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IL FALLIMENTO BREVE OVVERO LA PSICOSI DELLA …

IL FALLIMENTO BREVE OVVERO . LA PSICOSI DELLA LEGGE PINTO. SOMMARIO: 1. Premessa 2. Gestione delle procedure concorsuali e ragionevole durata del processo 3. I creditori concorrenti e l'eccessiva durata DELLA procedura fallimentare 4. Le conclusioni. 1. Premessa. La legge 24 marzo del 2001, , recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' nata dalla esigenza di assicurare la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali riconosciute dalla Convenzione Europea, ci in quanto qualora l'ordinamento interno, del singolo Stato, non avesse previsto rimedi di tutela era consentito ai soggetti interessati di adire, in via sussidiaria, il tribunale di Strasburgo.

essendo interessato ad una ragionevole durata del processo, difatti, non solo la parte che all’esito del giudizio sia risultata vincitrice ma anche quella che fosse soccombente1. Il diritto all’equa riparazione, nel caso di mancato rispetto dei termini di

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1 IL FALLIMENTO BREVE OVVERO . LA PSICOSI DELLA LEGGE PINTO. SOMMARIO: 1. Premessa 2. Gestione delle procedure concorsuali e ragionevole durata del processo 3. I creditori concorrenti e l'eccessiva durata DELLA procedura fallimentare 4. Le conclusioni. 1. Premessa. La legge 24 marzo del 2001, , recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' nata dalla esigenza di assicurare la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali riconosciute dalla Convenzione Europea, ci in quanto qualora l'ordinamento interno, del singolo Stato, non avesse previsto rimedi di tutela era consentito ai soggetti interessati di adire, in via sussidiaria, il tribunale di Strasburgo.

2 L' , in particolare, DELLA legge del 2001 stabilisce che colui che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale , in ragione del mancato rispetto del termine ragionevole, previsto dall' , paragrafo I, DELLA Convenzione Europea, ha diritto ad una equa riparazione dal che discende, quindi, che la domanda pu essere proposta in presenza di tre distinti presupposti, partitamente, individuati nella irragionevole durata del processo , nella esistenza di un danno e di un nesso causale tra i primi due. E' altres previsto che il giudice per poter valutare se, in effetti, vi stata, o meno, violazione DELLA Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, debba prendere in considerazione la complessit del caso, il comportamento delle parti e tra queste lo stesso organo che ha gestito il procedimento.

3 Naturalmente perch possa essere formulata istanza per ottenere l'indennizzo del danno necessario che il soggetto, perch ne sia legittimato, abbia la qualit di parte processuale con la conseguenza, pertanto, che essa proponibile non esclusivamente da colui che agisce in giudizio ma anche dello stesso convenuto o resistente che si sia limitato a chiedere il rigetto DELLA domanda contro di lui proposta 1. essendo interessato ad una ragionevole durata del processo , difatti, non solo la parte che all'esito del giudizio sia risultata vincitrice ma anche quella che fosse soccombente1. Il diritto all'equa riparazione, nel caso di mancato rispetto dei termini di ragionevole durata del processo , non richiede l'accertamento di un illecito e, dunque, non esige la esistenza di una negligenza o imperizia dei soggetti che hanno contribuito a che il procedimento avesse un andamento lento quanto, piuttosto, scaturisce dall'accertamento DELLA violazione DELLA Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali con la conseguenza, quindi, che il diritto si prescrive nel termine di dieci anni2.

4 Semprech la domanda sia presentata entro sei mesi dalla chiusura del procedimento e, naturalmente, non sia stata proposta in pendenza di questo. Nella prima ipotesi, evidentemente, per la decorrenza del termine di sei mesi previsto per la sua proposizione - deve aversi riguardo al momento in cui il provvedimento che conclude il procedimento interno diventi definitivo e non possa essere, quindi, pi impugnato, sicch il dies a quo non va fatto coincidere con la data di pubblicazione DELLA decisione del giudizio presupposto ma dal momento in cui sono scaduti i termini per la proposizione dei normali mezzi di impugnazione3.

5 La domanda diretta, come si anticipato, ad ottenere il ristoro del danno subito, in conseguenza DELLA non ragionevole durata del processo , che pu essere, quindi, patrimoniale o meno con la differenza che per ottenerne il ristoro grava sulla parte che agisca la dimostrazione rigorosa DELLA sua esistenza; prova che non agevole dal momento che il danno pu essere correlato alla eccessiva durata solo ove sia l'effetto immediato di essa ed alla ulteriore condizione che sia conseguenza diretta del fatto che lo abbia causato. Diversa la valutazione per quel che attiene al danno non patrimoniale in ragione DELLA evoluzione, al riguardo, DELLA giurisprudenza di legittimit , che ha ritenuto non necessitare questo di alcuna dimostrazione, essendo tenuto il giudice a riconoscerlo e liquidarlo quante volte non ricorrano particolari circostanze che consentano di escludere che un danno sia stato subito nel caso di specie con la conseguenza, pertanto, che l'Amministrazione resistente tenuta a provare la inconfigurabilit di esso nel caso concreto4.

