Transcription of L. 241/90 - Concorsando.it
1 ATTI NORMATIVI Diritto amministrativo L. 241/90 Aggiornata al 76/2020 Introduzione Tra gli atti normativi di diritto amministrativo che sono oggetto di domanda nell ambito dei concorsi pubblici, ritroviamo senza ombra di dubbio, la L. 241 del 1990 disciplinante il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il testo di legge riportato nel presente documento aggiornato al 76/2020 ( Decreto Semplificazioni). Per scoprire tutti i nostri strumenti didattici leggi Come studiare il diritto amministrativo per i concorsi pubblici TESTO AGGIORNATO AL 3 AGOSTO 2020 L.
2 7-8-1990 n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. Epigrafe Premessa Capo I PRINCIPI Art. 1 Principi generali dell'attivit amministrativa Art. 2 Conclusione del procedimento Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell amministrazione nella conclusione del procedimento Art. 3 Motivazione del provvedimento Art. 3-bis Uso della telematica Capo II RESPONSABILE DEL procedimento Art. 4 Unit organizzativa responsabile del procedimento Art.
3 5 Responsabile del procedimento Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento Art. 6-bis. Conflitto di interessi Capo III PARTECIPAZIONE AL procedimento amministrativo Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento Art. 8 Modalit e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento Art. 9 Intervento nel procedimento Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici Art.
4 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione Capo IV SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Art. 14 Conferenze di servizi Art. 14-bis Conferenza semplificata Art. 14-ter Conferenza simultanea Art. 14-quater Decisione della conferenza di servizi Art. 14-quinquies Rimedi per le amministrazioni dissenzienti Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni Art. 16 Attivit consultiva Art. 17 Valutazioni tecniche Art. 17-bis Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici Art.
5 18 Autocertificazione Art. 18-bis Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attivit - Scia Art. 19-bis Concentrazione dei regimi amministrativi Art. 20 Silenzio assenso Art. 21 Disposizioni sanzionatorie Capo IV-bis EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO amministrativo . REVOCA E RECESSO Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati Art. 21-ter Esecutoriet Art. 21-quater Efficacia ed esecutivit del provvedimento Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento Art.
6 21-sexies Recesso dai contratti Art. 21-septies Nullit del provvedimento Art. 21-octies Annullabilit del provvedimento Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio Capo V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso Art. 25 Modalit di esercizio del diritto di accesso e ricorsi Art. 26 Obbligo di pubblicazione Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
7 3, in materia di segreto di ufficio Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 29 Ambito di applicazione della legge Art. 30 Atti di notoriet Art. 31 L. 7 agosto 1990, n. 241 (1). Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I PRINCIPI Art. 1 Principi generali dell'attivit amministrativa (2) 1. L'attivit amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed retta da criteri di economicit , di efficacia, di imparzialit , di pubblicit e di trasparenza secondo le modalit previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonch dai principi dell'ordinamento comunitario.
8 (3) 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (4) 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivit amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (5) 2. La pubblica amministrazione non pu aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
9 (2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15. (3) Comma cos modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69. (4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15. (5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, cos modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n.
10 190. Art. 2 Conclusione del procedimento (6) (14) 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilit , inammissibilit , improcedibilit o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione pu consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.