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GUIDA ALLA VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI - …

GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI L'Ufficio Registro Imprese effettua la bollatura dei LIBRI sociali e dei REGISTRI previsti da leggi speciali, a meno che la legge stessa non indichi espressamente un altro ente competente. Le Imprese individuali e le Societ che richiedono la VIDIMAZIONE dei LIBRI devono avere la sede o almeno, per quanto riguarda le operazioni di VIDIMAZIONE di REGISTRI e formulari previsti dalla vigente normativa in materia ambientale, un unit locale nel territorio provinciale di competenza del Registro Imprese della di Imperia.

GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI L'Ufficio Registro Imprese effettua la bollatura dei libri sociali e dei registri previsti da leggi

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  Registri, Registri e libri, Libri

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1 GUIDA ALLA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DI LIBRI E REGISTRI L'Ufficio Registro Imprese effettua la bollatura dei LIBRI sociali e dei REGISTRI previsti da leggi speciali, a meno che la legge stessa non indichi espressamente un altro ente competente. Le Imprese individuali e le Societ che richiedono la VIDIMAZIONE dei LIBRI devono avere la sede o almeno, per quanto riguarda le operazioni di VIDIMAZIONE di REGISTRI e formulari previsti dalla vigente normativa in materia ambientale, un unit locale nel territorio provinciale di competenza del Registro Imprese della di Imperia.

2 Ai sensi dell art. 2331 del codice civile, non pu essere richiesta la VIDIMAZIONE dei LIBRI prima che sia avvenuta l iscrizione al Registro delle Imprese. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - Imprenditori individuali - Imprenditori collettivi - Societ di persone: - - (con esclusione delle societ semplici agricole) - Societ di capitali: - - - coop - consorzi - Gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che svolgono attivit commerciale ed esclusivamente per tale attivit.

3 Le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate progressivamente in ogni pagina. La normativa di riferimento La normativa che regola la tenuta e la conservazione dei LIBRI , dei REGISTRI e delle scritture contabili contenuta fondamentalmente sia nel Codice civile artt. 2214 e ss. che nella legislazione tributaria ( 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600). Norme particolari le possiamo rinvenire anche nel 29 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione del Registro delle imprese.

4 L Ufficio del Registro delle Imprese competente alla bollatura e VIDIMAZIONE dei seguenti LIBRI sociali previsti dalla disciplina civilistica: LIBRI sociali obbligatori per le : Secondo quanto stabilito nel nuovo art. 2478 , oltre i LIBRI e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societ a responsabilit limitata deve tenere i seguenti LIBRI obbligatori: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonch le variazioni nelle persone dei soci.

5 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479. La relativa documentazione conservata dalla societ ; 3) il libro delle decisioni degli amministratori; 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell art. 2477 LIBRI sociali obbligatori per le e per le societ cooperative: Secondo quanto stabilito nel nuovo art.

6 2421 , oltre i LIBRI e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la Societ per azioni e le Societ cooperative (per il richiamo fatto all art. 2519 ) devono tenere i seguenti LIBRI obbligatori: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti; 2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

7 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione; 6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; 7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; 8) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi art.

8 2447-sexies I LIBRI sociali obbligatori per i consorzi previsti dal n. 269/2003 : Secondo quanto stabilito dall art. 13, comma 36 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, i consorzi con attivit esterna, oltre i LIBRI e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta obbligatoria, devono tenere: 1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico.

9 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre LIBRI devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i LIBRI indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) pu altres essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilit verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell art.

10 2165 , secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio. La legge 18/10/2001 n. 383, in vigore dal 25/10/2001 prevede all'art. 8 la soppressione dell'obbligo della bollatura per i seguenti LIBRI contabili che, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva, possono essere soggetti a VIDIMAZIONE volontaria: libro giornale libro inventari LIBRI previsti dalla normativa fiscale (art.)


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