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Il congedo parentale (astensione facoltativa)

Il congedo parentale (astensione facoltativa). Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino/a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente: fino al compimento di 8 anni di et del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo ). CASI POSSIBILI DI congedo (IN MESI). Madre Padre Madre Padre Totale Dipendente Dipendente 6 7 11. Casalinga Dipendente 0 7 7. Autonoma Dipendente 3 7 10. Dipendente Autonomo 6 0 6. Cos' il congedo parentale Per congedo parentale si intende la possibilit da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. Nel caso di parto plurimo il prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. Un'innovazione importante data dalla possibilit della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre pu utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternit della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

2 La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva

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  Congedo, Parentale, Congedo parentale

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1 Il congedo parentale (astensione facoltativa). Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino/a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente: fino al compimento di 8 anni di et del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo ). CASI POSSIBILI DI congedo (IN MESI). Madre Padre Madre Padre Totale Dipendente Dipendente 6 7 11. Casalinga Dipendente 0 7 7. Autonoma Dipendente 3 7 10. Dipendente Autonomo 6 0 6. Cos' il congedo parentale Per congedo parentale si intende la possibilit da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. Nel caso di parto plurimo il prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. Un'innovazione importante data dalla possibilit della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre pu utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternit della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento.

2 Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o pi rapporti di lavoro in atto e le lavoratrici madri autonome per tre mesi. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perch appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. Durata massima del congedo parentale I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternit , un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.

3 Se il padre fruisce del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almento 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori elevato a 11 mesi; la madre non pu comunque usufruire dell'assenza facoltativa per pi di 6 mesi e il padre pu astenersi facoltativamente dal lavoro per 7 mesi a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi. Il limite complessivo non pu comunque superare 11 mesi. Le lavoratrici autonome hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravit accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1), hanno il diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale , o in alternativa, ad un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

4 1. La frazionabilit del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attivit lavorativa. Malattia durante il congedo parentale L'insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. E' evidente che in tal caso occorrer inviare all'azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volont di sospendere il congedo per la durata del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l'utilizzo. Adempimenti Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale , i genitori lavoratori devono preavvisare, salvo casi di oggettiva impossibilit , il datore di lavoro secondo le modalit previste dai rispettivi contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore ai quindici giorni.

5 Il genitore richiedente deve allegare alla domanda: Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternit o la maternit (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione);. Dichiarazione non autenticata di responsabilit dell'altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo ;. Analoga dichiarazione non autenticata di responsabilit del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente gi fruiti per lo stesso figlio;. Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive. Maternit e paternit : Decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

6 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita'. e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 87 della Costituzione;. Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita'. e della paternita', nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

7 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;. Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;. Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15. gennaio 2001;. Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;. Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;. Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;. 2. Emanail seguente decreto legislativo: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3). 1.

8 Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione. Art. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13). 1. Ai fini del presente testo unico:a) per " congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;b) per " congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';c) per " congedo parentale ", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;d) per " congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.

9 2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'. Art. di discriminazione 1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n.

10 903. 3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Art. di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10). 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.


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