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ILSOLE24ORE L’Agenziachiariscelatassazione ...

Guida al LavoroIL SOLE 24 OREPREVIDENZA COMPLEMENTARE E 2008 IIMichela MagnaniDottore commercialista in BolognaL Agenzia chiarisce la tassazionedella previdenza complementareAnalisi delle conseguenze che alcune delle pi im portanti interpretazioni fornite dall Amministra zione finanziaria potranno avere sulla corretta ge stione fiscale della riforma ex Dlgs n. 252/2005 Con circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (diCon circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (diseguito pubblicata) l Agenzia delle entrate forni sce i tanto attesi chiarimenti in merito alla tassa zione della previdenza complementare dopo l en trata in vigore del Dlgs n. 252/2005. La circolareanalizza in modo organico le diverse previsioninormative contenute nel provvedimento sopra in dicato fornendo alcune delle precisazioni tantoattese dai contribuenti. Le note che seguono sipropongono di analizzare brevemente le conse guenze che alcune delle interpretazioni fornitedall Agenzia potranno avere sulla gestione fisca le della previdenza finanziamento dei fondi pensionicon particolare riferimento al conferimentodi quote di Tfr pregressoIl paragrafo 2 relativo al finanziamento delle for me di previdenza complementare ricorda che lostesso avviene mediante il versamento di contri buti e che per i dipendenti tale finanziamento pu essere at)

GuidaalLavoro ILSOLE24ORE PREVIDENZACOMPLEMENTAREETFR Articoli N. 1-4 gennaio2008 III parte non dedotta non scontano l’imposizione fi­ scale al momento della liquidazione della presta­

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1 Guida al LavoroIL SOLE 24 OREPREVIDENZA COMPLEMENTARE E 2008 IIMichela MagnaniDottore commercialista in BolognaL Agenzia chiarisce la tassazionedella previdenza complementareAnalisi delle conseguenze che alcune delle pi im portanti interpretazioni fornite dall Amministra zione finanziaria potranno avere sulla corretta ge stione fiscale della riforma ex Dlgs n. 252/2005 Con circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (diCon circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (diseguito pubblicata) l Agenzia delle entrate forni sce i tanto attesi chiarimenti in merito alla tassa zione della previdenza complementare dopo l en trata in vigore del Dlgs n. 252/2005. La circolareanalizza in modo organico le diverse previsioninormative contenute nel provvedimento sopra in dicato fornendo alcune delle precisazioni tantoattese dai contribuenti. Le note che seguono sipropongono di analizzare brevemente le conse guenze che alcune delle interpretazioni fornitedall Agenzia potranno avere sulla gestione fisca le della previdenza finanziamento dei fondi pensionicon particolare riferimento al conferimentodi quote di Tfr pregressoIl paragrafo 2 relativo al finanziamento delle for me di previdenza complementare ricorda che lostesso avviene mediante il versamento di contri buti e che per i dipendenti tale finanziamento pu essere attuato anche attraverso il conferimentodel Tfr merito alla destinazione del Tfr alla previdenzacomplementare la circolare recepisce quanto con tenuto nel disegno di legge alla finanziaria 2007,precisando che, nonostante la normativa introdot ta dal decreto n.)

2 252/2005 non contenga previ sioni espresse al riguardo, sia possibile conferire alFondo pensione anche il Tfr maturato prima del1 gennaio merito alla tassazione della prestazione pensio nistica correlata a Tfr maturato fino al 31 dicem bre 2006, ma versato alla previdenza comple mentare dal 1 gennaio 2007 la Finanziaria incorso di approvazione prevede l inserimento di uncomma 7 bisall articolo23 del decreto che, nellasostanza, sembra comportare una tassazione ditali somme come se, anzich essere state versatenel 2007, siano state versate nello stesso anno dimaturazione del Tfr pratica in applicazione del principio, come siIn pratica in applicazione del principio, come sivedr oltre, che le prestazioni pensionistiche sonovedr oltre, che le prestazioni pensionistiche sonotassate sulla base del regime fiscale vigente intassate sulla base del regime fiscale vigente inrelazione ai periodi di maturazione delle sommerelazione ai periodi di maturazione delle sommeversate, le prestazioni collegate a versamenti diversate, le prestazioni collegate a versamenti diTfr maturati prima del 2007, ma versati dopo taleTfr maturati prima del 2007, ma versati dopo taledata non saranno tassati con l aliquota del 15% adata non saranno tassati con l aliquota del 15% atitolo d imposta, ma con il regime vigente pro tem pore in relazione al corrispondente periodo dal reddito dei contributiversati alla previdenza complementareDopo avere ricordato che i contributi versati allaprevidenza complementare sono deducibili dal red dito ai sensi dell articolo 10 del Tuir nei limiti ,57 previsti dall articolo 11, comma 8.

