Transcription of Il caso 2 - ASSONIME
1 2/2009Il CasoDirettore generale e responsabilit da amministratore Direttore generale e responsabilit da amministratore 2 / 2009 2 IN BREVE L inquadramento della figura del direttore generale di rimane una questione aperta, che non stata del tutto risolta neppure dalla recente riforma del diritto societario. Nel codice civile manca una definizione di direttore generale, n si precisa quali siano i compiti che gli spettano. La scarna disciplina dedicata al direttore generale si trova sparsa in diverse norme dell ordinamento e principalmente all art. 2396 che si limita a stabilire l estensione delle regole sulla responsabilit degli amministratori ai direttori generali nominati dall assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati.
2 L esperienza della prassi societaria mostra per che la nomina del direttore generale talvolta effettuata direttamente dal consiglio di amministrazione nel silenzio dello statuto e dell assemblea. Si pone in tali casi il problema di stabilire quale sia il regime di responsabilit applicabile. La Cassazione, con sentenza 5 dicembre 2008, n. 28819, intervenuta sul problema operando una scelta che intende porre fine alle incertezze interpretative. IL COMMENTO La vicenda di cui si occupa la Cassazione trae origine dall azione di risarcimento del danno proposta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa di una societ per azioni, che operava in campo assicurativo, contro amministratori e sindaci e contro il presunto direttore generale della societ , ritenuti responsabili del pregiudizio sofferto dalla stessa a causa del negligente adempimento dei loro obblighi.
3 Il liquidatore aveva identificato il direttore generale nella persona del consulente generale della presidenza del consiglio di amministrazione, a cui era affidato l incarico del risanamento della societ , con ampi poteri tecnico-amministrativi, senza vincolo di orario o subordinazione. Egli aveva svolto l incarico per qualche mese, completando la redazione del bilancio e cooperando poi nella ricostruzione della pregressa gestione societaria con i funzionari dell Isvap investiti dell indagine sulle condizioni della societ . Il punto di diritto quello di stabilire se, in assenza di nomina statutaria o assembleare, possa essere riconosciuta al consulente la qualifica di direttore generale e, per effetto di ci , se sia possibile applicare il regime di responsabilit dettato per gli amministratori, in linea con quanto previsto dall art.
4 2396 1 Art. 2396 : Le disposizioni che regolano la responsabilit degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societ . Direttore generale e responsabilit da amministratore 2 / 2009 3 La Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, ha negato qualsiasi responsabilit del consulente per i danni subiti dalla societ di assicurazioni. Il punto di partenza del ragionamento svolto dalla Suprema Corte l assenza di concordia in dottrina e giurisprudenza sulle caratteristiche proprie delle mansioni del direttore generale.
5 Le definizioni proposte sono state molte ed eterogenee, ma esse presentano il limite di essere descrittive, volte cio a sottolineare una o pi caratteristiche del profilo del direttore generale, senza fornire certezze. Uno sforzo sistematico consente di individuare un tratto identificativo della figura nell esercizio di compiti di alta gestione all interno dell impresa sociale2. In genere, si tratta di dirigenti o funzionari in posizione preminente rispetto a tutti gli altri prestatori di lavoro, con il compito di eseguire le decisioni del CdA, interpretandole e operando le opportune scelte tattiche3.
6 Oppure secondo una diversa definizione dirigenti o funzionari ai quali affidata una funzione direttiva generale su tutti gli uffici o i servizi, da cui discende un potere-dovere di vigilanza, che costituisce il presupposto della responsabilit 4. Va osservato che, sebbene nella prassi societaria il direttore generale sia generalmente un lavoratore subordinato della societ , tale condizione non necessaria. Una conclusione diversa non pu neppure essere tratta dall articolo 2396 come modificato dalla riforma che, nel fare salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societ , non impedisce che il direttore generale possa essere anche essere un lavoratore autonomo.
7 E difficile infatti ritenere che il legislatore, prevedendo la salvezza delle azioni relative al rapporto di lavoro, voglia vietare la nomina di direttori generali che non siano dipendenti della societ , privando cos soprattutto i gruppi societari di un importante strumento di articolazione delle cariche sociali5. Nel caso in cui il direttore generale non sia vincolato alla societ da un rapporto di lavoro subordinato si applicher la disciplina del contratto di mandato (art. 1703 ss. )6 o del contratto d opera intellettuale (artt. 2229 ss. )7. 2 Si veda prima della riforma, tra gli altri, MINERVINI, Gli amministratori di societ per azioni, p.
8 207; BORGIOLI, I direttori generali di societ per azioni, p. 34 ss. Dopo la riforma v. per tutti MALBERTI, Art. 2396, p. 665 e la bibliografia ivi citata alla nota 4. 3 In questo senso, ABBADESSA, Il direttore generale, p. 462. 4 FRE SBISA , Delle societ , p. 872. Tra le numerose sentenze che descrivono la figura, si richiamano Cass. 11 febbraio 1989, n. 850; Cass. 10 novembre 1987, n. 3879; Cass. 8 novembre 1984, n. 5640. 5 Cos MALBERTI, Art. 2396,p. 675. 6 ABBADESSA, Il direttore generale, p. 463. Direttore generale e responsabilit da amministratore 2 / 2009 4 Il direttore generale dispone, in ogni caso, di poteri di direzione e controllo su tutti i dipendenti dell impresa mentre non essenziale, anche se consentito, che abbia il potere di rappresentanza esterna della societ.
9 Egli, anche se nominato dall assemblea, risponde del suo operato agli amministratori da cui riceve direttive. Spetta infatti agli amministratori la valutazione del generale andamento della gestione (art. 2381 ). Come affermato dalla giurisprudenza: l articolo 2396 , nel richiamare per i direttori generali le disposizioni che regolano la responsabilit degli amministratori, testimonia l intento del legislatore di equiparare la disciplina delle azioni nei due casi, intento ispirato dalla concreta considerazione della vicinanza di tale figura a quella degli amministratori sociali, ai quali il direttore resta soggetto, ma con cui collabora strettamente nell organizzazione dell impresa 8.
10 Va per precisato che il richiamo alla responsabilit degli amministratori non giustifica altre estensioni ai direttori generali della disciplina dettata in generale per gli amministratori9. Fatte queste premesse, resta da definire se sia necessaria la nomina assembleare o la previsione statutaria per estendere al direttore generale la responsabilit degli amministratori. E peraltro opinione generalmente condivisa che la nomina del direttore generale da parte degli amministratori sia ammissibile anche in mancanza di un apposita clausola statutaria: ci che non invece pacifico se, in questo caso, possa applicarsi quanto disposto dall art.