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IL RAPPORTO TRA CURATORE E GIUDICE DELEGATO

IL RAPPORTO TRA CURATORE E GIUDICE DELEGATOD ocumento n. 18 del 29 ottobre 2007 Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06 (fax 06 ) Luca Pacioli CIRCOLAREINDICEP remessaPag. 1 Introduzione 21. I poteri del GIUDICE DELEGATO 42. Requisiti per la nomina del CURATORE e revoca dall incarico 53. I compiti del CURATORE 63. 1. La formalit dell accettazione della nomina La presentazione della relazione L attivit del CURATORE L attivit di ordinaria amministrazione L attivit di straordinaria amministrazione 104. I rimedi contro le violazioni di legge e la responsabilit del CURATORE 115. Il RAPPORTO tra GIUDICE DELEGATO e CURATORE nelle varie fasi 12della procedura I rapporti giuridici pendenti L attivit di custodia e di amministrazione delle attivit La fase di accertamento del passivo L attivit di esercizio provvisorio dell impresa e di liquidazione 15dell La fase di ripartizione dell attivo La fase di c

IL RAPPORTO TRA CURATORE E GIUDICE DELEGATO Premessa Con la riforma entrata in vigore nel 2006 con il D.Lgs. n. 5/06, il legislatore ha dato il

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  Rapporto, Giudice, Curatore, Delegato, Il rapporto tra curatore e giudice delegato

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1 IL RAPPORTO TRA CURATORE E GIUDICE DELEGATOD ocumento n. 18 del 29 ottobre 2007 Via G. Paisiello, 24 00198 Roma tel.: 06 (fax 06 ) Luca Pacioli CIRCOLAREINDICEP remessaPag. 1 Introduzione 21. I poteri del GIUDICE DELEGATO 42. Requisiti per la nomina del CURATORE e revoca dall incarico 53. I compiti del CURATORE 63. 1. La formalit dell accettazione della nomina La presentazione della relazione L attivit del CURATORE L attivit di ordinaria amministrazione L attivit di straordinaria amministrazione 104. I rimedi contro le violazioni di legge e la responsabilit del CURATORE 115. Il RAPPORTO tra GIUDICE DELEGATO e CURATORE nelle varie fasi 12della procedura I rapporti giuridici pendenti L attivit di custodia e di amministrazione delle attivit La fase di accertamento del passivo L attivit di esercizio provvisorio dell impresa e di liquidazione 15dell La fase di ripartizione dell attivo La fase di chiusura della procedura fallimentare Il concordato Il fallimento delle societ 24 Fondazione Luca PacioliIICircolareIL RAPPORTO TRA CURATORE E GIUDICE DELEGATOP remessaCon la riforma entrata in vigore nel 2006 con il n.

2 5/06, il legislatore ha dato ilvia ad una revisione delle funzioni degli organi della procedura fallimentare perconseguire l obiettivo dell efficienza, della semplificazione e della trasparenza delprocedimento concorsuale1. La Fondazione Luca Pacioli ha gi avuto modo di occuparsi della disciplina delleprocedure concorsuali con i seguenti documenti: Il comitato dei creditori e la tutela delle minoranze (Documento n. 22 del 15 dicem-bre 2006 Circolare); Il Fallimento: gli organi della procedura (Documento n. 19 del 24 ottobre 2006 Circolare); Il Fallimento: i presupposti ed il procedimento (Documento n. 15 del 19 luglio 2006 Circolare); Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (Documento n.)

3 1 del19 gennaio 2006 Circolare); Il nuovo concordato preventivo (Documento n. 28 del 28 ottobre 2005 Circolare); La nuova revocatoria fallimentare (Documento n. 21 del 30 giugno 2005 Circolare); Disposizioni in materia fallimentare previste dalla legge 80/2005 (Documento n. 13del 18 aprile 2005 - Scheda di lettura).* * *Nelle pagine che seguono si analizzano le modifiche, riguardanti il RAPPORTO tra ilcuratore ed il GIUDICE DELEGATO , introdotte nel Regio Decreto 16 marzo 1942 ( fallimentare), dal 9 gennaio 2006, n. 5 e dal recentissimo D. Lgs. 169/07recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali , approva-to dal Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 20072.

4 Il PresidenteProf. Paolo Moretti Fondazione Luca Pacioli1 Circolare1 Cfr. la relazione svolta al Convegno dell'Associazione nazionale magistrati sul tema Organizzazione eprocesso. Lo stato della giustizia civile in Pescara, 21 gennaio 'articolo 22 del decreto legislativo n. 169/07 dispone che il decreto entrer in vigore il primo gennaio relative disposizioni si applicheranno ai procedimenti per dichiarazione di fallimento (ossia ai procedi-menti in fase di istruttoria prefallimentare) pendenti a tale data, nonch alle procedure concorsuali e di con-cordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore. IntroduzioneDall esame della legge fallimentare novellata nel 2006 risulta evidente che il curatoreha visto aumentare la propria autonomia nel compimento degli atti inerenti l attivit gestoria.

5 Infatti stato molto attenuato il condizionamento costituito dalla partecipa-zione del GIUDICE DELEGATO all amministrazione del patrimonio del stata abbandonata la visione piramidale e quasi gerarchica degli organi del fal-limento ed stato delineato un articolato intreccio di rapporti finalizzato alla celerit nell esecuzione degli atti della opportuno premettere che il CURATORE , prima della riforma del 2006, svolgeva ilproprio compito sotto la direzionedel GIUDICE la novella il CURATORE diventa l organo al quale spetta il compito di acquisire edamministrare i beni del fallito sotto la vigilanzadel GIUDICE GIUDICE DELEGATO infatti svolge solo una funzione di vigilanza e di controllo sullaregolarit della procedura (art.)

