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Il rito camerale delle controversie di famiglia dopo la ...

Il rito camerale delle controversie di famiglia dopo la riforma della Claudio CecchellaSommario 1. Il rito camerale come rito generale delle controversie di famiglia . 2. Il rinvio mero agliartt. 737 e ss. e le sue suggestioni interpretative 3. Le novit del rito camerale di famiglia : rito ordinario e rito camerale senza soluzione di continuit . 4. Il rito camerale a tutela del diritto al contributo di mantenimento del figlio minore e il rito sommario dell art. 316 bis 5. Il particolare profilo di incostituzionalit del nuovo assetto. 6. L impugnativa: le vendette del sistema, un rito camerale pi garantistico in appello. 7.

legittimità delle leggi4, ai valori impressi al processo dalla Costituzione e piegando su di essi le forme di un processo sostanzialmente abbandonato alla libertà del giudice.

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1 Il rito camerale delle controversie di famiglia dopo la riforma della Claudio CecchellaSommario 1. Il rito camerale come rito generale delle controversie di famiglia . 2. Il rinvio mero agliartt. 737 e ss. e le sue suggestioni interpretative 3. Le novit del rito camerale di famiglia : rito ordinario e rito camerale senza soluzione di continuit . 4. Il rito camerale a tutela del diritto al contributo di mantenimento del figlio minore e il rito sommario dell art. 316 bis 5. Il particolare profilo di incostituzionalit del nuovo assetto. 6. L impugnativa: le vendette del sistema, un rito camerale pi garantistico in appello. 7.

2 Il ricorso per Il rito camerale come rito generale delle controversie di famigliaL art. 38 disp. att. , nel suo tenore originario affidava il processo innanzi al tribunale per i minorenni al rito camerale , per chiara previsione della al tribunale ordinario, invece, in relazione alle competenze originariamente attribuite, i riti erano variabili: il rito sommario nella fase introduttiva sino al provvedimento interinale e nella fase successiva il rito a cognizione piena nelle forme ordinarie per i procedimenti di separazione e divorzio o per la tutela del contributo di mantenimento del figlio (oggi art. 316 bis, 2 comma, ), il rito camerale per i procedimenti per la revoca e modifica delle sentenze di separazione e divorzio (art.)

3 710 e art. 9, 1 comma, legge n. 898 del 1970) e per i procedimenti de potestate (oggi di responsabilit genitoriale, art 336 ), sino ad un rito a cognizione piena ordinario, per le azioni di stato, a tutela dei crediti per le spese straordinarie, alla pensione di reversibilit o alla quota del tfr, con peculiarit particolari per il giudizio di divisione, a seguito dello scioglimento della comunione patrimoniale tra diaspora di riti e competenze irragionevole per la unicit della materia e oltre tutto foriera di discriminazioni, se i figli nati nel matrimonio potevano godere della tutela, anche anticipatoria e cautelare, pi garantistica del rito ordinario, mentre i figli nati fuori dal matrimonio, in prevalenza quella camerale autosufficiente.

4 Priva di regole e irriducibile ad una tutela interinale e art. 96, 1 comma , lett c), del d. lgs. n. 154 del 2013, di riforma della disciplina della filiazione, non ha migliorato questo assetto e anzi ha novellato l art. 38 cit., con una soluzione che rovescia sull interprete dubbi, anzich attuale dizione ( Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ) abroga apparentemente l originario collegamento del Tribunale per i minorenni con il rito camerale per destinarlo solo ai procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori.

5 Una apparente opzione restrittiva, rispetto al recente l ultimo comma appare tecnicamente incerto ( Fermo restando quanto previsto per le azionidi stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ): la disposizione sembra collegata esclusivamente al comma che interprete ha l ingrato compito di suggerire certezze, comporre le tessere del lettura pi convincente del combinato disposto, ferma restando la diversit delle competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, quella di una generalizzazione del rito camerale come rito delle controversie di famiglie.

6 Il secondo comma non si collega, infatti, esclusivamente al comma che precede. Pone una regola di carattere generale, alla pari della competenza del Tribunale ordinario, ogni qual volta non sia contemplata espressamente una competenza speciale del tribunale per i minorenni. Tutto viene generalizzato sul modello delle forme della volontaria giurisdizione, il rito camerale appunto, prestato alla controversia sui diritti del minore, salvo deroga espressa, come nel caso dei procedimenti per separazione e divorzio in primo grado di giudizio e le azioni di Il rinvio mero agli artt. 737 e ss. e le sue suggestioni questa opzione, che prelude alla riforma generale delle competenze e del processo di famiglia , di cui mai si discusso cos intensamente in questi anni con serie prospettive di riforma, scarsamente allineata alle garanzie del giusto processo e della riserva di legge (art.)

7 111, 1 comma, Cost.)3, l interprete deve convivere, aprendosi, alla pari del giudice di legittimit e del giudice di 1 Cfr. in termini, Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, in Fam e dir., 2013, 263 e Conf, Tommaseo, I profili processuali della riforma della filiazione, in Fam. e dir., 2014, 526 E troppo facile richiamare un mezzo secolo di polemiche dottrinali, cfr. Allorio, Saggio polemicosulla giurisdizione volontaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948, 487; Lanfranchi, La cameralizzazione del giudizio sui diritti soggettivi, in Giur. it., 1987, IV, 34; Cerino Canova, Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria, in Riv.

8 Dir. civ., 1987, 431; Proto Pisani, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 ss. cod. proc. civ., inivi, 1990, I, 393; Carratta, I procedimenti cameral-sommari in recenti sentenze della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1992, 1049 e ss.; per una significativa voce contraria, Denti, La giurisdizione volontaria rivisitata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 325. Ma il sistema impone oggi un diverso atteggiamento dell delle leggi4, ai valori impressi al processo dalla Costituzione e piegando su di essi le forme di un processo sostanzialmente abbandonato alla libert del a cui sar ancor pi necessario ricorrere, se, come lo stesso art.

9 38 cit. evidenzia, il richiamo nelle controversie di famiglia , semplicemente agli artt. 737 e ss. o genericamente al rito in camera di consiglio, mentre in altre materie ove pure il legislatore ha manifestato identica propensione, come quella del diritto fallimentare il compito stato, come doveva essere, sottratto all interprete, per essere assegnato al legislatore che ha riscritto il rito camerale adattandolo alle specificit della materia. Ne nato un rito camerale ibrido, stemperato in forme che ricordano un processo a cognizione piena, con le decadenze impresse alle difese delle parti e la complessit formale, a partire dagli atti introduttivi e dall evoluzione non si coglie nella disciplina delle controversie di famiglia , dove il rinvio tout court alle (inesistenti)

10 Disposizioni del rito camerale , dunque alla libert del vivendo della inevitabile influenza del diritto sostanziale minorile, con il suo regime di indisponibilit dei diritti e le conseguenze su di un processo che conosce la massima espansione dei poteri del giudice, che pu assumere d ufficio la domanda di tutela e non assoggettato al principio dispositivo, quanto ad allegazioni e prove, il rito non pu non aprirsi al diritto di contraddire e al diritto di dovr essere assicurato il contraddittorio, nelle forme ordinarie, nella fase introduttiva come tutto il corso del processo, ivi compresa la fase istruttoria, sia al momento in cui viene disposto il mezzo istruttorio e sia nel momento in cui viene assunto (non potendosi tollerare prove a sorpresa, che le parti conoscono solo dopo la loro acquisizione, quindi un istruttoria segreta).


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