadempimento delle norme civili relative alle obbligazioni alimentari ed alle pronunce di condanna al pagamento di somme a titolo di mantenimento. ... L’anzidetta finalità appariva aderente al quadro culturale e sociale dell’epoca, assai diverso dall’attuale.

Tags:

  Pagamento, Al pagamento

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of GUIDA ALL’ART. 570 C.P. - Ordine Avvocati Roma

1 1 \ GUIDA ALL ART. 570 _____ DAI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA AL PROCESSO PENALE di: A. M. Bartolucci Proietti L. Ceccarelli S. Masato 2 Premessa storico sociologica Con l introduzione nell ordinamento dell Art. 570 il legislatore del 1930 ha inteso dare efficacia ai precetti di diritto civile che sarebbero altrimenti rimasti di fatto inattuati. Infatti, il legislatore nell introdurre la citata norma perseguiva l intento di costituire una sanzione per punire l inadempimento delle norme civili relative alle obbligazioni alimentari ed alle pronunce di condanna al pagamento di somme a titolo di mantenimento. La qualificazione della famiglia mutata nel tempo, passando da un Ordine verticale ad un Ordine sempre pi orizzontale.

2 I passaggi storico-normativi che pi esprimono gli eventi modificativi si possono rappresentare con l introduzione del nuovo codice civile nel 1942, con la successiva entrata in vigore della Carta Costituzionale nel 1948, con la riforma del Diritto di Famiglia nel 1975 ed infine con l ultima novella nel 2006. L evoluzione dell interpretazione della norma penale di cui all Art. 570 riflette l evoluzione dell istituto della famiglia . Infatti, se da un lato il legislatore del 1930 ha introdotto una fattispecie di reato capace di determinare effetti pregiudizievoli nascenti da precetti penali insufficientemente determinati e tassativi, dall altro ha consentito al diritto penale di assecondare l evoluzione dei costumi familiari che via via si sono susseguiti. Ne discende un elevata, anche se non sempre semplice, adattabilit del precetto penale alle mutate istanze sociali che in diversi tempi storici approdano all interno dei confini dell istituto familiare.

3 Del resto anche la giurisprudenza di legittimit ha manifestato una sempre crescente sensibilit riguardo la tutela penale nei confronti del singolo familiare , allontanandosi sempre pi dall intento originario del legislatore di tutelare la istituzione-famiglia . Infatti, in epoca ormai molto risalente, anche in dottrina veniva sostenuto che il bene giuridico tutelato dalla norma era da individuarsi nella salvaguardia della famiglia intesa come nucleo elementare coniugale e parentale della societ e dello Stato, nonch come istituto di Ordine pubblico (v. Leone); del resto la relazione del guardasigilli sul progetto definitivo del codice penale riporta come lo Stato dovesse rivolgere costantemente e, con il massimo interesse, la sua attenzione all istituto etico giuridico della famiglia quale centro di irradiazione di ogni civile convivenza.

4 Scopo della norma era da intendersi, quindi, la repressione delle eventuali forze centripete disgregatrici del nucleo familiare (v. Leone). L anzidetta finalit appariva aderente al quadro culturale e sociale dell epoca, assai diverso dall attuale. Successivamente la nozione di famiglia muta con l evoluzione del costume sociale e giuridico, in particolare per l accoglimento innovativo che essa trova nei contenuti della Carta Costituzionale Art. 29 Cost. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio ordinato sull uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unit familiare . Il principio della piena parit dei diritti tra i coniugi, sancito nel dettato costituzionale, individua quale centro di interesse non pi l istituzione familiare nella sua accezione originaria, bens , quella di societ naturale composta dai singoli componenti.