6 25 l. fall.). La relazione ministeriale di accompagna-mento del n. 5 del 2006 precisa che il GIUDICE DELEGATO non pi l organo motoredella procedura, essendo stata sostituita l attivit di direzione, con quella di vigilanza e dicontrollo .Il CURATORE dunque, pur conservando la sua qualit di pubblico ufficiale3, si emanci-pa dal GIUDICE DELEGATO per acquisire il compito di amministratore e gestore delpatrimonio del fallito sotto il controllo di merito del comitato dei creditori. I benefi-ciari del suo operato sono infatti i creditori e deve perci tutelare i loro interessi pi che quello superiore della giustizia. E proprio il comitato dei creditori che controlla l operato del CURATORE , ne autorizzagli atti ed esprime i pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale odel GIUDICE prima parte del presente documento si illustreranno brevemente il ruolo delgiudice DELEGATO , quello del CURATORE ed i rispettivi poteri, alla luce della riforma del2006 e del decreto legislativo 169/07; nella seconda parte ci si soffermer in partico-lare sul RAPPORTO tra i due organi della procedura fallimentare, richiamando ed ana-lizzando le disposizioni normative che lo regolamentano specificamente.

7 Si avr cura di mettere in evidenza la maggiore autonomia del CURATORE fallimentarenella gestione del patrimonio del fallito. Autonomia che, anche dopo la riforma del 2006, in taluni casi viene condizionata daipoteri riconosciuti al GIUDICE DELEGATO per evitare che la gestione del CURATORE sia deltutto incontrollata. Fondazione Luca Pacioli2 Circolare3 Secondo quanto previsto dall'articolo 30 l. art. 41 l. fall. Ed infatti, il CURATORE : non pu prelevare somme riscosse e depositate nel conto corrente intestato allaprocedura fallimentare senza la preventiva autorizzazione del GIUDICE DELEGATO ; propone al GIUDICE DELEGATO la revoca dell incarico conferito ai professionisti chesono stati nominati dallo stesso CURATORE .

8 Sul punto si precisa che il decreto legi-slativo 169/07 ha modificato il n. 6) dell articolo 25 l. fall., che prima faceva riferi-mento agli avvocati nominati dal CURATORE . Il correttivo del 2007 ha infatti tenutoin considerazione il fatto che anche altri professionisti oltre agli avvocati possonoessere coinvolti nell ambito della procedura fallimentare. Basti pensare per esem-pio ai commercialisti che possono assumere la veste di difensori dinanzi alle com-missioni tributarie, al pari degli avvocati; pu stare in giudizio solo con l autorizzazione del GIUDICE DELEGATO , tranne che siverta in alcune materie espressamente previste dalla ; il nuovo CURATORE che sia subentrato al precedente, durante il fallimento pu pro-porre l azione di responsabilit nei confronti di quello revocato, solo previa auto-rizzazione del GIUDICE DELEGATO (o, in seguito alla novella del 2006, di quella delcomitato dei creditori).

9 Deve sottoporre all approvazione del GIUDICE DELEGATO il piano di liquidazionepredisposto entro sessanta giorni dalla chiusura dell inventario. Il CURATORE , inol-tre, pu procedere alla liquidazione dei beni solo previa autorizzazione del giudi-ce DELEGATO quando dal ritardo pu derivare un pregiudizio all interesse dei credi-tori; sottopone all approvazione del GIUDICE DELEGATO il progetto di stato passivo cheprovvede a depositare nella cancelleria del Tribunale almeno quindici giorniprima dell udienza all uopo fissata. Il GIUDICE DELEGATO decide su ciascunadomanda di ammissione al passivo nei limiti delle conclusioni formulate edavuto riguardo alle eccezioni del CURATORE , a quelle rilevabili d ufficio e a quelleformulate dagli altri interessati; sottopone all approvazione del GIUDICE DELEGATO il progetto di ripartizione dellesomme disponibili: infatti il GIUDICE che dichiara esecutivo il detto progetto; deve presentare al GIUDICE DELEGATO l esposizione analitica delle operazioni conta-bili e delle attivit di gestione della procedura, dopo la liquidazione dell attivo eprima del riparto finale.

10 Infatti, il GIUDICE DELEGATO che approva il conto condecreto, ove non vi siano contestazioni (in caso contrario, provvede il collegio incamera di consiglio); deve presentare al GIUDICE DELEGATO una relazione sull esito delle votazioni deicreditori con cui stato approvato il concordato; il GIUDICE dispone che ne sia dataimmediata comunicazione a chi abbia proposto il concordato, al fallito e ai credi-tori dissenzienti; fissa inoltre un termine non inferiore a quindici giorni e nonsuperiore a trenta per la proposizione di eventuali opposizioni e per il depositodella relazione conclusiva del CURATORE ; deve chiedere l autorizzazione al GIUDICE DELEGATO per esercitare l azione diresponsabilit contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, idirettori generali, i liquidatori ed i soci nei casi previsti dall articolo 2476, settimocomma, delle societ a responsabilit limitata che siano dichiarate fallite; Fondazione Luca Pacioli3 Circolare deve fare istanza al GIUDICE DELEGATO per ottenere -nei confronti dei soci dellesociet a responsabilit limitata e dei precedenti titolari delle quote o delle azioni-un decreto di ingiunzione dei versamenti ancora dovuti, anche se non sia ancorascaduto il termine stabilito per il pagamento.


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