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Guida pratica per le operazioni di import / export

Guida pratica per le operazionidi import / export1 PREFAZIONE In un contesto di sempre crescente espansione ed orientamento verso i mercati esteri, l attivit commerciale e produttiva delle aziende italiane richiede la conoscenza di normative e adempimenti che risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione delle operazioni di natura internazionale . Il manuale operativo rappresenta un utile strumento dalla natura pratica che pu essere utilizzato per gestire ed affrontare, nel rispetto della normativa, operazioni di esportazione e importazione delle merci. L obiettivo quello di istruire l operatore economico in merito ad aspetti rilevanti, di natura fiscale e doganale, in relazione ad acquisti e cessioni di portata internazionale . Il manuale sar diviso in una prima parte attinente alle operazioni di Esportazione, necessariamente pi voluminosa, e una seconda parte relativa alle operazioni di Importazione. Ogni parte sar analizzata prendendo in considerazione aree tematiche quali: Fiscalit IVA Origine della merce (Preferenziale e Non Preferenziale) Dual Use Documentazione doganale Nella parte inerente all esportazione di merce, le aree sono state trattate separatamente l una dall altra, mentre nella seconda parte che affronta il tema dell importazione di merce possibile individuare un unica sezione.

È bene ricordare che il trasporto internazionale è di fondamentale importanza in quanto si configura come l’attività attraverso la quale viene data esecuzione alle obbligazioni di consegna assunte nel contratto di compravendita. VETTORE Il vettore è il soggetto incaricato della movimentazione fisica delle merci (art. 1678 del Codice Civile).

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  Contratto, Di contratto, Internazionale

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1 Guida pratica per le operazionidi import / export1 PREFAZIONE In un contesto di sempre crescente espansione ed orientamento verso i mercati esteri, l attivit commerciale e produttiva delle aziende italiane richiede la conoscenza di normative e adempimenti che risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione delle operazioni di natura internazionale . Il manuale operativo rappresenta un utile strumento dalla natura pratica che pu essere utilizzato per gestire ed affrontare, nel rispetto della normativa, operazioni di esportazione e importazione delle merci. L obiettivo quello di istruire l operatore economico in merito ad aspetti rilevanti, di natura fiscale e doganale, in relazione ad acquisti e cessioni di portata internazionale . Il manuale sar diviso in una prima parte attinente alle operazioni di Esportazione, necessariamente pi voluminosa, e una seconda parte relativa alle operazioni di Importazione. Ogni parte sar analizzata prendendo in considerazione aree tematiche quali: Fiscalit IVA Origine della merce (Preferenziale e Non Preferenziale) Dual Use Documentazione doganale Nella parte inerente all esportazione di merce, le aree sono state trattate separatamente l una dall altra, mentre nella seconda parte che affronta il tema dell importazione di merce possibile individuare un unica sezione.

2 Ogni area tematica prevede una panoramica teorica che stata inserita per meglio comprendere le norme e gli aspetti tecnico/pratici, mentre, al termine di ogni area, possibile individuare una sezione Domande e Casi Frequenti ; qui sono riportati i quesiti di maggior interesse dal punto di vista della societ esportatrice/importatrice di merce e le casistiche di maggior frequenza, prendendo spunto operazioni effettivamente avvenute. Per concludere alla fine della trattazione sono stati inseriti due casi pratici di Esportazione e Importazione che, riassumendo quanto trattato nel corso del manuale, affrontano un operazione sotto tutti i punti di vista precedentemente trattati. La Guida stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, da Mattia Carbognani e Giovanni Cavallini dello Studio Toscano Carbognani Predisposta a Ottobre 2019 Pubblicazione fuori commercio. E consentita la riproduzione con citazione della fonte.

3 2 SOMMARIO GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE .. 6 MERCI .. 6 ESPORTATORE .. 6 IMPORTATORE .. 8 TRASPORTO internazionale .. 9 VETTORE .. 9 SPEDIZIONIERE .. 9 DOGANA .. 11 INCOTERMS .. 11 EXW .. 12 FCA .. 12 FAS .. 12 FOB .. 13 CPT / CIP .. 13 CFR / CIF .. 13 DAP/DAT .. 14 DDP .. 14 DAZIO DOGANALE .. 15 DOCUMENTAZIONE COMMERCIALE STANDARD .. 16 FATTURA COMMERCIALE .. 16 FATTURA PROFORMA .. 19 DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT) .. 21 DISTINTA DEI COLLI (PACKING LIST) .. 24 CLASSIFICAZIONE DOGANALE .. 27 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 33 ESPORTAZIONE .. 37 PANORAMICA .. 37 CESSIONI ALL ESPORTAZIONE .. 38 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 42 ORIGINE NON PREFERENZIALE .. 52 ORIGINE E PROVENIENZA .. 52 NORMATIVA .. 53 REGOLE DI ORIGINE PER IL MADE IN ITALY .. 53 TIPOLOGIE DI REGOLE .. 55 1) CTH (Cambio di voce doganale) .. 55 3 2) Regola del Valore .. 57 3) Lavorazioni specifiche .. 57 operazioni INSUFFICIENTI A CONFERIRE IL MADE IN ITALY .. 57 PROCEDURA CORRETTA PER L ATTRIBUZIONE DELL ORIGINE DEL PRODOTTO.

