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I motivi di impugnazione in appello ex art.342 c.p.c ...

1 I motivi di impugnazione in appello ex (Umberto SCOTTI) SOMMARIO. 1. Introduzione. 2. La nozione di effetto devolutivo. 3. La specificit dei motivi di appello . 4. Le eccezioni al principio. 5. Il rinvio ad altri atti. Il rinvio a scritti successivi all atto di appello . Il rinvio agli scritti di primo grado. Le sentenze integralmente copiate. 6. Conseguenze della mancanza di specificit dei motivi : inammissibilit dell impugnazione . 7. Il parametro di valutazione della specificit . 8. Motivazione mancante 9. Doppia ratio decidendi. Concorrente ratio decidendi esposta in modo coordinato. Concorrente ratio decidendi esposta in modo incidentale. Concorrente affermazione esposta con perplessa equivocit , in modo incidentale.

(con citazione) e indica tre requisiti di contenuto dell’atto: a) una esposizione sommaria dei fatti di causa, b) i motivi specifici dell’impugnazione, c) le indicazioni prescritte dall’art.163 relativamente all’atto di citazione in primo grado. La nostra attenzione si deve quindi focalizzare sul requisito sub b), che appare di …

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1 1 I motivi di impugnazione in appello ex (Umberto SCOTTI) SOMMARIO. 1. Introduzione. 2. La nozione di effetto devolutivo. 3. La specificit dei motivi di appello . 4. Le eccezioni al principio. 5. Il rinvio ad altri atti. Il rinvio a scritti successivi all atto di appello . Il rinvio agli scritti di primo grado. Le sentenze integralmente copiate. 6. Conseguenze della mancanza di specificit dei motivi : inammissibilit dell impugnazione . 7. Il parametro di valutazione della specificit . 8. Motivazione mancante 9. Doppia ratio decidendi. Concorrente ratio decidendi esposta in modo coordinato. Concorrente ratio decidendi esposta in modo incidentale. Concorrente affermazione esposta con perplessa equivocit , in modo incidentale.

2 Concorrente affermazione esposta con perplessa equivocit , in modo chiaramente pleonastico. 10. Motivazione esorbitante. 11. motivi processuali. 12. motivi processuali comportanti la rimessione al primo giudice. 13. motivi processuali non comportanti la rimessione al primo giudice. Casistica. Il caso particolare della nullit della citazione di primo grado per vizio dell editio actionis. Il divieto di rilievo d ufficio delle nullit non formali. 14. motivi di carattere istruttorio. 15. motivi attinenti all acquisizione del materiale probatorio. 16. motivi istruttori finalizzati all integrazione delle acquisizioni istruttorie. 17. Mancata ammissione da parte del giudice di una prova gi dedotta in primo grado 18.

3 motivi istruttori comportanti la deduzione di nuove prove in appello . 19. Il motivo istruttorio basato su documento avversario non depositato. 20. motivi in diritto. 21. motivi attinenti alla nullit , annullabilit , inefficacia di negozi giuridici. 22. motivi attinenti alla qualificazione giuridica. Il potere dovere di preventiva qualificazione giuridica della domanda. I contrasti giurisprudenziali circa la possibilit di riqualificazione giuridica della domanda da parte del giudice di appello in difetto di proposizione di specifico motivo. 23. motivi in fatto: valutazione delle prove acquisite. 24. motivi attinenti alla mancata disposizione, integrazione, rinnovazione della I principi generali in tema di rapporti fra giudice e motivi inerenti la mancata disposizione della motivi inerenti la mancata integrazione della 2 motivi inerenti la mancata rinnovazione della o il mancato esercizio dei poteri sostitutivi del giudice quale peritus peritorum.

4 25. motivi anomali o subdoli: impliciti, obliqui, inconsapevoli, ricostruiti. motivi impliciti. I motivi obliqui. I motivi inconsapevoli. I motivi ricostruiti. 1. Introduzione. Questo studio, dedicato ai motivi specifici dell impugnazione di cui all , si prefigge di analizzare compiutamente l istituto, nei vari aspetti inerenti alla funzione sistematica, ai contenuti e alle manifestazioni patologiche, alla luce della casistica tratta dalla viva esperienza giurisprudenziale, allo scopo di procedere alla ricostruzione delle caratteristiche fondamentali dell impugnazione di merito in secondo grado delle sentenze civili. L intitolato alla Forma dell appello contenuto nel capo II del Titolo III Le impugnazioni del Libro II Del processo di cognizione del Codice di rito.

