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Guida Pratica: La Gestione operativa delle operazioni di ...

Guida Pratica: La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO 1 IL CREDITO DOCUMENTARIO 2 INDICE Prefazione 1. Le operazioni di credito documentario 2. Cenni giuridici e natura del credito documentario 3. Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell operazione I soggetti L istituto della conferma Figure simili alla conferma: La Silent confirmation e lo star del credere La banca designata 4. La normativa CCI sui crediti documentari 5. Le diverse modalit di pagamento 6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari 7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti Trattative e stipulazione del contratto Richiesta dell importatore di emissione del credito documentario e notifica al beneficiario Eventuali modifiche Le modifiche al credito Spedizione della merce e presentazione dei documenti Il controllo dei documenti Consegna dei documenti e addebito al compratore Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce 8.

4. La normativa CCI sui crediti documentari 5. Le diverse modalità di pagamento 6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari 7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti 7.1. Trattative e stipulazione del contratto 7.2. Richiesta dell’importatore di emissione del credito documentario e notifica al beneficiario 7.3.

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1 Guida Pratica: La Gestione operativa delle operazioni di CREDITO DOCUMENTARIO 1 IL CREDITO DOCUMENTARIO 2 INDICE Prefazione 1. Le operazioni di credito documentario 2. Cenni giuridici e natura del credito documentario 3. Il credito documentario ed i soggetti coinvolti nell operazione I soggetti L istituto della conferma Figure simili alla conferma: La Silent confirmation e lo star del credere La banca designata 4. La normativa CCI sui crediti documentari 5. Le diverse modalit di pagamento 6. Il ruolo delle banche nei crediti documentari 7. Le principali fasi del credito documentario e i documenti Trattative e stipulazione del contratto Richiesta dell importatore di emissione del credito documentario e notifica al beneficiario Eventuali modifiche Le modifiche al credito Spedizione della merce e presentazione dei documenti Il controllo dei documenti Consegna dei documenti e addebito al compratore Implicazioni tra credito documentario e termini di resa della merce 8.

2 Il provvedimento cautelare ex art. 700 9. Tipologie di credito documentario Il credito trasferibile Il credito sussidiario o controcredito Il credito rotativo Il credito di anticipazione o con clausola rossa Stand-by letter of credit 3 APPENDICE A) Schema di modello Swift MT700 utilizzato per l apertura di un credito documentario B) Esempio di lettera di credito non confermata C) Esempio di lettera di credito confermata D) Esempio di Stand-by Letter of Credit E) Glossario 4 Prefazione La presente pubblicazione ha ad oggetto la trattazione dell istituto del credito documentario, istituto molto valido per le imprese esportatrici ma che tuttavia presuppone un minimo di conoscenze specifiche affinch possa consentire realmente di eliminare la variabile di rischio per il quale l istituto nasce.

3 L eliminazione del rischio di insoluto da parte del compratore. Allo stesso modo anche chi utilizza il credito documentario come strumento di pagamento per le proprie importazioni dovrebbe conoscere le norme che lo regolamentano, al fine di confezionare un credito documentario che realmente tuteli la parte acquirente, inserendo condizioni documentarie da soddisfare finalizzate a consentire alla banca che effettuer l esame dei documenti di poter stabilire, per quanto possibile, la conformit quantitativa/qualitativa della merce partendo dall analisi di conformit dei documenti. La trattazione, seppur dedicata alle imprese e non confezionata per i soli addetti ai lavori, offre comunque, oltre ai numerosi spunti di riflessione sugli aspetti principali dell istituto, una panoramica delle norme principali delle pubblicazioni della Camera di Commercio Internazionale che regolamentano l istituto del credito documentario con annessi commenti sul significato delle norme riportate.

4 Lo scopo del presente lavoro di sensibilizzare tutti gli attori, in particolar modo le imprese, verso una pi approfondita conoscenza degli strumenti ad uso nel commercio internazionale, favorendo cos una maggiore integrazione tra il contesto dell impresa e i processi di internazionalizzazione che la stessa intende porre in essere. Alessandro Russo 5 1) Le operazioni di credito documentario Nella compravendita internazionale la lettera di credito (o pi semplicemente credito documentario ) costituisce il mezzo di pagamento pi utilizzato, soprattutto quando la controparte risiede in uno Stato che presenta un elevato rischio Paese . in assoluto la forma che tutela maggiormente il venditore in quanto con il credito documentario una banca (emittente) si impegna irrevocabilmente e autonomamente ad eseguire il pagamento (senza cio alcuna accettazione o azione da parte dell ordinante e con la sola possibilit di eccepire discrepanze nei documenti presentati) a favore del beneficiario a condizione che costui presenti tutti i documenti richiesti secondo le modalit e i tempi previsti dalla lettera di credito e conformemente a quanto stabilito dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl.

