Transcription of IL CASO DEL GIORNO MAURO MICHELINI Lo …
1 IL CASO DEL GIORNOLo scioglimento della societ semplice immobiliarenon genera redditoSi conservano, nell attribuzione ai soci , i benefici fiscali che connotano gli immobili posseduti da pi dicinque anni/ Gianluca ODETTOUno dei problemi che ciclicamente si ripropongononella gestione delle societ semplici immobiliari ri-guarda le possibili conseguenze delle operazioni concui, a vario titolo, la societ vende i propri immobili, at-tribuendo il ricavato ai soci , o assegna direttamente gliimmobili ai soci stessi. Si tratta di situazioni destinatead essere molto pi frequenti in virt del ricorso, daparte di molte societ , alle agevolazioni per la trasfor-mazione in societ semplice, ancora aperte sino alprossimo 30 settembre situazione pi lineare quella delle societ sempli-ci che hanno in patrimonio una pluralit di immobili eche ne vendono uno solo, attribuendo poi il ricavato aisoci, senza per questo sciogliersi.
2 In questi casi, sel immobile detenuto da pi di cinque anni (come nor-malmente accade) ed diverso da un area fabbricabile,in capo alla societ semplice non si genera alcun red-dito all atto della cessione; in capo al socio non si veri-fica nessun incremento del costo fiscale della parteci-pazione all atto della vendita (non esiste, infatti, alcunreddito imputato per trasparenza) e nessun decremen-to una volta distribuito l utile (a norma dell art. 68 com-ma 6 del TUIR, infatti, l utile distribuito decrementa ilcosto fiscale sino a concorrenza dei redditi imputati,che nel caso concreto non sussistono). Naturalmente,se la cessione plusvalente ( questo il caso delle areefabbricabili, o degli immobili di diversa natura posse-duti da meno di cinque anni), il socio tenuto ad assol-vere le imposte sul reddito attribuito per trasparenza(anche se la societ semplice, nel secondo caso, pu optare per l imposizione sostitutiva del 20%).
3 Pi complessa la situazione delle societ che hannoun solo immobile e che, quindi, si sciolgono a seguitodell assegnazione o della cessione. L assegnazione dibeni ai soci della societ semplice comporta, in lineagenerale, la realizzazione di un reddito determinato, anorma dell art. 20-bis del TUIR, in base alla differenzatra il valore normale del bene e il costo fiscale dellapartecipazione annullata. Tuttavia, un orientamentoche sembra consolidato sul punto vuole che questoreddito abbia la medesima natura di quello che la so-ciet semplice realizzerebbe cedendo a titolo onerosoil medesimo bene; seguendo questa linea interpretati-va, non si configurerebbe alcun reddito in capo al so-cio assegnatario di un immobile diverso dalle aree fab-bricabili detenuto dalla societ da oltre cinque principio dovrebbe caratterizzare anche le operazio-ni con le quali, in stato di liquidazione (di fatto, non es-sendo tipica questa fase per le societ semplici), la so-ciet cede a terzi l immobile dal possesso ultraquin-quennale, attribuendo successivamente l utile ai soci .
4 Pur rientrando queste somme tra gli utili da liquidazio-ne dovrebbero conservarsi i benefici della detassazio-ne, in quanto esse non sono altro che il corrispettivo diun reddito non assoggettato ad ulteriori per le societ trasformateSe la societ semplice si originata a seguito di opera-zioni di trasformazione agevolata sussiste un vantag-gio ulteriore: l art. 1 comma 118 della L. 208/2015 preve-de, infatti, che il costo fiscalmente riconosciuto dellequote delle societ trasformate sia aumentato delladifferenza assoggettata ad imposta sostitutiva (e insenso conforme disponevano precedenti provvedi-menti agevolativi di trasformazione in societ sempli-ce). Questa norma consente, tra le altre cose, di detas-sare le assegnazioni plusvalenti effettuate dalla socie-t semplice che risulta da una trasformazione agevola-ta; facendo il semplice esempio di una societ com-merciale con capitale sociale di 10 che detiene un areafabbricabile acquistata a 10 e di valore pari a :- all atto della trasformazione agevolata la societ sconta l imposta sostitutiva dell 8% o del 10,5% sulladifferenza di 990;- il costo fiscale della partecipazione nella societ tra-sformata si incrementa, a norma dell art.
5 1 comma 118della L. 208/2015, da 10 a ;- se la societ assegnasse il terreno ai soci , il redditoda liquidazione sarebbe pari alla differenza tra (ilvalore normale dell area) e (il nuovo costo dellapartecipazione), ovvero a la societ fosse invece stata costituita ab originequale societ semplice, l assegnazione del bene avreb-be originato un reddito di , peraltro, ritenersi insussistenti i rischi dicensure elusive nelle operazioni di trasformazione insociet semplice e successiva assegnazione di benidalla societ semplice ai soci , in quanto le plusvalenzeinsite nei beni vengono comunque tassate all atto del-la trasformazione, al pari di quanto avviene con l asse-gnazione diretta dalla societ commerciale ai soci ; ri-spetto all assegnazione diretta , anzi, quella descritta una soluzione pi onerosa, in quanto l attribuzione deibeni dalla societ semplice ai soci sconta le imposteindirette nei modi ordinari, senza il beneficio dell im-posta di registro proporzionale con aliquote ridotte al50%.
6 / Luned , 10 luglio 2017 MAURO MICHELINI