Example: biology

Il fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e ...

Notariato 1/201339 Tecniche contrattualiFondo patrimonialeNatura e funzione del fondo patrimoniale : cenniI beni del fondo costituiscono un patrimonio di destinazione, essi dovrebbero avere quale finalit quella di contri-buire alla sicurezza anche economica della famiglia, costituiscono inoltre un patrimonio separato nel senso che ibeni costituiti in fondo sono sottratti al principio sancito dall articolo 2740 in quanto l esecuzione sugli stessipu aver luogo per inadempimento di debiti contratti per rispondere alle esigenze della famiglia e non per Istituto de quo rappresenta quindi un primo esempio normativamente previsto di vincolo di destinazione che sifrappone tra la generalit dei creditori ed una particolare categoria di essi quali sono i creditori della famiglia.

Notariato 1/2013 39 Tecniche contrattuali Fondo patrimoniale Natura e funzione del fondo patrimoniale: cenni I beni del fondo costituiscono un patrimonio di destinazione, essi dovrebbero avere quale finalità quella di contri-

Tags:

  Fondo, Fondo patrimoniale, Patrimoniale

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Il fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e ...

1 Notariato 1/201339 Tecniche contrattualiFondo patrimonialeNatura e funzione del fondo patrimoniale : cenniI beni del fondo costituiscono un patrimonio di destinazione, essi dovrebbero avere quale finalit quella di contri-buire alla sicurezza anche economica della famiglia, costituiscono inoltre un patrimonio separato nel senso che ibeni costituiti in fondo sono sottratti al principio sancito dall articolo 2740 in quanto l esecuzione sugli stessipu aver luogo per inadempimento di debiti contratti per rispondere alle esigenze della famiglia e non per Istituto de quo rappresenta quindi un primo esempio normativamente previsto di vincolo di destinazione che sifrappone tra la generalit dei creditori ed una particolare categoria di essi quali sono i creditori della famiglia.

2 Vincolo di destinazione il cui contenuto , a differenza delle altre ipotesi di vincolo di ultima generazione sancitidagli articoli 2645 tere 2447 terdel codice civile, espressamente individuato dal Legislatore. Esso infatti un esempio di vincolo di destinazione tipico rispetto agli altri per i quali il Legislatore chiede al co-stituente di indicare espressamente lo scopo, facendone discendere una sorta di indagine, anche sul merito, cheviene chiesta al Notaio di effettuare quale sorta di omologazione (1).Aderendo inoltre alla tesi della dottrina e giurisprudenza (2) ormai consolidata, possiamo ritenere accettata la tesiche configura il fondo patrimoniale come convenzione matrimoniale non in quanto costitutiva di Regime patri-moniale della famiglia, in quanto del carattere programmatico il vincolo de quo non ha nulla (3), ma in quanto ac- contenuto del fondo patrimonialeIl fondo patrimoniale tra modifica del contenuto e scioglimento (*)

3 A cura di Angelo NigroNella scelta degli argomenti da trattare ho ritenuto interessante riflettere se sia legittimo riconoscere ai costi-tuenti il fondo patrimoniale ampia autonomia nella regolamentazione del suo contenuto fino a prevederne ilsuo scioglimento o, se la stessa, debba trovare comunque un limite se non espresso almeno sistematico. Sipremette inoltre che l indagine riguarder il fondo costituito da uno o da entrambi i coniugi, ipotesi questa si-curamente pi frequente nella prassi. L argomento in questione tanto pi attuale in quanto, considerato il momento economico, sempre pi spes-so pu verificarsi il caso di coniugi imprenditori bisognosi di finanziare le proprie attivit ma che trovano osta-coli ad accedere al credito stante la presenza di vincoli su beni da porre a garanzia, vincoli di destinazione malconciliabili con le rassicurazioni chieste dalle banche.

4 In altri termini, in tal caso, non si tratta di alienare o ipo-tecare un bene costituito in fondo ma di liberare lo stesso da ogni vincolo considerato spesso di ostacolo al-l accesso al :(*) Il presente lavoro riprende argomenti gi oggetto della relazione tenutasi in occasione della giornata di studio e formazione orga-nizzata in data 11 maggio 2012 a Benevento dalla Fondazione Emanuele Casale di Napoli dal titolo La famiglia: ncora o motore deirapporti economici .Al fine di darne una valenza pratica, sono stati anche aggiunti alcuni schemi di tecnica contrattuale che si intende proporre in ragionedelle opinioni sostenute nella detta relazione.(1) Si veda il caso dell art. 2645 in cui il Notaio a indagare se un interesse sia o meno meritevole di tutela al fine del ricevi-mento dell atto.

