Example: tourism industry

L. 53-94 testo vigente al 21 agosto 2015

(testovigenteal 21 agosto 2015)Legge 53/94 Facolta'dinotificazionidiatticivili,ammi nistrativie stragiudiziali per gli avvocati e procuratori approvato;ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alleliti a norma dell'articolo 83 delcodicediproceduracivileedellaautorizz azione del consiglio dell'ordine nel cui alboe' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo'eseguirela notificazionediatti in materiacivile,amministrativae stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre1982, n. 890,salvo che l'autorita'giudiziariadisponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui alperiodo precedente,fattaeccezione per l'autorizzazionedelconsiglio dell'ordine, la notificazione degli attiinmateriacivile,amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata amezzo del servizio postaleilnotificanteutilizzaspecialibust ee moduli per avvisidi ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura espese,conformialmodelloprestabilitodall 'Amministrazione postale per la notif

(testo vigente al 21 agosto 2015) Legge 53/94 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Tags:

  Vigentes, Vigente al

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of L. 53-94 testo vigente al 21 agosto 2015

1 (testovigenteal 21 agosto 2015)Legge 53/94 Facolta'dinotificazionidiatticivili,ammi nistrativie stragiudiziali per gli avvocati e procuratori approvato;ILPRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alleliti a norma dell'articolo 83 delcodicediproceduracivileedellaautorizz azione del consiglio dell'ordine nel cui alboe' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo'eseguirela notificazionediatti in materiacivile,amministrativae stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre1982, n. 890,salvo che l'autorita'giudiziariadisponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui alperiodo precedente,fattaeccezione per l'autorizzazionedelconsiglio dell'ordine, la notificazione degli attiinmateriacivile,amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata amezzo del servizio postaleilnotificanteutilizzaspecialibust ee moduli per avvisidi ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura espese,conformialmodelloprestabilitodall 'Amministrazione postale per la notifica amezzo Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale esulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzodel qualespedisce la copia al destinatarioinpiegoraccomandatocon avviso di ricevimento.

2 B)presentareall'ufficiopostalel'original eelacopia dell'atto da notificare;l'ufficiopostaleapponeincalce agli stessi il timbro dividimazione, inserendoquindilacopia,ole copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2,sullequali il notificante hapreventivamente apposto leindicazionidelnome, cognome,residenzaodimoraodomiciliodeldes tinatario,con l'aggiunta di ogniparticolarita' idonea adagevolarnelaricerca; sulle buste devono essere altresi' appostiilnumerodelregistro cronologico di cuiall'articolo 8, la sottoscrizione ed ildomicilio del notificante;c)presentarecontemporaneamen tel'avvisodiricevimento compilatoconleindicazionirichiestedalmod ellopredispostodall'Amministrazioneposta le, con l'aggiunta del numerodiregistro Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizionea ruolodellacausaodeldepositodell'attointr oduttivodella procedura,l'avviso di ricevimento deveindicarecomemittentela parte istante e il suo procuratore; per lenotificazionieffettuate in corso diprocedimento,l'avvisodeveindicareanche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello Per il perfezionamento della notificazionee pertuttoquanto nonprevistodalpresentearticolo,siapplica no,perquanto possibile,gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n.

3 La notifica e' effettuata a mezzodellapostaelettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta dapubblici 'previste dall'articolo 149-bis delcodicediproceduracivile,inquanto compatibili, specificandonella relazione di notificazione ilnumero di registro cronologico di cui all'articolo La notificazione con modalita' telematica si esegue amezzodi posta elettronica certificata all'indirizzorisultantedapubblicielenchi ,nelrispettodellanormativa,ancheregolame ntare, concernente la sottoscrizione, la 'essereeseguita esclusivamenteutilizzandounindirizzodipo staelettronicacertificata del notificante risultante da pubblici Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'attoformato su supporto analogico,attestandone la conformit con le modalit previste dall del decreto legge 18 ottobre2012, n.

4 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto danotificarsi al messaggio di posta elettronica La notifica siperfeziona,perilsoggettonotificante,ne l momento in cui viene generata la ricevutadiaccettazioneprevistadall'artic olo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momentoincui vienegeneratalaricevutadiavvenutaconsegn aprevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 febbraio 2005, n. 'oggettoladizione: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 .5. L'avvocato redige la relazionedinotificazionesudocumento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed :a)ilnome,cognomeedilcodicefiscaledell'a vvocato notificante;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione socialeedil codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;d) il nome e cognome o la denominazione e ragionesocialedel destinatario;e) l'indirizzo di postaelettronicacertificataacuil'atto viene notificato;f) l'indicazione dell'elenco dacuiilpredettoindirizzoe'stato estratto.