4 58 CERTIFICATO DI ORIGINE .. 64 PANORAMICA E UTILIZZO .. 64 PROCEDURA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO .. 66 FORMULARIO DEL CERTIFICATO DI ORIGINE .. 66 DOMANDA DI RILASCIO .. 67 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 73 ORIGINE PREFERENZIALE .. 82 PANORAMICA E NORMATIVA .. 82 ACCORDI DI TIPO BILATERALE .. 83 ACCORDI DI TIPO UNILATERALE .. 87 ACCORDI DI UNIONE DOGANALE .. 87 QUANDO CONVIENE USUFRUIRE DELL ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE? .. 88 CONDIZIONI NECESSARIE .. 92 1) I PRODOTTI DI UNA DELLE DUE PARTI COINVOLTE DEVONO ESSERE ORIGINARI UE 92 PRODOTTI INTERAMENTE 92 PRODOTTI SUFFICIENTEMENTE LAVORATI .. 93 operazioni sempre insufficienti a conferire l origine preferenziale .. 96 2) LE LAVORAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN TERRITORIO COMUNITARIO CON CONTINUITA .. 97 3) I PRODOTTI DEVONO ESSERE ESPORTATI NEL PAESE DI DESTINAZIONE TRAMITE TRASPORTO DIRETTO .. 97 4) DIVIETO DI RESTITUZIONE DEI DAZI DOGANALI O DI ESENZIONE DA TALI DAZI .. 98 5) L ORIGINE PREFERENZIALE DEVE ESSERE CORRETTAMENTE DICHIARATA E CERTIFICATA TRAMITE SPECIFICA DOCUMENTAZIONE.

5 98 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1 .. 98 CERTIFICATO EUR MED .. 103 CERTIFICATO FORM A .. 105 DICHIARAZIONE DI ORIGINE SU FATTURA .. 107 ESPORTATORE AUTORIZZATO .. 108 ESPORTATORE REGISTRATO .. 109 DICHIARAZIONE DEL 112 COME VENGONO UTILIZZATE LE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE IN APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI ORIGINE? .. 113 4 Cambio di voce doganale .. 113 Regola del valore percentuale .. 114 Lavorazione specifica .. 114 COME LEGGERE GLI ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO? .. 114 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 117 Cumulo bilaterale .. 120 Cumulo diagonale .. 122 NORMATIVA BENI A DUPLICE USO .. 136 PANORAMICA E NORMATIVA .. 136 REGOLAMENTO UE 428/09 .. 137 DECRETO LEGISLATIVO N. 221 .. 137 CONTROLLO DUAL USE DI BENI OGGETTO DI ESPORTAZIONE .. 138 Misure Taric - Esportazione .. 139 ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (UE) 428/2009 .. 142 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 144 ESPORTAZIONE DOCUMENTAZIONE DOGANALE .. 148 PANORAMICA .. 148 Dogana di esportazione e dogana di uscita.

6 148 DAU e DAE .. 149 ANALISI DEI CAMPI DICHIARAZIONE DOGANALE (DAU) .. 153 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 157 IMPORTAZIONE .. 163 Panoramica e Normativa .. 163 QUALI SONO I BENI CHE SONO SOGGETTI ALL ESONERO DEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA? .. 165 GLI ELEMENTI DELL ACCERTAMENTO DOGANALE .. 165 QUALITA (CLASSIFICAZIONE DOGANALE) .. 166 QUANTITA .. 166 ORIGINE .. 167 VALORE .. 171 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L ACCERTAMENTO DOGANALE .. 173 FATTURA COMMERCIALE .. 174 PACKING LIST .. 174 DOCUMENTI DI TRASPORTO .. 174 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA .. 175 DV1 .. 175 DOCUMENTI DI CONFORMITA .. 178 5 MARCHIO .. 178 Attestazione su dichiarazione sanitaria Ufficio Sanitario Marittimo e Aereo ( USMAF) prove tecniche .. 179 IMPORTAZIONE DI MERCE: GESTIONE A LIVELLO CONTABILE .. 179 1. ASSOLVIMENTO DEGLI ONERI DOGANALI ED EMISSIONE DELLA BOLLETTA DOGANALE .. 180 2. REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL OPERAZIONE .. 181 BOLLETTA DOGANALE DI IMPORTAZIONE E PRE BOLLA.