5 (2) Per tutti Cass., sez unite, 13 ottobre 2009, n. 21658: La costituzione del fondo patrimoniale di cui all art. 167 - compresa trale convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto dalla corte di merito con affermazione che non pu pi essere posta in discus-sione - soggetta alle disposizioni dell art. 162 circa le forme delle convenzioni medesime ..(3) Il Regime patrimoniale in senso proprio detta una disciplina destinata a regolare in maniera astratta la sorte dei futuri rapporti pa-trimoniali tra coniugi laddove, invece, il fondo costituisce un vincolo di destinazione impresso su taluni beni. Per tutti G. Gabrielli - , Il regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 8 ss.

6 ; T. Auletta,Il regime patrimoniale della famiglia, in I grandi Temi- Ildiritto di Famiglia, II, Trattatodiretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, Torino, 1997, 345; F. Santosuosso, secondo il quale, a differenza del-la comunione legale dei beni e del regime di separazione dei beni, il fondo patrimoniale pur disciplinato da un insieme organico di nor-me va sempre combinato con uno dei due regimi menzionati, Beni ed Attivit economica della famiglia, in Giur. sist. dir. civ. e comm.,collana diretta da W. Bigiavi, Torino, 1995, 250 che - pi che essere caratterizzato dalla patrimonialit strictu sensudel rapporto, propria del contratto - fadegli interessi familiari la sua essenza intrinseca senza la quale non avrebbe motivo di quindi che poi un vero e proprio contratto (4), o comunque vero e proprio accordo (5) negoziale diautoregolamentazione di interessi familiari ma pur sempre interessi.

7 Da ci ne discende che alla convenzione estensibile - in linea di principio - la disciplina del contratto in virt della sua forza espansiva (1323 e 1324) com-patibilmente con la natura dei rapporti sui quali essi sono destinati ad operare. (6).Accettata la natura giuridica di convenzione matrimoniale, al fondo patrimoniale si applicheranno tanto le normerelative alla forma (art. 162 , art. 48 L. Notarile) quanto, per espresso rinvio exart. 168 , le norme in temadi amministrazione dei beni della comunione. Per trattare questioni che, a distanza di oltre 30 anni dall entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, con-tinuano ad essere oggetto delle pi varie opinioni spesso diametralmente opposte anche in giurisprudenza, ri-tengo utile procedere per discussa lettura dell articolo 169 si presenta dal Notaio il cliente il quale, desideroso di vincolare taluni suoi beni - magari l unico suo beneimmobile - destinandoli a far fronte ai bisogni della sua famiglia , richiede che nell atto sia comunque precisatoche, anche in presenza di figli minori, potr continuare a disporne liberamente e senza bisogno di presentare ri-corso al giudice.

8 Si ripropone la nota questione circa i limiti della regolamentazione relativa al contenuto del fon-do, dubbi che sempre affiorano perch basati sull estrema incertezza legata alla lettura dell art. 169 Art. 169 .. assenza di minoriMolto si discusso circa la reale portata di questo articolo nel punto in cui sembrerebbe lasciata all autonomia deiconiugi la possibilit di prevedere nell atto costitutivo di alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolarebeni del fondo patrimoniale , senza che sia necessario il consenso di questione ritengo vi debba essere massima prudenza nel ricevere una clausola del genere stante la discus-sa interpretazione della registra infatti poca chiarezza tra quanto permesso all autonomia dei privati dall art.

9 169 e quanto invece di-sposto dal precedente articolo 168 che circa l amministrazione del fondo rinvia alle norme relative all ammi-nistrazione della comunione legale e quindi all art. 180 (7). Al riguardo si evidenziano due diverse opinioni: la prima (8) secondo cui il principio sancito dall articolo 180 in relazione all agire congiunto dei coniugi an-drebbe coordinato con il disposto dell art. 169 permettendo ai costituenti di regolare con la massima autono-mia l amministrazione del fondo . In altri termini l art. 169 andrebbe considerata norma speciale e quindi prevalente rispetto alla norma di ca-rattere generale particolarmente restrittiva rappresentata dall art. 180 (9); l altra secondo cui.

10 In base al combinato disposto degli artt. 168, comma 3 e 180, comma 1, , l ammini-strazione del fondo patrimoniale spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi, e, in base all art. 210, comma 3, ,le norme relative all amministrazione dei beni della comunione legale (e dunque del fondo patrimoniale ) sono in-derogabili. (10). Art. 169 .. presenza di minoriL autonomia riconosciuta ai privati dalla seconda parte dell articolo 169 trova la sua usuale interpretazione nel-Notariato 1/201340 Tecniche contrattualiFondo patrimonialeNote:(4) F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, 359; F. Santosuosso, op. cit., 249 ss.(5) P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 1997, 349.


Related search queries