3 DelDlgs n. 252/2005, la circolare n. 70 opportuna mente sottolinea che: la regolamentazione all interno dell articolo 10comporta che le condizioni e i limiti di deducibili t ivi previsti sono applicabili a tutti i contribuenti,compresi coloro che producono redditi diversi daquelli di lavoro; la congiunzione e riguardo ai soggetti chepossono effettuare il versamento dei contributi(datore di lavoro e dipendenti) deve essere inte sa nel senso di ammettere la deducibilit anchenelle ipotesi di versamento da parte di uno solodei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero da tore di lavoro, committente); non sussistono pi specifiche regole previste peri lavoratori dipendenti ed in particolare l ulteriorelimite riguardante la commisurazione dei contri buti deducibili al doppio della quota di Tfr desti nata alle forme pensionistiche collettive; nell ambito del reddito di lavoro dipendente, inconseguenza di quanto previsto dall articolo 51,comma 2, letterah)

4 , del Tuir il datore di lavoro, se litrattiene in sede di tassazione, dovr escludere talicontributi direttamente dalla tassazione, del redditodi lavoro dipendente dallo stesso dei contributi non dedottiCome noto, i contributi versati, a qualsiasi titolo,al Fondo di previdenza complementare, per laGuida al LavoroIL SOLE 24 OREPREVIDENZA COMPLEMENTARE E 2008 IIIparte non dedotta non scontano l imposizione fi scale al momento della liquidazione della presta zione e pertanto il contribuente deve comunicarealla forma di previdenza complementare cui ade risce entro il 31 dicembre di ogni anno l ammon tare dei contributi che non hanno beneficiato del la riferimento a tale problematica l Agenzia pre cisa che in caso di adesione a pi fondi di previden za complementare la comunicazione va fatta sol tanto ai fondi ai quali sono stati versati contributiche non hanno beneficiato della deduzione. Da talepresa di posizione sembra conseguire che sia ilcontribuente titolato a scegliere relativamente aquale fondo i contributi non sono stati versati a fondiin squilibrio finanziarioAlle forme pensionistiche complementari che ri sultino istituite alla data di entrata in vigore dellalegge 23 ottobre 1992, n.

5 421, gestite in via pre valente secondo il sistema tecnico finanziario del la ripartizione e che siano state gi destinatariedel decreto del Ministro del lavoro e delle politi che sociali con il quale stata accertata una situa zione di squilibrio finanziario derivante dall appli cazione dell articolo 18, comma 8 quater, del de quater, del de quatercreto legislativo n. 124/1993 continua ad appli carsi la disciplina previgente che, come noto, con sente la piena deducibilit dei contributi versatisenza, quindi, il rispetto del limite di ,57, prima merito a tali fondi (ad esempio il Fondo MarioNegri) la circolare ricorda che quanto sopra ripor tato si applica anche per gli iscritti successivamen te al 1 gennaio 2007; inoltre viene precisato chein caso di contemporanea iscrizione ad un fondoin situazione di squilibrio finanziario e ad altreforme di previdenza complementare, la deducibili t dal reddito complessivo dei contributi versati aquesti ultimi fondi possibile nel limite della diffe renza, se positiva, tra euro ,57 e i contributiversati ai citati fondi in squilibrio , se un soggetto versa euro a unfondo con squilibrio finanziario accertato, taleversamento interamente deducibile, mentre nonsar deducibile l eventuale versamento anche solodi euro ad un fondo di prima occupazioneCon riferimento ai lavoratori di prima occupazio ne per i quali nei 20 anni successivi ai primi 5 diiscrizione possibile, ricorrendo le condizioni, de durre fino ad un massimo annuale complessivo ,86 euro viene precisato che.

6 Per lavoratoridi prima occupazione si devono intendere queisoggetti che al 1 gennaio 2007 non erano titolaridi una posizione contributiva aperta presso unqualsiasi ente di previdenza tributario delle prestazioniPer quanto riguarda i chiarimenti collegati alleprestazioni si ritiene di sottolineare quanto di partecipazione al fondoNella considerazione che l articolo 11, comma 6,del decreto riduce la tassazione a titolo d impostadal 15% al 9% in funzione degli anni di partecipa zione al fondo, viene precisato che il periodo dipartecipazione debba essere individuato con ri ferimento agli anni di mera partecipazione, a pre scindere dall effettivo versamento dei anno deve intendersi un periodo di 365 gior ni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data diiscrizione anteriore al 1 gennaio 2007, gli annidi iscrizione prima del 2007 sono computati finoa un massimo di somme assoggettate a ritenuta a titolo d impo sta non confluiscono nel reddito complessivo e,pertanto, non sono soggette alle addizionali regio nali e prestazioni in forma periodicaLa circolare ricorda che prestazioni pensionistichecomplementari erogate in forma di rendita sonoimponibili per il loro ammontare complessivo alnetto della parte corrispondente ai redditi gi as soggettati ad imposta e a quelli di cui alla letterag quinquies)del comma 1 dell articolo 44 del Tuir,se determinabili.

