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In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti

Repubblica Italiana N 434/2010 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto Il Giudice Unico delle Pensioni Nella persona del 1 Referendario dott. Giovanni Comite. Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti , approvato con luglio 1934, , e successive modifiche; visti gli e 6, del 15 /11/93 n. 453, convertito nella ; visto l art. 5, della legge 21 luglio 2000 ; visti gli artt. 131, 420, 430 e 431 nonch 421, 429 e 132 , cos come novellati, rispettivamente, dall art. 53, del 25 giugno 2008, , convertito, con modificazioni, dalla legge , del 06 agosto 2008, e dall art. 45, comma 17, della legge , e l art. 26 del Reg. di Proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti , di cui al 13 agosto 1933, ; visto l atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa; chiamato il giudizio alla pubblica udienza del 18 giugno 2010, con l assistenza del segretario Cristina Guarino, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.

per cui s’impone, sia pure in un quadro di sintesi, la ricostruzione del mosaico normativo – interpretativo pertinente il cumulo degli emolumenti accessori del trattamento di

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1 Repubblica Italiana N 434/2010 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto Il Giudice Unico delle Pensioni Nella persona del 1 Referendario dott. Giovanni Comite. Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti , approvato con luglio 1934, , e successive modifiche; visti gli e 6, del 15 /11/93 n. 453, convertito nella ; visto l art. 5, della legge 21 luglio 2000 ; visti gli artt. 131, 420, 430 e 431 nonch 421, 429 e 132 , cos come novellati, rispettivamente, dall art. 53, del 25 giugno 2008, , convertito, con modificazioni, dalla legge , del 06 agosto 2008, e dall art. 45, comma 17, della legge , e l art. 26 del Reg. di Proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti , di cui al 13 agosto 1933, ; visto l atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa; chiamato il giudizio alla pubblica udienza del 18 giugno 2010, con l assistenza del segretario Cristina Guarino, ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n.

2 26720 del registro di segreteria, promosso da S. G., nato, omissi, ad omissis, omissis, rappresentato e difeso, giusta procura in calce allo stesso, unitamente e disgiuntamente, dagli Paolo Guerra, del foro di Roma, e Maurizio Maria Guerra, del foro di Macerata, con domicilio eletto, a Tolentino (MC), in Galleria Europa n. 14, presso lo Studio Legale Associato Guerra (con notifica decreto di fissazione udienza, come da richiesta del avv. Paolo Guerra del 22 aprile 2004, presso la segreteria della Sezione), contro il Ministero dell Economia e delle Finanze Direzione Territoriale di Padova, per il riconoscimento del diritto <..alla percezione dell indennit integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico privilegiato fruito durante la prestazione lavorativa dal d della ogni consequenziale statuizione in ordine alla riliquidazione e regolarizzazione del complessivo trattamento economico anche in ordine alle differenze di tredicesima mensilit e alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione >.

3 Considerato in FATTO Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente notificato e depositato il 13 ottobre 2009, G. S., titolare di pensione privilegiata tabellare, recante il n. 04039880 d iscrizione, lamentava la mancata corresponsione, sulla medesima e dal 1 settembre 1980 a seguire, dell Indennit Integrativa Speciale e del rateo per 13 mensilit , in misura intera. Dalla documentazione in atti emergeva che al suddetto, in ragione del riconoscimento d infermit contratta nel corso del servizio militare di leva, attribuito assegno privilegiato tabellare di 1^ ctg., con decorrenza 07 ottobre 1976 - 06 ottobre 1978, di V^ ctg., dal 07 ottobre 1978 al 06 ottobre 1982, e di V^ ctg e da durare a vita dal 07 ottobre 1982 (cfr.)

4 52, del 10 febbraio 1978, , del 26 febbraio 1979, e n. 28, del 14 marzo 1984). A decorrere dall 8 settembre 1980 prestava, inoltre, attivit di lavoro dipendente presso azienda privata (Societ Montedison , filiale di Padova, come da dichiarazione, in atti, del 16 luglio 1981). Nel corso del predetto periodo di sovrapposizione, pensione lavoro dipendente, tuttora perdurante atteso che il lavoratore non risultava aver comunicato alla pertinente Direzione Territoriale del Ministero dell Economia e delle Finanze alcuna notizia sull eventuale cessazione dell attivit lavorativa retribuita, l Amministrazione resistente erogava, sulla pensione tabellare, l indennit integrativa speciale in misura differenziale, al fine di garantire un importo complessivo del trattamento pari al minimo INPS, anche con riguardo alla 13ma mensilit.

