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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Circolare 5 luglio ...

Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. Oggetto: Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. Sommario: 1. Quadro normativo 2. Le prestazioni di lavoro occasionali 3. Le assicurazioni sociali obbligatorie 4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori 5.

territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.. La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l ¶HURJD]LRQHGHOFRPSHQVRDLSUHVWDWRUL qVXSSRUWDWDGDXQ …

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1 Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. Oggetto: Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. Sommario: 1. Quadro normativo 2. Le prestazioni di lavoro occasionali 3. Le assicurazioni sociali obbligatorie 4. Preventiva registrazione sul sito Inps di utilizzatori e prestatori 5.

2 Libretto Famiglia Regime generale Comunicazioni dell utilizzatore del Libretto Famiglia 6. Contratto di Prestazione Occasionale Regime generale Limiti all utilizzo Comunicazioni dell utilizzatore del Contratto di Prestazione occasionale Il regime per le Pubbliche Amministrazioni Il regime per l agricoltura 7. La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori 8. La gestione dell erogazione dei compensi ai prestatori 9. Profili sanzionatori e regolarizzazioni 10. Il bonus baby sitting e gestione dell utilizzo buoni di lavoro accessorio 1.

3 Quadro normativo. L articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 ( n. 144 del 23 giugno 2017) ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionali. La disposizione normativa consente la possibilit per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalit di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito, anche "LF") e il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche "Cpo").

4 Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificit in relazione all oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione Sociale obbligatoria, nonch alle modalit di assolvimento degli adempimenti informativi verso l Istituto . Nazionale Previdenza Sociale Circolare 5 luglio 2017, Nuovi voucher - Disciplina delle prestazioni occasionali - Libretto Famiglia - Contratto di prestazione occasionale (PrestO) - Lavoro occasionale - prestazioni di lavoro saltuarie e occasionali di ridotta entit - Voucher famiglia e voucher aziende - Articolo 54 bis n.

5 50/2017 - Settore agricolo - Buoni lavoro in agricoltura UnicoLavoro 24 - Gruppo 24 OREP agina 1 / 102. Le prestazioni di lavoro occasionali. Sulla base delle previsioni del comma 1, dell art. 54-bis, del citato n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attivit lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale - e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalit degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro - art.

6 54-bis, comma 1, lett. a); b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalit dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b); c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c). Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalit dei prestatori - lettera b) - la misura del compenso calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori.

7 A) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidit b) giovani con meno di venticinque anni di et , se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l universit c) persone disoccupate, ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

8 Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1, potr computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate. Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI)

9 , e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidariet , l INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore. Sulla base delle disposizioni recate dal comma 4, dell art. 54-bis, del decreto legge in oggetto, i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

10 Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche. , inoltre, previsto, al comma 20, dell art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di durata pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di ,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalit dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 del citato art. 54-bis (vedi paragrafo ). Non possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (art.)


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