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IUS SIT www.iussit.eu ] REPUBBLICA ITALIANA IN …

[IUS ] REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOL'avv. Italo Bruno, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z Anella causa iscritta al Contenziosi Civili-avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione R ATizio, nato a (.) il (.) ed ivi alla Via (.) n.(.) (.) in (.) allaVia (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che lo e difende giusta mandato amargine dell'atto di citazione;-Attore-ECaio, nato a (.) il (.) e in (.) alla Via (.) n.(.) (.);Convenuto-ContumaceNONCHE' , in persona del legale pro-tempore, con sede in (.) allaVia (.) n.(.) in (.) alla via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la edifende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;ConvenutaCONCLUSIONIPer l'attore: dichiarare l'esclusiva responsabilit di Caio in ordine al sinistro per cui causa e, per l'effetto, condannarlo in solido con la Spa Zeta, in persona del pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma ,00 per lelesioni subite in qualit di trasportato sulla moto garantita per la RCA dalla Societ convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonch spese, diritti ed onoraridi

compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla

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1 [IUS ] REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOL'avv. Italo Bruno, Giudice di Pace di Pozzuoli, ha pronunciato la seguenteS E N T E N Z Anella causa iscritta al Contenziosi Civili-avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione R ATizio, nato a (.) il (.) ed ivi alla Via (.) n.(.) (.) in (.) allaVia (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che lo e difende giusta mandato amargine dell'atto di citazione;-Attore-ECaio, nato a (.) il (.) e in (.) alla Via (.) n.(.) (.);Convenuto-ContumaceNONCHE' , in persona del legale pro-tempore, con sede in (.) allaVia (.) n.(.) in (.) alla via (.) n.(.) presso lo studio dell'avv. (.) che la edifende giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;ConvenutaCONCLUSIONIPer l'attore: dichiarare l'esclusiva responsabilit di Caio in ordine al sinistro per cui causa e, per l'effetto, condannarlo in solido con la Spa Zeta, in persona del pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma ,00 per lelesioni subite in qualit di trasportato sulla moto garantita per la RCA dalla Societ convenuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonch spese, diritti ed onoraridi giudizio con attribuzione al procuratore la convenuta: dichiarare il ne bis in idem; dichiarare l'improponibilit delladomandaper non aver ottemperato al disposto dell'art.

2 148 del 209/05;dichiarare l'inammissibilit della domanda per l'inapplicabilit del disposto di cuiall'art. 144 del 209/05; rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed indiritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di DEL PROCESSOT izio,con atto di citazione ritualmente notificato il 23-27/7/09 aCaioed alla conveniva innanzi a questo Giudice, affinch -previa declaratoriadell'esclusiva responsabilit di Caio nella produzione del sinistro avvenuto il 21/6/08in Portici (NA), sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscita Portici-Bellavista, inoccasione del quale, in qualit di trasportato sulla (.) di propriet delconvenuto, subiva lesioni a causa della caduta della moto-fosse condannato ilmedesimo Caio in solido con la Spa Zeta, in persona del legale pro-tempore,come da richieste in epigrafe tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:-che, in data 21/6/08, sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscita Portici-Bellavista, inqualit di trasportato sulla (.)

3 Di propriet di Caio ed assicurata con laSpa Zeta, subiva lesioni a causa dello scivolamentodella moto su di una vastachiazza d'olio presente sull'asfalto che faceva rovinare al suolo la moto ed i suoioccupanti; - nella caduta riportava lesioni per le quali veniva medicato al dell'Ospedale".." (NA), dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: contusione gambadestra con escoriazioni;-che il veicolo su cui era trasportato era assicurato per RCA presso la Spa Zeta che,sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con il6/4/09, non vi il procedimento, risultato contumace il convenutoCaio, si costituiva laSpa Zeta che, preliminarmente, eccepiva il ne bis in idem con la sentenza da questo stesso giudice in data 6/4/09, l'inammissibilit della domanda perl'inapplicabilit dell'art.

4 144 del 209/05 nel caso di specie, l'improponibilit per non avere ottemperato al disposto di cui agli artt. 145 e 148 del 209/05 e,nel merito, la contestava sia sull'an che sul quantum debeatur. Esperito inutilmente iltentativo di conciliazione, venivano articolati, ammessi ed espletati i mezzi rassegnate conclusioni, all'udienza del 23/3/11, la causa veniva assegnata DELLA DECISIONEP reliminarmente va dichiarata la contumacia del convenutoCaioregolarmente citatoe non domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiestadi risarcimento danni ex artt. 145 e 148 del 209/05 ed trascorso lo 'eccezioned'improponibilit della domanda per non essersi l'attore sottoposto agliaccertamenti necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa,non pu essere accolta in quanto, quest'ultima non ha dimostrato di aver richiesto taliaccertamenti nel termine di cui al comma 2 dell'art.

