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Il decreto legislativo 18/12/1997, n. 471 commentato ...

Pag. 1398 n. 13/98 SANZIONI TRIBUTARIE. 28/03/1997. SANZIONI TRIBUTARIE. IMPOSTE DIRETTE, IVA E RISCOSSIONE. Il decreto legislativo 18/12/1997, n. 471. commentato articolo per articolo Commento di Federico Maurizio d'Andrea decreto legislativo (DLG) n. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/1998. SOMMARIO. Pag. Pag. Titolo I - SANZIONI IN MATERIA DI Capo III - Disposizioni comuni alle imposte IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA dirette e all'imposta sul valore SUL VALORE AGGIUNTO 1401 aggiunto 1419. Art. 8 - violazioni relative al contenuto e alla Capo I - Sanzioni in materia di imposte documentazione delle dichiarazioni 1419. dirette 1401 Art. 9 - violazioni degli obblighi relativi alla contabilit 1421. Art. 1 - violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette 1401 Art.

Pag. 1402 – n. 13/98 28/03/1997 Finanza & Fisco SANZIONI TRIBUTARIE Art. 2 Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta 1. Nel caso di omessa presentazione della dichia-

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1 Pag. 1398 n. 13/98 SANZIONI TRIBUTARIE. 28/03/1997. SANZIONI TRIBUTARIE. IMPOSTE DIRETTE, IVA E RISCOSSIONE. Il decreto legislativo 18/12/1997, n. 471. commentato articolo per articolo Commento di Federico Maurizio d'Andrea decreto legislativo (DLG) n. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/1998. SOMMARIO. Pag. Pag. Titolo I - SANZIONI IN MATERIA DI Capo III - Disposizioni comuni alle imposte IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA dirette e all'imposta sul valore SUL VALORE AGGIUNTO 1401 aggiunto 1419. Art. 8 - violazioni relative al contenuto e alla Capo I - Sanzioni in materia di imposte documentazione delle dichiarazioni 1419. dirette 1401 Art. 9 - violazioni degli obblighi relativi alla contabilit 1421. Art. 1 - violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette 1401 Art.

2 10 - Violazione degli obblighi degli operatori finanziari 1424. Art. 2 - violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta 1402 Art. 11 - Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto 1427. Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari 1403 Art. 12 - Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto 1432. Art. 4 - Disposizione transitoria 1403. Titolo II - SANZIONI IN MATERIA DI. Capo II - Sanzioni in materia di imposta sul RISCOSSIONE 1434. valore aggiunto 1405. Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti 1434. Art. 5 - violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai Art. 14 - violazioni dell'obbligo di esecuzione rimborsi 1405 di ritenute alla fonte 1435. Art. 6 - Violazione degli obblighi relativi Art.

3 15 - Incompletezza dei documenti di alla documentazione, registrazione versamento 1435. ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI 1437. aggiunto 1411 Art. 16 - Abrogazione di norme 1437. Art. 7 - violazioni relative alle esportazioni 1415 Art. 17 - Entrata in vigore 1441. Finanza & Fisco 28/03/1998. SANZIONI TRIBUTARIE. n. 13/98 Pag. 1399. Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie per le violazioni in materia di imposte dirette, IVA e di riscossione Commento di Federico Maurizio d'Andrea decreto legislativo (DLG) n. 471 del 18 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 08/01/1998. decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 stri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;. Sulla proposta del Ministro delle finanze, di Riforma delle sanzioni tributarie non penali in concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del materia di imposte dirette, di imposta sul valore tesoro e del bilancio e della programmazione eco- aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma del- nomica.

4 L'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23. dicembre 1996, n. 662. Nota (1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA L 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;. Art. 3. Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1), recante delega Comma 133 Delega revisione disciplina al Governo per l'emanazione di uno o pi decreti delle sanzioni tributarie non penali legislativi per l'adeguamento delle disposizioni san- 133. Il Governo delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla zionatorie, attualmente contenute nelle singole leg- data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti legi- gi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti slativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completa- con il decreto legislativo recante principi generali mento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'os- servanza dei seguenti principi e criteri direttivi: della revisione organica e del completamento della a) - p) Omissis disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

5 Q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente con- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio tenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entit delle sanzioni attual- dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997; mente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entit . Acquisito il parere (vedi pag. 1465) della com- oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare unifor- mit di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi missione parlamentare istituita a norma dell'arti- diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate colo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;. Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini- r) Omissis Finanza & Fisco Pag.

