Example: biology

ICORSO EX ART. 131 D LGS. 30/2005 - …

STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO. C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. TRIBUNALE DI NAPOLI. - SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIET INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE - RICORSO EX ART. 131 D. LGS. 30/ 2005 . Per e difesa dall'Avv. Francesco Ettore Bruno e dall'Avv. Francesca Silvestri ed insieme a questi domiciliata in PROCURA AD LITEM. Napoli presso lo studio dell'Avv. Prof. Michele Sandulli giusta procura a margine del presente atto. Avv. Francesco Ettore Bruno Avv. Francesca Silvestri Contro Vi nomino miei avvocati e procuratori nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, . anche esecutivo, conferendoVi, all'uopo, le pi ampie facolt di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunziare alla domanda, PREMESSO CHE di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di 1.

STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566 E-Mail. studioavvocatibruno@virgilio.it misura di € 10.000,00, l’On.

Tags:

  2005

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ICORSO EX ART. 131 D LGS. 30/2005 - …

1 STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO. C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. TRIBUNALE DI NAPOLI. - SEZIONE SPECIALIZZATA PROPRIET INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE - RICORSO EX ART. 131 D. LGS. 30/ 2005 . Per e difesa dall'Avv. Francesco Ettore Bruno e dall'Avv. Francesca Silvestri ed insieme a questi domiciliata in PROCURA AD LITEM. Napoli presso lo studio dell'Avv. Prof. Michele Sandulli giusta procura a margine del presente atto. Avv. Francesco Ettore Bruno Avv. Francesca Silvestri Contro Vi nomino miei avvocati e procuratori nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, . anche esecutivo, conferendoVi, all'uopo, le pi ampie facolt di legge e, quindi, anche quelle di conciliare e di transigere, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunziare alla domanda, PREMESSO CHE di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di 1.

2 La ricorrente titolare di una impresa individuale, con sede sottoscrivere il presente atto. Eleggo domicilio in Napoli alla Via Vannella Gaetani, 27. che si occupa della produzione e commercializzazione di Avellino, l divani e tendaggi (cfr. all. 1). 2. La ricorrente , altres , titolare della licenza d'uso esclusivo del marchio .. (cfr. all. 2), che utilizza per la commercializzazione dei suddetti prodotti (cfr. all. 3). 3. Il suddetto marchio stato regolarmente registrato in data 25 febbraio E' autentica 2000 al n. 00802470 del registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero delle Attivit Produttive (regolarmente rinnovato con domanda presentata in data 16/10/2007) per i prodotti della Classe 20 (mobili, specchi, cornici, prodotti non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte questa materie o in materie plastiche).

3 1. STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO. C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. 4. Il titolare di una ditta individuale che si occupa della produzione e vendita dei medesimi prodotti della ricorrente. Tale ditta ha sede in .. Il sig.. utilizza per la commercializzazione dei propri prodotti indebitamente e senza nessun titolo il marchio . (cfr. all. 4). Il sig. _____ utilizza, altres , per la commercializzazione dei propri prodotto il marchio, non registrato, .. (cfr. all. 4). Ci premesso, atteso che l'utilizzo da parte del sig.. di entrambi i suddetti marchi rappresenta un atto di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2598 e ss. , ingenerando confusione nel pubblico dei consumatori, intenzione della ricorrente chiedere l'inibitoria all'utilizzo dei ripetuti marchi per i seguenti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO.

4 5. Preliminarmente va fatto un breve excursus storico per dar modo al Giudicante adito di meglio comprendere i fatti di causa. I .. e . sono soci, insieme alla ., della societ . in liquidazione. La suddetta societ che si occupava della produzione di divani e tendaggi ha cessato la propria attivit nel settembre del 2004 per contrasti intervenuti tra i soci. Successivamente il liquidatore con il consenso dei soci ha provveduto a cedere i beni della societ , compreso il marchio registrato .. e i hanno iniziato una propria attivit con la creazione di due ditte individuali che si occupano della produzione e commercializzazione dei medesimi beni prodotti gi dalla . La ricorrente che ha provveduto ad acquisire il diritto all'utilizzo del marchio registrato.