5 148 del 209 l'eccezione del ne bis in idem non pu essere accolta. La sentenza emessa daquesto stesso Giudice che ha dichiarato l'inammissibilit della domanda presentatadall'odierno attore nei confronti della medesima Compagnia di assicurazione, sulpresupposto della non applicabilit della procedura di cui all'art. 141 del CdA nelcaso di sinistri causati da insidia e trabocchetto, ha rilevato il difetto di unpresupposto processuale, ha concluso il processo e non ha spiegato effetti sulrapporto giuridico controverso. Quindi, detta sentenza, non suscettiva di cosagiudicata in senso sostanziale se non al limitato effetto della preclusione di quellaquestione decisa e con efficacia limitataa quel processo e non impedisce laproposizione della medesima questione in un successivo giurisprudenza della Cassazione conforme nello statuire che:-La pronuncia di inammissibilit della domanda per vizio della sua introduzionesenza alcun esame della pretesa dedotta in giudizio, non equivale ad una sentenza dirigetto nel merito, e pertanto non impedisce la riproposizione della stessa domandacon un successivo rituale atto introduttivo di un nuovo giudizio (Cass.)

6 Sez. 2,Sentenza del 22/7/04).Infine, anche l'eccezione di inammissibilit della domanda per l'inapplicabilit dell'art. 144 del 209/05 nel caso di specie, non pu trovare normativa di cui al 209/05, al danneggiato terzo trasportato sonoconcesse due azioni alternative: quella nei confronti della compagnia diassicurazione del vettore quando ne sussistono i presupposti, e quella nei confrontidel responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, ex art. Corte Costituzionale, con diverse ordinanze, ha sempre ribadito il principio che:-la norma di cui all'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private vainterpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato,considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti - assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli lapossibilit di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dallaresponsabilit civile dell'autore del fatto dannoso (Ordinanze n.

7 205/08, n. 441/08, e del 2009, ).Quindi, il terzo trasportato pu agire ai sensi dell'art. 141 del 209/05 neiconfronti dell'impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nelsinistrosiano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescinderedall'accertamento della responsabilit dei conducenti dei veicoli coinvolti nelsinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio natodalla responsabilit civile dell'autore del fatto dannoso, pu agire nei confronti delvero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l'azionediretta di cui all'art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante nonidentificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicuratopresso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coattao vi venga posta successivamente,con l'azione di cui all'art.

8 283 stesso merito, la domanda fondata e va accolta nei limiti di cui in legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la certificazione medica,con la copia del libretto di circolazione e con la costituzione della compagnia diassicurazione che nulla ha eccepito in i documenti sono allegati agli versione dell'incidente prospettata dall'istante ha trovato confermanell'interrogatorio formale reso dal convenuto responsabile civile. Egli ha confermatoche si trovava alla guida del suo motociclo sull'autostrada A3, all'altezza dell'uscitaPortici-Bellavista, quando scivolava su di una chiazza di gasolio esistente sulla stradae cadeva a terra in uno al trasportato (odierno attore) che, riportava versione, per , corretta dalla sentenza del 23/9/09 (passata in cosagiudicata) emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale ha dichiarato l'esclusivaresponsabilit , nella produzione dell'evento, di Caio, odierno chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall'istante, non confutata danessuna prova contraria, esclude l'applicazione della presunzione di cui all' ,2 c.

9 , , norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso incui non sia stato possibile accertare l'effettiva condotta tenuta dal conducente. Nellaspecie, poi, trattandosi di lesioni a trasportato esclusa, a priori, l'applicabilit delladisposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilit palese del conducente delmotociclo per l'inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia ed inparticolare del codice della quanto attiene alle lesioni riportate dall'istante, questo Giudice ritiene diquantificarle in via equitativa, in relazione alla scarsa documentazionemedica, edalle lievi lesioni in essa , rilevato che la durata dell'inabilit temporanea, desumibile dai certificatimedici allegati, stata di giorni 3 quella totale e di giorni 5 quella parziale al 50% egiorni 10 al 25%, assumendoun valore economico diEuro43,00/giorno si determinaun indennizzo diEuro600,00.

10 Comprensivo del danno morale, dei disagi derivatidall'infermit e delle spese mediche importo liquidato all'attualit , comprensivo, cio , dell'intervenutasvalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza( ; 24/3/03 ).Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi relazione alla richiesta di parte attrice di liquidare gli interessi e la svalutazionedalla data dell'evento alla data della sentenza, doveroso, da parte di questo Giudicespecificare, che essi sono sempre conteggiati sulla somma che viene liquidata - ed all'attualit , cos come insegna la giurisprudenza della Suprema Corte dellaCassazione in numerose sentenze:-in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno nonpatrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata adapprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve,tuttavia, tener conto dell'effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravit dell'illecito, dell'entit , del sesso e del grado di sensibilit del danneggiato e di ognialtro peculiare elemento della fattispecie concreta (Cass.)


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