Example: confidence

IL PROCESSO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

1 IL PROCESSO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE Aspetti problematici del rito CIVILE ordinario Maria Cristina Rizzi GIUDICE Tribunale Avellino II sezione CIVILE P15003 21-23 gennaio 2015 Scandicci Castel Pulci (FI) 2 introduttive. 2. Verifiche da effettuarsi all udienza di prima comparizione. La nullit della citazione: rinnovazione ed integrazione ex art.

4 innanzi al giudice di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversità ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario, svolgentesi davanti al tribunale e davanti al

Tags:

  Giudice, Del giudice

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of IL PROCESSO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE

1 1 IL PROCESSO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE Aspetti problematici del rito CIVILE ordinario Maria Cristina Rizzi GIUDICE Tribunale Avellino II sezione CIVILE P15003 21-23 gennaio 2015 Scandicci Castel Pulci (FI) 2 introduttive. 2. Verifiche da effettuarsi all udienza di prima comparizione. La nullit della citazione: rinnovazione ed integrazione ex art.

2 164 : a) Gli elementi essenziali della domanda; b) La summa divisio: vizi della vocatio in ius e della editio actionis; c) Casistica. La rinnovazione della notifica della citazione in caso di nullit della notifica e mancata costituzione del convenuto (art. 291 ): a) Le notifiche disciplinate dagli artt. 137 e ss. ; b) le notifiche a mezzo del servizio postale; c) Notificazione a causa di irreperibilit di persona avente residenza conosciuta o sconosciuta; d) Notificazioni alle persone giuridiche; e) Notifiche inesistenti e nulle; f) Casistica delle notifiche inesistenti; g) Conseguenze in caso di notifica inesistente o nulla; h) Le notifiche nulle.

3 Ipotesi. Conseguenze; i) Il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario. ) La dichiarazione di contumacia. ) La verifica dei litisconsorti pretermessi (art. 102). La regolarizzazione degli atti attinenti la rappresentanza, assistenza o l autorizzazione di una parte e la verifica della validit della procura alle liti (182 ): a) Difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione; b) La validit della procura alle liti; c) Casi di nullit della procura; d) L autorizzazione a stare in giudizio di persona.

4 La integrazione della domanda riconvenzionale nulla per incertezza dell oggetto o titolo (art. 167, comma due ). 3. Chiamata del terzo e decadenze. 4. Eccezioni, domande riconvenzionali, emendatio e mutatio libelli. 5. Le preclusioni istruttorie e i termini per la definizione del thema probandum 6. Il principio di non contestazione e sue applicazioni pratiche 7. Il patrocinio a spese dello Stato e gli adempimenti consequenziali 3 1. Considerazioni introduttive. Al fine di trattare compiutamente i temi che mi sono stati assegnati, occorre previamente verificare quali sono le disposizioni applicabili al giudizio che si svolge dinanzi al GIUDICE di pace in riferimento ai singoli punti oggetto di approfondimento.

5 L'individuazione delle disposizioni applicabili davanti al GIUDICE di pace viene effettuata attraverso la tecnica del triplice rinvio prevista nell art. 311 Infatti, ex art. 311 , ai giudizi davanti al GIUDICE di pace sono applicabili: le norme proprie del GIUDICE di pace (artt. 312, 322) contenute nel Titolo II del Libro II, le altre disposizioni in parte dislocate nel codice di rito e in parte contenute nelle leggi speciali riguardanti la disciplina del GIUDICE di pace ed, infine, le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt.)

6 281 bis ss.), in quanto applicabili, a sua volta forgiato sul PROCESSO ordinario. Affinch tale rinvio sia realizzabile necessario effettuare una doppia indagine e cio verificare che non esistano apposite regole dettate per il giudizio dinanzi al GIUDICE di pace nel Titolo II, Libro II del codice di rito o in altre disposizioni processuali, e che le regole relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica non siano incompatibili con la struttura e la funzione tipica del procedimento davanti al GIUDICE di pace. Dunque, il ricorso alle norme che regolano il PROCESSO davanti al tribunale consentito soltanto nel caso in cui difettino specifiche norme relative al giudizio davanti al GIUDICE di pace.

7 La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 311, come sostituito dall'art. 22, L. , n. 374, nella parte in cui estende al procedimento innanzi al GIUDICE di pace le norme relative al procedimento innanzi al tribunale, in riferimento agli artt. 3, 24 Cost. La Corte ha rilevato, in primo luogo, che la struttura monocratica o collegiale dell'organo giudicante non pu costituire elemento di discrimine circa l'applicabilit delle norme del procedimento davanti al tribunale, poich per effetto sia dell'attribuzione al GIUDICE istruttore in funzione di GIUDICE unico di tutti i poteri del collegio, ex art.

8 88, L. , n. 353, sia della successiva istituzione del GIUDICE unico di primo grado, ai sensi del , n. 51, tale distinzione, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi, non esiste pi nell'ordinamento; ha poi precisato che la diversit tra il procedimento innanzi al tribunale e quello innanzi al GIUDICE di pace non risiede quindi nella differente composizione dell'organo giudicante, bens negli elementi tipici di ciascuno dei due riti, il primo dei quali improntato ad un maggior rigore e ad un pi accentuato formalismo, mentre l'altro caratterizzato da un notevole grado di elasticit e dalla massima semplificazione delle forme (Corte Cost.)

9 , sent. , n. 230). La giurisprudenza costituzionale ha definito il rito svoltosi davanti al GIUDICE di pace come speciale (Corte Cost., sent. , n. 230 cit.), affermando che il legislatore, nel delineare il procedimento 4 innanzi al GIUDICE di pace, ha dettato una disciplina autonoma e del tutto peculiare, in ragione della diversit ontologica di tale rito rispetto a quello ordinario, svolgentesi davanti al tribunale e davanti al pretore (Corte Cost. , n. 154). In generale sono applicabili dinanzi al GIUDICE di pace tutte le disposizioni generali contenute nel libro I ed, in particolare, le seguenti disposizioni: l'art.

10 7 (competenza del GIUDICE di pace), l'art. 38 (eccezione di incompetenza), l'art. 40, 6 e 7 co. (connessione tra cause), l'art. 46 (inammissibilit del regolamento di competenza), l'art. 51 (astensione del GIUDICE ), l'art. 52 (ricusazione del GIUDICE ), l'art. 82 (patrocinio) e gli artt. 113 (giudizio di equit ); 125 (sottoscrizione degli atti di parte). Quanto al contenuto dell atto di citazione vige nel procedimento davanti al GIUDICE di pace la disposizione speciale dell'art. 318 . Si ritengono applicabili al giudizio davanti al GIUDICE di pace gli artt.


Related search queries