5 In ragione di tanto, con richiesta prodotta, il 13 luglio 2009, alla predetta articolazione periferica delle Finanze, il pensionato rivendicava, <..attesi gli interventi della Corte Costituzionale , 204/1992, 232/92, 494/93, 438/98, 517/00, 376/94 e 516 >, la normalizzazione del proprio trattamento pensionistico con l erogazione dell indennit integrativa speciale in misura intera e delle tredicesima mensilit , con attribuzione dei ratei pregressi o delle differenze di ratei a decorrere dal giorno dell avvenuta sospensione. A riscontro, la nota n. 23334/09, del 15 luglio 2009, con la quale l Amministrazione convenuta osservava che: <..che a tutt oggi non risulta emanato alcun provvedimento normativo che consenta l attuazione pratica delle sentenze liquidazione delle somme richieste pu essere effettuata solo a seguito di giudizi favorevoli espressi dal competente Organo giurisdizionale>.

6 Seguiva, quindi, il presente gravame, nel quale, il ricorrente, affermava che ai sensi dell art. 195, 2 comma, del n. 1092/1973 e in esecuzione dei decreti pensionistici, l Amministrazione avrebbe dovuto, come ancora deve, provvedere d ufficio alla erogazione dell e della tredicesima mensilit non essendo prevista alcuna domanda dell interessato, essendo state dichiarate incostituzionali con sentenze n. 566/1989, 204/1992 e 232/1992 le norme che, in fattispecie, ne avevano disposto la sospensione (artt. 99, quinto e secondo comma del 1092/1973, e 17, comma primo, della legge 843/1978). Soggiungeva che una volta caducato il divieto di cumulo, lo stesso non poteva rivivere sotto forma d interpretazione neppure da parte del giudice.

7 Terminava, attesa l illegittimit del divieto ormai definitivamente espunto, per il riconoscimento del diritto alla percezione dell indennit integrativa speciale, sulla predetta pensione tabellare e sull accessorio per tredicesima, in misura intera, con arretrati dalla data della sospensione al soddisfo, da liquidare maggiorati d interessi e di rivalutazione, ai sensi dell art. 429 , e <..occorrendo come maggior danno ex art. 1224, 2 comma, , trattandosi di modesto consumatore>. Con memoria, in atti al 23 dicembre 2009 unitamente al fascicolo amministrativo, si costituiva in giudizio la Direzione Territoriale di Padova del Ministero dell Economia e delle Finanze, che nel corpo della parte in diritto evidenziava come la richiesta di parte attorea non fosse suffragata n da norme scritte, n dalla giurisprudenza, atteso che la Corte Costituzionale non ha mai messo in dubbio <.

8 Anzi ha ribadito il divieto di cumulo dell relativa al trattamento se ne ha condizionato l operativit alla fissazione, da parte del legislatore, della soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione>. Richiamava, a supporto, la sentenza delle di questa Corte n. 1/2000/QM, per confermare che se non era superato il limite della nullatenenza, ossia il limite reddituale stabilito annualmente per il conferimento delle pensioni di reversibilit agli orfani o collaterali maggiorenni inabili, non spettava l indennit integrativa speciale in misura intera. Richiamava, altres , l istituto della prescrizione contenuto nell art. 2, della legge n. 428/1985, che era quinquennale e agiva <.

9 Dal momento in cui la parte ha notificato il ricorso>. Con memoria conclusionale, in atti al 04 giugno 2010, parte attorea, attesa la ormai costante e definitiva giurisprudenza di questa Corte formatasi sull argomento <de quo>, ribadiva le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. Quanto alla prescrizione, ove tempestiva, riteneva applicabile quella ordinaria decennale rispetto al primo atto interruttivo. Con successiva nota del 16 giugno 2010 i patroni di parte attorea chiedevano, non potendo intervenire alla discussione, che la causa fosse trattenuta per la decisione. All udienza pubblica odierna, non rappresentato il ricorrente, presente per la Direzione Territoriale di Padova del Ministero dell Economia e delle Finanze, il sig.

10 Antonino Caputo, che si riportava agli scritti defensionali in atti in termini di rigetto del ricorso e, in subordine, di salvezza della prescrizione quinquennale, la causa, ritenuta matura, trattenuta e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, ex art. 5, della legge n. 205/2000, consegnato al termine e riportato in calce alla sentenza, data per letta mediante deposito nella segreteria della Sezione. Ritenuto in DIRITTO La domanda formulata dall attore tesa al conferimento dell indennit integrativa speciale e della tredicesima mensilit , in misura intera, sul trattamento privilegiato ordinario tabellare, contraddistinto dal n. 04039880 d iscrizione, percepito in costanza di opera retribuita alle dipendenze di terzi privati, a far tempo dall 8 settembre 1980.


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