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ITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE …

CITT DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE comando Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 113 Informativa OGGETTO: Attivit produttive. n. 109/92. Etichettatura dei prodotti alimentari. 27 Settembre 2007, n. 178 - Disposizioni correttive ed integrative al n. 114/06, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonch attuazione della direttiva 2006/142/CE (1). Integrazione alle circolari del CORPO n. 5/04, 5bis/04 e 53/06 (2). Con il provvedimento in oggetto - il legislatore - ha apportato alcune integrazioni, sia all art.

CITTÀ DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE COMANDO Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 113 Informativa OGGETTO: Attività produttive. D.L.vo n. 109/92. Etichettatura dei prodotti

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  Polizia, Comando, Municipale, Di polizia municipale

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1 CITT DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE comando Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 113 Informativa OGGETTO: Attivit produttive. n. 109/92. Etichettatura dei prodotti alimentari. 27 Settembre 2007, n. 178 - Disposizioni correttive ed integrative al n. 114/06, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonch attuazione della direttiva 2006/142/CE (1). Integrazione alle circolari del CORPO n. 5/04, 5bis/04 e 53/06 (2). Con il provvedimento in oggetto - il legislatore - ha apportato alcune integrazioni, sia all art.

2 7 del n. 109/92, sia all All. 1 - sez. III, del vo n. 114/06, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. La norma, precisa che - le esenzioni indicate dai commi 1 e 2 dell art. 7 del vo n. 109/92 - non si applichino nel caso degli ingredienti indicati nell All. 2, sezione III. L indicazione degli ingredienti non richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 13/11/2007 - tuttavia - le etichette non conformi a quanto sopra indicato, possono essere utilizzate fino al 30/06/2008 - ed i prodotti cos etichettati - possono essere venduti fino al 23/12/2008.

3 Vengono, inoltre, aggiunti alcuni ingredienti all All. 1 - sez. III, del vo n. 114/06, con la precisazione che - i prodotti non conformi a quanto indicato ed etichettati prima del 23/12/2008 - possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte. Il testo aggiornato del n. 109/92 - che revoca e sostituisce quello allegato alla circolare del CORPO n. 53/06 - reperibile, esclusivamente, sulla rete Intranet di alla voce: Circolari/Attivit Produttive/Commercio/Etichettatura . SG/sg/ML/LM Add , 14/11/2007 IL DIRIGENTE DI Dott.

4 Piero VERGANTE (1) GU n. 252 del 29/10/2007. (2) Circolari n. 5/04, n. 5/bis/04 27 gennaio 1992, n. 109 - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicit dei prodotti alimentari . n. 53/06 - 8 febbraio 2006, n. 114 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari 1 CITT DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA Ufficio Studi e Formazione 27/01/1992, n.

5 109 Alimenti (confezionamento) Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicit dei prodotti alimentari. AGGIORNATO DAL n. 178 del 27 settembre 2007 Le modifiche sono riportate in carattere grassetto corsivo Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - (Campo di applicazione). 1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, nonch la loro presentazione e la relativa pubblicit sono disciplinate dal presente decreto. (1) 2. Si intende per: a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformit a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

6 B) prodotto alimentare preconfezionato l'unit di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivit , costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c) presentazione dei prodotti alimentari: 1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l'ambiente nel quale sono esposti; d) prodotto alimentare preincartato l'unit di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale stato posto o avvolto negli esercizi di vendita; e) consumatore il consumatore finale nonch i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivit analoghe, denominate in seguito collettivit.

7 3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonch quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio. (1) Comma cos sostituito dall'art. 1, 23 giugno 2003, n. 181 ( 21 luglio 2003, n. 167). Art. 2 - (Finalit dell'etichettatura dei prodotti alimentari). 1. L'etichettatura e le relative modalit di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identit , sulla qualit , sulla composizione, sulla quantit , sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o propriet che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche.

8 D) non attribuire al prodotto alimentare propriet atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana n accennare a tali propriet , fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicit dei prodotti alimentari. (1) 2(1) Articolo prima modificato dall'art. 9, 16 febbraio 1993, n. 77 e poi cos sostituito dall'art. 2, 23 giugno 2003, n. 181 ( n. 167/03). Art. 3 - (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantit netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantit unitarie costanti, la quantit nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunit economica europea.

9 F) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalit di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantit di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.

10 (1) 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; consentito riportarle anche in pi lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, consentito riportare le menzioni originarie. 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la localit ove ubicata l'azienda o lo stabilimento.


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