5 , ha constatato che il sig. ha continuato ad utilizzare il suddetto marchio indebitamente e, per giunta, ha 2. STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO. C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. provveduto a creare un marchio ulteriore, . Imbottiti, molto simile al primo, che utilizza insieme a quello per la commercializzazione dei propri prodotti. 6. Il sig.. utilizza il segno distintivo . ed il segno distintivo nella ditta, nell'insegna e nel marchio utilizzato per contraddistinguere i propri prodotti, che come detto gi in premessa, sono gli stessi commercializzati dalla ricorrente. Va poi precisato che le due imprese commercializzano i loro prodotti nello stesso ambito territoriale, avendo la loro sede a pochi chilometri di distanza.

6 La confusione tra il marchio di cui titolare la ricorrente ed i segni distintivi utilizzati dalla ditta convenuta tale che addirittura i fornitori e le imprese di trasporto si trovano in difficolt e pi di una volta hanno errato nella consegna dei materiali. In particolare, ad esempio, nel mese di maggio del 2008 la ditta SDA. Express courier ha consegnato alcuni materiali ordinati dalla impresa . alla impresa . provocando una serie di disguidi e di incomprensioni, ed una notevole perdita di tempo per la ricorrente. Sulla circostanza potranno essere sentiti come informatori o, nella successiva fase di merito, quali testimoni il ., responsabile della sede di Avellino e Provincia della SDA.

7 Va poi considerato che la ricorrente ha notevoli difficolt a ricevere la corrispondenza che viene inviata a volte presso la sede della ditta resistente. La stessa la ricorrente ha dovuto richiedere all'ufficio delle Poste Italiane di il fermo posta per tutta la corrispondenza diretta alla . 7. L'indebito utilizzo del marchio . dunque evidente. Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo del marchio .. il Tribunale adito non potr nel valutare la possibilit di confusione tra i marchi attraverso i canoni individuati dalla Giurisprudenza come indicativi 3. STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO. C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. dell'esame comparativo non accorgersi della violazione delle norme sulla concorrenza sleale e del tentativo da parte della impresa convenuta di appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela della concorrente anche attraverso l'utilizzo del marchio.

8 , per la pi . che evidente rassomiglianza tra i due marchi. La Giurisprudenza ha precisato in proposito che al fine di accertare la possibilit di confusione/associazione fra marchi, la valutazione del giudice: a) con riferimento a ciascun marchio deve essere globale, in relazione al complesso di insieme degli elementi costitutivi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); b) deve fondarsi su un confronto - sempre d'insieme - di entrambi i segni, che tenga conto degli elementi di somiglianza pi che di quelli di differenziazione; c). anche riguardo agli elementi denominativi/verbali, deve tener conto degli effetti grafici e/o fonetici delle espressioni adoperate; d) deve essere sintetica, d'impressione, senza aver riguardo alla possibilit di un attento esame comparativo di particolare competenza ed approfondimento; e) deve pertanto essere parametrata alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere dei prodotti, tenuto conto quindi dell'effettivo contesto di mercato in cui si asserisce essere 1.

9 Avvenuta l'attivit illecita.. Ebbene, un esame parametrato alla normale diligenza del pubblico dei consumatori non potr non rilevare la somiglianza sia dal punto di vista degli effetti grafici, che da quello degli effetti fonetici dei due marchi in questione. 8. Va poi rilevato che la illecita attivit della impresa convenuta ha provocato e provoca un notevole danno alla ricorrente. L'an deve essere individuato, ovviamente, nell'attivit di concorrenza sleale, mentre, per la quantificazione, che si chiede, in questa fase, a titolo di provvisionale nella 1. Tribunale Napoli, 29-04- 2005 (Ord.) edita in Il diritto industriale, 2006, 5, 425, con nota di Foglia. 4. STUDIO LEGALE AVVOCATI BRUNO.

10 C. SO UMBERTO I, 61 Avellino Tel e Fax 0825/756566. E-Mail. misura di ,00, l'On. Giudicante adito potr ricorrere al criterio equitativo, stante la particolare difficolt di una quantificazione. 9. Un'ultima considerazione va svolta in ordine alla procedura appropriata per ottenere l'inibitoria e l'ordine di rimozione. Come precisato dalla Giurisprudenza, infatti, poich , a seguito della Riforma del 1996, operano le stesse norme procedurali per tutte le misure cautelari tipiche o meno in materia di diritto industriale, poco rileva che la parte, nell'invocare l'intervento cautelare e prospettando la violazione del diritto di marchio, si sia richiamata all'art. 700 o agli artt. 62 e 63 legge marchi o ad altra norma dato che il giudice, qualificato il ricorso in base all'una o all'altra norma, e sempre che la misura richiesta sia ammissibile e prevista nell'ordinamento, dovr senz'altro decidere nel merito.


Related search queries