6 1. Cass., 24 gennaio 2003, , in it., 2003, voce Cassazione civile, ; Cass., 7 aprile 2003, , in , 2003, I, 905, che, in particolare, ha escluso che possa essere lamentato un danno ingiusto, per la durata del processo , qualora il convenuto abbia resistito pretestuosamente al solo fine di perseguire, mediante l'utilizzo improprio delle tecniche processuali, il perfezionarsi DELLA fattispecie di cui all' DELLA legge ; Cass. , 23 dicembre 2005, , non massimata, che ha riconosciuto il diritto di proporre la domanda anche agli eredi delle parti del processo . 2. Cass., 24 febbraio 2010, , in 3. Cass.

7 , 28 settembre 2005, , in Dir. e giustizia, 2005, fasc. 42, 45, n. TRIASSI ed in Impresa, 2005, 1568, n. PEZZI. 4. Cass., , 26 gennaio 2004, , in Foro it., 2004, I, 693; Cass., 26 gennaio 2004, , in Foro it., 2004, I, 693; Cass., 5 maggio 2004, , in it., 2004, voce Diritti politici e civili, 2. 2. Gestione delle procedure concorsuali e ragionevole durata del processo . L'operata ricostruzione, in estrema sintesi, del contenuto e DELLA finalit . DELLA legge Pinto consente di comprendere che, invero, essa ha costituito un rimedio accessibile a tutti e, soprattutto, efficace per evitare che la violazione del termine ragionevole , potesse essere fatto valere innanzi la Corte di Strasburgo che, naturalmente, pu ancora essere chiamata a pronunciarsi quante volte l'eccessiva durata di un processo , o procedimento, possa incidere su altri diritti garantiti dalla Convenzione.

8 E' soprattutto in tal senso che deve verificarsi se, ed in qual misura, le norme DELLA Convenzione e, in particolare i diritti da essa garantiti possano essere incisi dalla dichiarazione di FALLIMENTO e dalla eccessiva durata delle procedure concorsuali, essendo del tutto evidente che, diversamente, la valutazione dovrebbe essere limitata alla sola irragionevole durata e volta, quindi, ad individuare quali siano i soggetti che possano lamentarsi di essa e subire un danno ingiustificato. L' , paragrafo I, DELLA Convenzione Europea dei diritti dell'uomo garantisce, difatti, non solo la durata ragionevole DELLA procedura ma, invero, riconosce il diritto di poter ricorrere ad una Autorit competente per la disamina di ogni controversia inerenti diritti ed obblighi di carattere civile, sicch vi da chiedersi, con riferimento all'apertura DELLA procedura concorsuale, se, in effetti, l' , nel testo risultante dalla riforma, possa incidere, in modo irragionevole, sui diritti del fallito dal momento che stabilisce la sostituzione di questi, da parte del curatore, riconoscendogli.

9 Tuttavia, la possibilit di intervenire nel giudizio per le questioni dalle quali pu dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico. La perdita DELLA legittimazione processuale coincide, come noto, con le conseguenze derivanti dallo spossessamento e dalla impossibilit per il fallito di poter disporre ed amministrare il proprio patrimonio successivamente all'apertura del concorso; di qui la necessit che il processo non possa proseguire tra le parti originarie e la previsione che l'eventuale sentenza che fosse pronunciata nei confronti del fallito non nulla quanto, piuttosto, inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio che fosse proseguito, costituisce res inter alios acta, non potendo la decisione essere fatta valere neppure nei confronti del fallito medesimo, una volta tornato in bonis.

10 Per gli altri diritti di natura non patrimoniale e, pertanto, strettamente personali ( ), il fallito mantiene la piena legittimazione, sicch in conseguenza DELLA apertura del concorso non viene inciso il diritto di questi di poter agire e ricorrere ad una Autorit competente perch assicuri i diritti e gli obblighi di carattere civile. 3. L' DELLA Convenzione tutela, invece, il diritto di ogni persona al rispetto DELLA propria vita privata e familiare, vietando qualsiasi forma di ingerenza nell'esercizio di tale diritto quante volte la relativa previsione non possa dirsi giustificata da un interesse generale.


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