7 Queste somme sono costituite da: redditi gi assoggettati ad imposta nei confrontidel Fondo pensione. Naturalmente, ai fini delloscomputo, tali redditi vanno assunti al netto del l imposta; redditi di capitale derivanti dai rendimenti del l ammontare della posizione individuale maturatache d origine alle prestazioni pensionistiche incorso di , l ammontare della prestazione corrispon dente ai contributi non dedotti non va in ognicaso assoggettato a tassazione, in quanto, in via diprincipio, prevista la sola tassazione delle presta zioni riferibili alle somme che hanno goduto delladeducibilit fiscale durante la fase di costituzionedella prestazione delle prestazioniin forma di capitalePoich l articolo 11, comma 3, del decreto stabili sce che le prestazioni possono essere erogate inGuida al LavoroIL SOLE 24 OREPREVIDENZA COMPLEMENTARE E 2008 IVforma di capitale, secondo il valore attuale, fino almassimo del 50% del montante finale accumula to, mentre la restante parte deve necessariamenteessere erogata in forma di rendita viene ricordatoche la Covip.

8 Con orientamento del 30 maggio2007, ha precisato che, al fine della determina zione dell importo complessivo erogabile in capi tale, devono essere detratte dal montante finale(cio dal montante effettivamente esistente pressola forma pensionistica) le somme gi erogate atitolo di anticipazione e non reintegrate da partedell risultato ottenuto da tale scomputo (montanteresiduale) dovr quindi calcolarsi il 50% per indi viduare l importo massimo erogabile in ammontare da erogare in forma di rendita sar costituito dalla differenza tra il montante finaleaccumulato e il risultato cos inoltre ricordato che qualora le somme per cepite a titolo di anticipazione siano superiori al l ammontare finale accumulato, questo dovr es sere interamente erogato in delle anticipazionie reintegro delle somme anticipateDopo avere ricordato la diversa aliquota applicataalle anticipazioni in relazione alla causa che hadato diritto all anticipazione, con riferimento alfatto che l ammontare delle anticipazioni non pos sono mai eccedere, complessivamente, il 75% deltotale dei versamenti, comprese le quote del Tfr,maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo re alizzate.

9 Effettuati alle forme pensionistiche com plementari a decorrere dal primo momento diiscrizione alle predette forme, l Agenzia ricordaquanto precisato dalla Covip con la deliberazionedel 28 giugno 2006 e cio che il limite del 75%deve intendersi riferito alla posizione individualetempo per tempo articolo 11, comma 8, del decreto riconosce lapossibilit di reintegrare le somme anticipate inqualsiasi momento mediante contribuzioni ancheannuali eccedenti il limite di ,57 euro conriconoscimento al contribuente di un credito d im posta pari all imposta pagata al momento dellafruizione dell anticipazione, proporzionalmente ri feribile all importo reintegrato. A tale proposito lacircolare precisa che, in caso di contribuzioni ec cedenti il massimale di deducibilit , necessariaun espressa dichiarazione da rendere al fondo daparte dell aderente con la quale lo stesso dispongase e per quale somma la contribuzione debbaintendersi come reintegro, in assenza della qualeil fondo non pu considerare le somme tassazione dei riscattiIl contenuto dell articolo 14 del Dlgs prevede: una ritenuta a titolo di imposta nella misura del15%, ridotta progressivamente fino al 9% nei casiin cui il riscatto operato per necessit e quindi atutela dell iscritto ovvero degli eredi designati.

10 (art. 14, comma 2, )ec), e comma 3); una ritenuta a titolo di imposta nella misura del23% per riscatti dovuti a cause diverse da quelleprecedenti (art. 14, comma 5).In merito all individuazione delle cause diverse al verificarsi delle quali possibile riscattare lapropria posizione, l Agenzia ratifica l orientamen to Covip. In pratica, viene confermato che, perpotere uscire dal fondo prima della maturazionedel diritto all erogazione della prestazione pensio nistica occorre verificare se lo statuto e il regola mento del proprio fondo riconosce tale possibilit in relazione alla perdita dei requisiti di partecipa zione al fondo svincolandosi quindi dalla esisten za di successivi periodi minimi di inoccupazione(ad esempio un soggetto che lavora nel settorechimico ed iscritto al Fonchim che va a lavorarenel settore meccanico e dovrebbe trasferire la pro pria posizione a Cometa).


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