Transcription of IL SOVRACCARICO 14.3.2011 - …
1 Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI Due profili identificano l applicazione dell articolo 167 (Trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) del Codice della Strada per quanto riguarda le eccedenze di massa complessiva a pieno carico indicate nelle carte di circolazione dei veicoli che trasportano cose, ovvero quando detta massa superiore o inferiore a 10 tonnellate. Le regole principali possono essere cos riassunte: deve essere concessa una tolleranza del 5% alla massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione del veicolo (esempio: un autocarro con massa complessiva a pieno carico di 6000 chilogrammi avr una tolleranza di 300 chilogrammi).
2 Per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate le eccedenze di carico devono essere conteggiate rispettando le seguenti fasce: a) fino a 1 tonnellata b) fino a 2 tonnellate c) fino a 3 tonnellate d) superiore a 3 tonnellate per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate le eccedenze di carico di carico devono essere conteggiate rispettando le seguenti fasce: a) fino al 10% b) fino al 20% c) fino al 30% d) superiore al 30% per le eccedenze di massa connesse a veicoli come autotreni o autoarticolati si applica un unica sanzione amministrativa che applicabile, nell ipotesi di eccedenza di massa di uno solo dei veicoli, anche se non c eccedenza di massa del complesso veicolare.
3 Si precisa che agli effetti delle sanzioni amministrative applicabili le risultanze numeriche relative ai pesi complessivi a pieno carico indicati dalle carte di circolazione, nonch quelle ottenute mediante l applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori; quando accertata una eccedenza di massa superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti; se si effettuano pesate presso ditte private si deve accertare che le stesse siano in regola con le verifiche effettuate dagli organi preposti, al fine di evitare eventuali contestazioni e ricorsi; quando si scompone la pesata di un complesso veicolare come l autotreno, si deve sganciare il rimorchio ed effettuare due singole pesate di cui una per la motrice e l altra per il rimorchio.
4 Infatti l articolo 363 del Regolamento del prescrive che Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella pi vicina localit in cui esista una pesa pubblica idonea ad un unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purch in regola con le prescritte verifiche di legge ; nei mezzi d opera la tolleranza del 5% si deve applicare al peso massimo indicato sulla carta di circolazione e non al peso indicato come potenziale (esempio: sulla carta di circolazione dell autocarro classificato mezzo d opera riportato il peso complessivo a pieno carico corrispondente a 24000 chilogrammi, ma essendo classificato mezzo d opera pu arrivare a 33000 chilogrammi; pertanto il 5% che deve essere calcolato sui 24000 chilogrammi corrisponder a 1200 chilogrammi): Tuttavia eventuali sovraccarichi, per questa tipologia di veicoli, determinano la violazione di cui all art.
5 10, comma 18 del Codice della Strada); nella contestazione dell articolo 167 del Codice della Strada a complessi veicolari come autotreni o autoarticolati, si deve contestare anche l articolo 63 (Traino di veicoli) del Codice della Strada (in questo caso controllare anche il peso massimo rimorchiabile riportato sulla carta di circolazione della motrice); per quanto riguarda le eccedenze di carico relative alle macchine agricole, le eventuali violazioni sono riconducibili solo ed esclusivamente all articolo 167 del Codice della strada; infatti nei complessi veicolari (trattrice agricola con agganciato rimorchio agricolo) l articolo 63 del Codice della Strada non pu essere in questo caso applicato, in quanto abbraccia solo i veicoli classificati autotreni (vedi articolo 54 ) quando invece i convogli agricoli ne sono esclusi.
6 Inoltre la predetta violazione applicabile solo agli autoveicoli (le macchine agricole non sono considerate tali). SANZIONI AMMINISTRATIVE E DECURTAZIONE PUNTI Eccedenza non superiore a 1 t 39,00 Punti 1 Eccedenza non superiore a 2 t 80,00 Punti 2 Eccedenza non superiore a 3 t 159,00 Punti 3 Eccedenza superiore a 3 t 398,00 Punti 4 Eccedenza non superiore al 10% 39,00 Punti 1 Eccedenza non superiore al 20% 80,00 Punti 2 Eccedenza non superiore al 30% 159,00 Punti 3 Eccedenza superiore al 30% 398,00 Punti 4 L articolo 167, comma 9 del Codice della Strada dispone che Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonch al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto (siamo nel campo del trasporto di cose per conto di terzi).
7 Pi volte stato rappresentato, dalle associazioni di categoria, il fatto che se il veicolo condotto da un socio della societ di persone ( ) si deve considerare come stessa persona , ovvero dovrebbe essere comminata una sola sanzione relativa all articolo 167 del Codice della Strada perch tale societ da considerarsi come unico centro di imputazione giuridica (la carta di circolazione riporta come proprietario una ). Alla luce di quanto esposto, il problema che sorge agli operatori di polizia stradale proprio quello di valutare se applicare una sola sanzione amministrativa considerando il conducente anche proprietario del veicolo in quanto socio della , oppure due distinte violazioni in quanto rappresentano due centri di imputazione giuridica.
8 Su tale questione fa riferimento la circolare ministeriale n. 300/A/21990/108/5/1 ripresa con Circolare prot. nr. M/2413-11 dell 11 maggio 2000 che esprime le seguenti considerazioni: preliminarmente si osserva che la previsione di cui al comma 9 del citato articolo 167 del Codice della Strada, disciplina distinte sanzioni, le quali, pur se di uguale ammontare ed aventi la stessa motivazione, sono applicate separatamente sia al conducente sia, con diversi verbali, al proprietario del veicolo, nonch al committente, quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo; la normativa in argomento sanziona la suddetta pluriresponsabilit anche al fine di perseguire scopi puramente preventivi mediante la indiretta stimolazione di reciproci rigorosi controlli da parte degli individuati diversi soggetti, comunque coinvolti nell attivit di trasporto.
9 La violazione delle prescrizioni di cui all articolo 167 Codice della Strada comporta l applicazione di una sola sanzione nella ipotesi di coincidenza personale tra il conducente ed il proprietario del veicolo, mentre dovranno essere applicate due distinte sanzioni allorch il conducente risulti essere un soggetto diverso rispetto al proprietario (sia persona fisica, sia persona giuridica) del mezzo; quanto rappresentato, per riguarda le ipotesi in cui il conducente del veicolo sia comproprietario dello stesso, in quanto socio di una societ in nome collettivo.
10 Tale problema interpretativo discende dalla circostanza che la suddetta forma societaria priva del riconoscimento della personalit giuridica, in essa, in altri termini, manca l unificazione formale dei singoli soggetti (costituiti dai soci sottoscrittori del contratto sociale) nel nuovo soggetto dato dalla persona giuridica che l esclusivo punto di riferimento delle relazioni giuridiche. Al riguardo si ricorda che la legge distingue le societ commerciali in societ di persone (tra le quali rientra la societ in nome collettivo ) e in societ di capitali, riconoscendo alle prime autonomia patrimoniale e alle seconde personalit giuridica; l articolo 2331, comma 1 del Codice Civile dispone che con l iscrizione nel registro la societ per azioni acquista la personalit giuridica e tale norma richiamata soltanto nella disciplina positiva delle altre societ di capitali di natura lucrativa e delle cooperative.