6 1400 n. 13/98 SANZIONI TRIBUTARIE. 28/03/1997. ART. 1 violazioni RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE. C OMMENTO. Il primo comma prevede l'ipotesi di omes- credito. sa presentazione della dichiarazione dei redditi, L'infedelt della dichiarazione di cui al se- prevedendo una sanzione minima di Lit. condo comma, un concetto pi ampio di quello e prevedendo, altres , l'irrogazione di una san- precedentemente rinvenibile nel quarto comma zione anche nei casi di omessa presentazione dell'articolo 46 600/1973, in quanto ri- della dichiarazione quando non sono dovute im- comprende, nella nuova versione, anche l'ipote- poste. si di dichiarazione incompleta disciplinata nel La sanzione amministrativa pu essere au- secondo e terzo comma dello stesso articolo 46. mentata fino al doppio (nel minimo e nel massi- Ci tanto pi vero, se si considera che l'ar- mo) nei casi in cui chi ha omesso di presentare ticolo 4 del (Disposizione transitoria).

7 La dichiarazione un soggetto obbligato alla te- riconduce ai casi di dichiarazione infedele del- nuta delle scritture contabili. l'articolo 1, comma 2, le ipotesi di dichiarazio- ne incompleta di cui all'articolo 46, comma se- Il secondo comma sanziona i casi di infedele condo e terzo, del 600/1973. dichiarazione: l'infedelt pu attuarsi mediante: la dichiarazione di un reddito inferiore a Il terzo comma prevede l'aggravamento di quello dovuto; un terzo della misura sanzionatoria nei casi in cui la dichiarazione di un'imposta inferiore a le omesse dichiarazioni o le infedeli dichiarazio- quella dovuta; ni concernano redditi prodotti all'estero: l'aumento la indicazione di un credito superiore a del terzo riferito solo alle imposte o alle mag- quello spettante; giori imposte relative ai predetti redditi prodotti la indicazione di indebite detrazioni d'im- all'estero e non, in maniera indifferenziata all'im- posta; posta o alla maggiore imposta che deriva, global- la indicazione di indebite deduzioni dal- mente, dall'attivit di accertamento.

8 L'imponibile. Ai sensi del quarto comma, la maggiore im- posta deriva per differenza tra l'imposta accer- In tutti questi casi, la sanzione amministra- tata e quella liquidabile sulla base della dichia- tiva prevista nella misura dal 100% al 200% razione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del della maggiore imposta o della differenza del 600/1973. Finanza & Fisco 28/03/1998. SANZIONI TRIBUTARIE. n. 13/98 Pag. 1401. EMANA tenuta di scritture contabili. 2. Se nella dichiarazione indicato, ai fini delle il seguente decreto legislativo : singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferio- Titolo I re a quella dovuta o un credito superiore a quello SANZIONI IN MATERIA spettante, si applica la sanzione amministrativa dal DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA cento al duecento per cento della maggior imposta SUL VALORE AGGIUNTO o della differenza del credito.

9 La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite CAPO I detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dal- Sanzioni in materia di imposte dirette l'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Art. 1 3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 ri- violazioni relative alla dichiarazione guardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono delle imposte dirette aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi. 1. Nei casi di omessa presentazione della di- 4. Per maggiore imposta si intende la differen- chiarazione dei redditi, si applica la sanzione am- za tra l'ammontare del tributo liquidato in base al- ministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per l'accertamento e quello liquidabile in base alle di- cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un chiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter minimo di lire cinquecentomila.

10 Se non sono dovute del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- imposte, si applica la sanzione da lire cinquecento- tembre 1973, n. 600 (vedi pag. 1454), recante di- mila a lire due milioni. Essa pu essere aumentata sposizioni comuni in materia di accertamento delle fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla imposte sui redditi. ART. 2 violazioni RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA. COMMENTO. Il primo comma prevede l'ipotesi di omes- lora questa fosse stata presentata. sa presentazione della dichiarazione del sostitu- Il secondo comma sanziona l'infedele dichia- to d'imposta, prevedendo, anche in questo caso, razione del sostituto d'imposta, specificando che una sanzione minima di Lit. e rappor- l'infedelt pu discendere dalla dichiarazione di tando la misura sanzionatoria all'ammontare del- compensi, interessi e altre somme in misura in- le ritenute non versate.


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