5 La norma (nel suo primo comma) informa il lettore del modo di proposizione dell appello (con citazione ) e indica tre requisiti di contenuto dell atto : a) una esposizione sommaria dei fatti di causa, b) i motivi specifici dell impugnazione , c) le indicazioni prescritte dall relativamente all atto di citazione in primo grado. La nostra attenzione si deve quindi focalizzare sul requisito sub b), che appare di gran lunga il pi importante, Infatti il requisito sub c) si limita a richiamare per relationem le indicazioni prescritte per l atto introduttivo del giudizio di primo grado (e i dubbi possono semmai attenere agli eventuali limiti della relatio, problema che si posto in modo pi vivace con riferimento all applicabilit della sanatoria prevista dall ).

6 A questo proposito e molto sinteticamente - val la pena di accennare che la dottrina ritiene che l , nel nuovo testo introdotto dalla Novella del 1990, trovi applicazione anche con riferimento all atto di citazione in appello , almeno quanto ai casi di nullit della citazione dovuti a vizi affliggenti la vocatio in jus, a differenza delle ipotesi di vizi afferenti la editio actionis (cos come possono proporsi in secondo grado) e delle ipotesi di carenza dei requisiti specifici dell impugnazione previsti dall che debbono invece scontare l applicazione della condizione di compatibilit sancita dall Non merita infatti consenso l isolato precedente rappresentato dalla sorprendente sentenza della Cassazione, sez.

7 III, del 25 febbraio 2004, n. 38091 poich tale pronuncia, duramente criticata da autorevole dottrin,a scaturisce da una interpretazione evidentemente erronea dell insegnamento impartito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza del , che non aveva affatto enunciato il drastico principio della totale insanabilit di tutti i vizi affliggenti l atto di citazione in appello invece colto dalla 1 Secondo la quale Stante l inapplicabilit dell art. 164 - sia nel testo precedente che in quello attuale - al giudizio di appello , la nullit dell atto di citazione in appello dipendente da vizi della "vocatio in ius" non pu essere sanata con la costituzione dell appellato n con la rinnovazione della citazione , ed rilevabile anche d ufficio, in quanto solo l atto conforme alle prescrizioni di cui all art.

8 342 idoneo ad impedire la decadenza dall impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; ne consegue che il giudizio di appello introdotto a mezzo di un atto di citazione nullo deve essere dichiarato inammissibile. 3 sentenza citata e, oltretutto, non era stata intesa in tal modo da nessuno dei suoi numerosi La piana applicazione dell ai vizi della vocatio in jus del procedimento di appello stata del resto ritenuta da numerose sentenze della Suprema Corte, sia precedenti, sia successive, alla criticata sentenza 3809 del 2004: Allorch la citazione introduttiva del giudizio d appello sia nulla per violazione del termine minimo di comparizione, il giudice, ai sensi dell art.

9 164 , deve fissare all appellante un termine perentorio per la sua rinnovazione, che sana il vizio con efficacia retroattiva. (Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2004, n. 8539 ; conformi sez. III, 5 maggio 2004, n. 8526, sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1116). L errore di interpretazione della pronuncia delle Sezioni Unite (e di ipervalutazione della sua portata) in cui incorre la citata sentenza del 2004 stato lucidamente evitato da parte di un altra sentenza della Cassazione civile del , n. 6820 (ingiustificatamente sottaciuta dalla sentenza 8309/2004) in cui, ben pi persuasivamente, stato affermato: Il secondo comma dello stesso art.

10 164 prevede che tale nullit , qualora il convenuto non si costituisca (come avvenuto nel caso di specie), rilevata di ufficio dal giudice, il quale dispone la rinnovazione dell atto dichiarato nullo entro un termine perentorio. Questa rinnovazione sana il vizio dell atto "e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dai momento della prima notificazione". Non assume rilievo, al riguardo, la sentenza delle Sez. Un. n. 16 del 2000 invocata nella memoria del ricorrente. Questa sentenza si riferisce al testo dell art. 164 previgente, che, come sanatoria della nullit della citazione , prevedeva soltanto la costituzione del convenuto, e quindi non contemplava la rinnovazione della citazione disposta dal giudice, che prevista dal testo vigente dello stesso art.


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