5 UCP 600) in vigore dal 1 Luglio 2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745) in vigore dal 1 Luglio 2013. Tali pubblicazioni hanno modificato sostanzialmente le precedenti pubblicazioni (rispettivamente UCP500 e ISBP 645). Precedentemente alla pubblicazione n. 600 era prevista (anche se in disuso) la possibile revocabilit del credito documentario, circostanza definitivamente eliminata con la nuova normativa. L impegno assunto dalla banca emittente, come si dir dappresso presenta pertanto d ora in avanti sempre il requisito dell impegno irrevocabile. Riguardo alle operazioni di credito documentario utile distinguere la figura del credito import dalla figura del credito export in quanto i presupposti di base sono opposti. Nel credito import l ordinante (compratore) dovr aver cura di inserire nelle condizioni del credito quanti pi elementi possibili al fine di consentire alla propria banca (Banca Emittente), attraverso l esame dei documenti, il rispetto delle condizioni contrattuali (quantit /qualit della merce, corrispondenza prezzi, rispetto delle tempistiche concordate, modalit di trasporto ecc.

6 Pi delicato nel caso del credito import anche il ruolo della Banca Emittente la quale, obbligandosi nei confronti del beneficiario, dovr prima di tutto verificare che l impresa 6 richiedente possieda i requisiti per ottenere l apertura del credito documentario, solitamente una linea di credito gi esistente piuttosto che deliberata ad hoc per l operazione. Dovr quindi essere oggetto di analisi il rating del cliente/ ordinante la durata del credito in rapporto al profilo rischio dell ordinante, la richiesta di eventuali garanzie (soprattutto qualora sia necessario aprire una linea di fido dedicata all operazione). In questa fase sar inoltre necessario il supporto della banca nei confronti del cliente, suggerendo adattamenti al credito al fine di sopperire alla frequente inesperienza e superficialit delle imprese in merito al credito documentario.

7 Per quanto riguarda invece il credito export il beneficiario dovr verificare, magari con il supporto della propria banca, che le condizioni richieste dal credito emesso e/o ancora da emettere siano rispettabili. Nello specifico il beneficiario deve verificare la producibilit dei documenti richiesti, il rispetto delle tempistiche imposte, eventuali condizioni aggiuntive riportate nel credito e, non da ultimo, l opportunit di ottenere dalla propria banca (o da altro istituto) la conferma al credito. Anche in questa fase cruciale il ruolo della banca del beneficiario al fine di verificare, con la dovuta professionalit , le condizioni del credito. Definizione di Credito documentario Impegno irrevocabile ed autonomo emesso da una banca emittente a favore del beneficiario ad onorare il credito dietro presentazione di documenti conformi.

8 Presentazione conforme significa: documenti redatti secondo le prescrizioni del credito documentario e secondo quanto previsto dalle Norme e Usi Uniformi della CCI (NUU n. 600). 7 Caratteristiche del credito documentario: Autonomia: i crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi. Astrattezza: il credito svincolato dalla causa che l'ha originato. Formalismo: essendo una forma di pagamento la cui prestazione (pagamento, accettazione, negoziazione) vincolata alla presentazione dei documenti prescritti nel credito, le banche dovranno esaminare esclusivamente i documenti presentati per accertare che, nella forma, essi appaiano conformi ai termini e alle condizioni del credito. Obiettivi delle Parti: L ordinante (applicant) l acquirente che, concluso il contratto con il venditore, dar istruzioni alla propria banca circa l emissione del credito documentario.

9 L obiettivo principale dell acquirente di fare in modo che il pagamento della fornitura sia effettuato dopo che la/le banche, attraverso l esame dei documenti, abbiano la possibilit di accertare sia il rispetto delle tempistiche concordate nel Credito che la quantit /qualit . Molto spesso ulteriore obiettivo dell acquirente quello di ottenere una dilazione di pagamento (ad es. nel caso di credito differito o per accettazione) Il Beneficiario (beneficiary) il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che ricever la prestazione solo quando consegner alla banca nel luogo prescritto, i documenti richiesti dal credito. L obiettivo principale del Venditore quello di abbattere il rischio di insolvenza in quanto il pagamento viene effettuato dalla banca e non dall ordinante a fronte dei documenti e non della merce.

10 Attraverso l istituto della conferma il Beneficiario consegue l ulteriore obiettivo di abbattere il rischio banca e insolvenza paese. 8 2) Cenni giuridici e natura del credito documentario Il rapporto di credito documentario un rapporto dove intervengono tre soggetti e, senza entrare in questa sede nel merito, si consideri che la dottrina tende a inquadrarlo secondo lo schema delegatorio dove i rapporti tra i soggetti coinvolti sono disciplinati (tranne che nel rapporto tra banca che deve effettuare il pagamento e beneficiario) in linea di massima dalle norme sul mandato (articoli 1703 e seguenti cod. civ.). Il carattere dell autonomia accennato precedentemente alla base del credito documentario e ne costituisce l elemento caratterizzante. Consiste nell indipendenza del rapporto giuridico o, meglio, dei rapporti giuridici che scaturiscono dal credito documentario rispetto al contratto di compravendita per il quale il credito documentario viene emesso.


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