5 G) l'attestazione di conformita' di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso diprocedimentodeve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero el'anno di L'avvocato o ilprocuratorelegale,munitodellaprocurae dell'autorizzazionedicuiall'articolo1,pu o'eseguire notificazioni inmateriacivile,amministrativaestragiudi ziale, direttamente, medianteconsegnadicopiadell'attonel domicilio del destinatario, nelcaso in cui il destinatario siaaltro avvocatooprocuratorelegale,cheabbialaqua lita'di domiciliatario di una La notifica puo' essereeseguitamedianteconsegnadicopia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed ilnotificante sonoiscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale elacopia dell'atto devono essere previamente vidimati e datatidalconsiglio dell'ordine nelcui albo entrambi sono Nella notificazione di cui all'articolo4l'attodeveessere trasmesso a mezzopostaelettronicacertificataall'indi rizzodi postaelettronica certificata che il destinatariohacomunicatoal proprio ordine, nel rispetto dellanormativa,ancheregolamentare, concernentela sottoscrizione, la trasmissionee laricezionedei documenti Quando la notificazione viene effettuata ai sensidell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essereconsegnatonellemanipropriedeldesti natario.

6 Se la consegna non puo' essere fattapersonalmenteal destinatario, l'attoe'consegnato,neldomiciliorisultant eal consigliodell'ordine in cui il destinatario e' iscritto,a persona addetta allo studio ovvero al servizio del Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e lacopiade ll'atto notificato nonche' il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscrittidalla persona alla quale l'atto e' consegnato e,quando la consegna sia effettuata a personadiversadaldestinatario,la firma deve essereseguita, suentrambi i documentisummenzionati, dalla specificazione delle generalita' e della qualita' rivestita dal L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o leannotazioni di cuiall'articolo 5, e'consideratopubblicoufficialeadogni Il compimento diirregolarita'oabusinell'eserciziodelle facolta' previste dalla presenteleggecostituiscegraveillecito disciplinare,indipendentementedallarespo nsabilita'previstada altre L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersidelle facolta' previstedallapresentelegge,deveesserepre viamenteautorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto.

7 Tale autorizzazione potra' essere concessa esclusivamente agli avvocatioprocuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti echenonabbianoriportatolasanzionediscipl inaredellasospensione dall'esercizio professionaleo altra piu' gravesanzione e dovra' essere pronta- mente revocata in caso di irrogazione delle dettesanzioni ovvero, anche indipendentementedall'applicazionedi sanzionidisciplinari,intuttii casiincuiilconsiglio dell'ordine,anchein via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'eserciziodellefacolta'previste dalla presente Il provvedimento di rigetto o di revoca,emessoincameradi consiglio dopo aver sentito il professionista, e' impugnabile davanti alConsiglio nazionale forense nel termine di dieci giornisolo per motivi di legittimita' ed e' immediatamente esecutivo, indipendentementedalla sua eventuale dell'autorizzazione, l'avvocato o ilprocuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registrodi cui all'articolo 8,sul quale vengono annotati ilprovvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del I provvedimenti delconsigliodell'ordineadottatiaisensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' Le disposizioni del presentearticolononsiapplicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersidelle facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi diunapposito registrocronologico.

8 Il cui modello e'stabilitocondecretodel Ministro di grazia egiustizia,sentitoilpareredelConsiglio nazionale La validita' delregistro di cui al comma 1 e' subordinataalla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da partedelpresidente del consiglio dell'ordine nel cui albo ilnotificantee' iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cuiall'articolo Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e' annotata dal notificante,giornalmente, sul registro cronologico, insieme alleeventualiannotazionipreviste dagli articoli Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito da moduli continui vidimati uso Le disposizioni del presentearticolononsiapplicano alle notifiche effettuate a mezzopostaelettronicacertificataArt. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale delprovvedimentodell'avvenutanotificazio ne di un atto di opposizione odi impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 delcodice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e dicoordinamento del codice diprocedura civile, il notificante provvede,contestualmenteallanotifica, a depositare copiadell'attonotificatopresso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'attonotificatoanormadell'articolo 3-bis,l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio diposta elettronica certificata.

9 Dei suoiallegatiedellaricevutadiaccettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita'ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensidell'articolo23,comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. In tutti i casi incuil'avvocatodebbafornireprovadella notificazioneenonsiapossibilefornirlacon modalita'telematiche, procede ai sensi del comma Agli atti notificati ai sensi della presente leggee'apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nellarelativaprocedura, appositamarca, il cui modello e importo sono stabiliticondecreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto e'notificatoa norma dell'articolo3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' Per le violazioni delladisposizionedicuialcomma1si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con lestesse modalita' eprocedure, in quanto Le notificazioni di cui alla presenteleggesononullee la nullita'e'rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi iviprevisti, se non sono osservate ledisposizionidi cuiagliarticoli precedenti e, comunque.

10 Se vi e' incertezza sulla persona cui e' stataconsegnata la copia dell'atto o sulla datadella I decreti del Ministrodigraziaegiustiziaprevistiagli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nellaGazzetta ufficiale della presente La presente legge entrainvigoreil1luglio1994,fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo , munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nellaRaccoltaufficialedegliattinormativi dellaRepubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello a Roma, addi' 21 gennaio 1994 SCALFAROCIAMPI,PresidentedelConsiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: CONSO


Related search queries