5 Ci nonostante la piena attuazione del principio di parit tra i consorti si concretizzata solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975. La giurisprudenza formatasi nei decenni successivi, confermata di recente, sull Art. 570 manifesta una crescente sensibilit della tutela penale nei confronti del singolo familiare , la cui difesa sembra destinata a superare quella della famiglia intesa come istituzione (v. Catullo). In conclusione oggi il bene giuridico protetto dalla norma penale di cui all Art. 570 deve essere riconosciuto nella sfera dei rapporti interindividuali che si sviluppano nell ambito del nucleo familiare, frammentandosi nelle singole posizioni di obbligo il cui inadempimento assume rilievo penalistico. [v. Fierro Cenderelli] Introduzione all Art.

6 570 Articolo rubricato nel libro II, titolo XI, capo IV dei delitti contro l assistenza familiare: I Comma Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all Ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potest dei genitori, o alla qualit di coniuge, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a II Comma Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di et minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al 3 coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. III Comma Il delitto punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

7 IV Comma Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto preveduto come pi grave reato da un altra disposizione di legge. ^^^^^^^^^ La figura criminosa sopra descritta integrata dalla condotta di chiunque si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti la potest dei genitori o la qualit di coniuge, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all Ordine o alla morale delle famiglie. Nonch integrata da altre due diverse condotte riconducibili: alla malversazione e dilapidazione dei beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge e a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di et minore ovvero, inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Si tratta, pertanto, inequivocabilmente di una norma a pi fattispecie anche se non vi stato pacifico accordo, quantomeno in dottrina, in merito alla natura delle stesse e, quindi, se tali fattispecie integrino un unica figura di reato - che si articola in differenti modalit di realizzazione - piuttosto che in autonome figure.

8 Per quanto problematica, la formulazione dell Art. 570 , consente l individuazione di tre distinte condotte criminose. Il primo comma punisce con la pena alternativa della reclusione o della multa, chiunque abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all Ordine o alla morale si sottrae agli obblighi di assistenza. Il secondo comma punisce, applicando congiuntamente le pene, chi malversi o dilapidi i beni del coniuge o del figlio minore e chi faccia mancare i mezzi di sussistenza ai soggetti passivi indicati. Inizialmente si sosteneva che nell ipotesi di cui al primo comma la norma in esame tendesse a sanzionare la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva, mentre nell ipotesi di cui al secondo comma a sanzionare la violazione degli obblighi di assistenza materiale ed economica.

9 Parte della dottrina tendeva per a non condividere una contrapposizione cos netta delle diverse ipotesi di reato, tenuto conto che anche una lesione degli obblighi di assistenza morale aveva di per s la capacit di avere un contenuto di Ordine economico. Il vero che non esistono obblighi di assistenza morale ed obblighi di assistenza economica, ma esistono soltanto obblighi di assistenza familiare, che hanno un contenuto morale ed economico assieme, o meglio che hanno in ogni caso un contenuto materiale ed economico e dei riflessi, pi o meno gravi, di carattere morale. (Pisapia 1953, -675). Ancora in tempi recenti il richiamato orientamento trova dei sostenitori in dottrina (v. Vallini, 1997,-939) che riconoscono nella norma incriminatrice una disposizione complessa che prevede un unico titolo di reato realizzabile con modalit alternative.

10 Tale orientamento considerato oramai minoritario a vantaggio del diverso intendimento prevalente che ravvisa nell Art. 570 tre differenti ipotesi di reato, una prevista dal I comma e le altre previste rispettivamente ai numeri 1 e 2 del II Comma. Si tratta di distinti titoli di reato, e non di diverse circostanze del reato stesso perch diversa la nozione dei fatti, anche quando non diversa pure la sanzione (Manzini 1984, -851). Anche la giurisprudenza pi recente sembra ormai assestata su queste posizioni, tanto vero che da oltre quattro lustri viene confermato l insegnamento della Suprema Corte relativo all autonomia delle fattispecie di reato previste dall Art. 570 , non riconoscendone la natura circostanziale. Una particolare attenzione stata rivolta all incidenza della riforma del diritto di famiglia sull Art.


Related search queries