7 184 DOMANDE E CASI FREQUENTI .. 191 SANZIONI TRIBUTARIE .. 197 CASI PRATICI .. 199 1. CLASSIFICAZIONE DOGANALE .. 199 2. ORIGINE PREFERENZIALE .. 201 3. ORIGINE NON PREFERENZIALE (MADE IN) .. 204 4. DUAL USE .. 206 5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA .. 207 6. BOLLETTA DOGANALE DI ESPORTAZIONE .. 210 6 GLOSSARIO PER LA TERMINOLOGIA DOGANALE MERCI Le merci, definite come beni mobili, sono tutti i prodotti tangibili che sono oggetto di un operazione commerciale. I beni mobili risultano essere quindi ogni bene o prodotto che sia valutabile in denaro e/o oggetto di transazione commerciale. Nel gruppo delle merci inclusa anche l'energia elettrica, che pur non possedendo una corporeit , considerata merce ai fini statistici. ESPORTATORE L esportatore il soggetto responsabile delle operazioni doganali di esportazione e nelle operazioni di compravendita, che coinvolgono due operatori economici, corrisponde alla figura del soggetto cedente, ossia il venditore della merce.

8 Nelle operazioni triangolari, dove figura un primo soggetto cedente, un secondo soggetto cessionario e un terzo soggetto destinatario della merce, usuale indicare come esportatore il soggetto cessionario, italiano o comunitario. bene ricordare che in questo tipo di operazioni , standard e triangolari, non strettamente necessario che il ruolo di esportatore sia ricoperto da un unica figura; ad oggi, in realt , il ruolo pu essere assunto da diversi soggetti. Tale novit il risultato di un evoluzione normativa cominciata nel 1992, con l introduzione del Codice Doganale Comunitario, fino al 31 luglio 2018, data che sancisce l entrata in vigore della odierna definizione di esportatore. La normativa si evoluta nelle seguenti tappe: Normativa previgente: Secondo quanto regolamentato dal Codice Doganale Comunitario (Art. 788, Reg. CEE del 2 luglio 1993, n. 2454), d ora in poi CDC, l esportatore era colui per conto del quale era fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione era proprietario o vantava un diritto similare di disporre delle merci.

9 Perci secondo questa definizione erano determinanti due elementi oggettivi: la presentazione della dichiarazione e il diritto di disposizione delle merci. 7 Con l introduzione del Codice Doganale dell Unione (Reg. UE 952/2013), a partire dal 1 maggio 2016, nel dettaglio l art. 1, 1, n. 19 del Reg. Delegato 2447/2015, avvenuta una sostanziale modifica che definisce l esportatore come: o La persona stabilita nel territorio doganale dell Unione che, al momento dell accettazione della dichiarazione, titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facolt di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione; o Il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso; o Negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell Unione che ha la facolt di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell Unione.

10 Pertanto, per quanto concerne i soggetti passivi di imposta, la definizione introdotta a partire dal 1 maggio 2016 presuppone tre requisiti, identificando come prerogativa fondamentale lo status di soggetto stabilito nell Unione Europea. Oltre a ci , si segnala che l Agenzia della Dogane, con la circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, ha fornito delucidazioni per dipanare i dubbi legati ai soggetti non residenti nell Unione Europea, ma che sono identificati ai fini IVA in un paese comunitario. Secondo tale documentazione l esistenza di una rappresentanza fiscale o il possesso di un numero EORI non era sufficiente per definire un soggetto come stabilito nell UE; al contrario i requisiti fondamentali erano la presenza di: Una sede statuaria; Un amministrazione centrale; Una stabile organizzazione Le strutture riepilogate nell elenco dovevano ovviamente essere ubicate nel territorio dell Unione Europea. Detto ci , i soggetti non stabiliti nel territorio dell Unione, che avevano intenzione di esportare merci fuori dalla Comunit , dovevano utilizzare uno spedizioniere/rappresentante doganale, indicando il suo codice EORI nel campo 2 (esportatore) della bolletta doganale e nel campo 14 (dichiarante) il nome del soggetto che sottoscrive la bolletta stessa.


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