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L’amministrazione diretta statale 02 - nissolino.it

02 L amministrazione diretta statale 7102L amministrazione diretta stataleParte Prima: Lineamenti generali del dirittoLibro Secondo: Diritto amministrativoSommario: 01 L organizzazione amministrativa dello Stato. - 02 L amministrazione statale centrale: organi attivi. - 03 Organi consultivi. - 04 Organi di controllo. - 05 Le aziende autonome e le Agenzie. - 06 Le Autorit amministrative indipendenti. - 07 L organizzazione periferica dello L organizzazione amministrativa dello StatoL organizzazione amministrativa dello Stato si struttura in:a) organizzazione diretta , quando la struttura operativa appartiene direttamen-te allo Stato e pu essere formata sia da organi centrali (ad esempio, un ministe-ro) sia da organi periferici che operano in determinate parti del territorio na-zionale realizzando cos il decentramento burocratico (ad esempio, la Prefettu-ra - Ufficio territoriale del Governo). Sull argomento, v. infra 7;b) organizzazione indiretta, che pu avvenire: attraverso enti pubblici istituzionali, quando la struttura operativa costituita da enti che, pur perseguendo scopi generali e propri dello Sta-to, sono distinti dalle strutture statali e godono di un certo grado di auto-nomia; attraverso enti territoriali, quando le attivit di carattere amministrativo sono svolte da enti che esprimono gli interessi di una determinata collettivi-t stanziata su una porzione del t

02 L’amministrazione diretta statale 75 rifica sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11ter L. 468/1978); la certificazione fi-nanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 47 D.Lgs. 165/2001); i referti sulla finanza regio-

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1 02 L amministrazione diretta statale 7102L amministrazione diretta stataleParte Prima: Lineamenti generali del dirittoLibro Secondo: Diritto amministrativoSommario: 01 L organizzazione amministrativa dello Stato. - 02 L amministrazione statale centrale: organi attivi. - 03 Organi consultivi. - 04 Organi di controllo. - 05 Le aziende autonome e le Agenzie. - 06 Le Autorit amministrative indipendenti. - 07 L organizzazione periferica dello L organizzazione amministrativa dello StatoL organizzazione amministrativa dello Stato si struttura in:a) organizzazione diretta , quando la struttura operativa appartiene direttamen-te allo Stato e pu essere formata sia da organi centrali (ad esempio, un ministe-ro) sia da organi periferici che operano in determinate parti del territorio na-zionale realizzando cos il decentramento burocratico (ad esempio, la Prefettu-ra - Ufficio territoriale del Governo). Sull argomento, v. infra 7;b) organizzazione indiretta, che pu avvenire: attraverso enti pubblici istituzionali, quando la struttura operativa costituita da enti che, pur perseguendo scopi generali e propri dello Sta-to, sono distinti dalle strutture statali e godono di un certo grado di auto-nomia; attraverso enti territoriali, quando le attivit di carattere amministrativo sono svolte da enti che esprimono gli interessi di una determinata collettivi-t stanziata su una porzione del territorio nazionale (Regione, Provincia, Co-mune In particolare, per un attenta disamina delle modifiche che hanno investito l assetto territoriale della Repubblica, si veda il Libro Terzo), ope-rando il decentramento autarchico (rispettivamente istituzionale e locale).

2 L organizzazione amministrativa diretta , in particolare, si articola in:a) centrale ordinaria, che realizza il sistema dell accentramento burocratico; in essa vanno com-presi gli organi attivi, consultivi e di controllo destinati ad operare sull intero territorio dello Stato;b) centrale speciale, che realizza il cd. decentramento funzionale , attraverso le aziende autono-me, con competenza nazionale, in posizione di indipendenza dall amministrazione ordinaria;c) locale o periferica, che pur dipendendo dall amministrazione centrale, realizza il cd. decentra-mento organico o burocratico attraverso il distacco di determinate attribuzioni e il conseguente trasferimento ad organi amministrativi periferici che operano localmente quali appendici dell or-ganizzazione governativa centrale. 72 Parte Prima: Lineamenti generali del diritto Libro Secondo: Diritto amministrativo02 L amministrazione statale centrale: organi attiviL organo che sovrintende all amministrazione centrale dello Stato il Governo, in cui si identifica, a livello costituzionale, il potere esecutivo.

3 Esso si compone di pi organi, distinti ma articolati unitariamente: il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i una pi ampia trattazione dell argomento si rinvia al Libro Primo, Cap. 04, 07 e Organi consultiviA) Il Consiglio di StatoIl Consiglio di Stato ha una duplice competenza: un organo di consulenza giuridico-am-ministrativa per conto della pubblica amministrazione (art. 100 Cost.), nonch organo giu-risdizionale posto al vertice del sistema italiano di giustizia amministrativa (art. 108 Cost.).Nell esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Stato d pareri in materia giuridico-amministrativa: cio valuta l attivit amministrativa degli altri organi amministrativi, sia sotto il profilo della legittimit (corrispondenza a norme giu-ridiche), che del merito (opportunit e convenienza dell azione amministrativa), e riferisce all amministrazione richiedente la sua opinione. I pareri del Consiglio di Stato possono essere facoltativi o obbligatori, a seconda che la pubblica ammini-strazione sia tenuta o meno a pareri obbligatori possono, a loro volta, a seconda di come sia disposto dalla leg-ge, vincolare la pubblica amministrazione ad agire nel modo ritenuto dal Consi-glio, oppure non obbligarla; si parla perci di pareri vincolanti e non base alla L.

4 127/1997, i pareri obbligatori espressi dal Consiglio di Stato riguardano: l emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, nonch dei testi unici; la decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; gli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o pi merito alla funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato si veda il Cap. VIII, ) L Avvocatura dello StatoL Avvocatura dello Stato organo a competenza generale cui sono affidate la rap-presentanza e difesa in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato (nonch di quegli enti pubblici per i quali sia espressamente prevista dalla legge), sia davan-ti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alle giurisdizioni amministrative genera-li e speciali, ai collegi arbitrali, ed alle giurisdizioni costituzionali. Spetta ad essa la difesa dello Stato davanti alle giurisdizioni internazionali (Corte internazionale di Giustizia dell Aja - Corte di giustizia UE etc.

5 L Avvocatura si compone di un corpo di Avvocati, legati allo Stato da un rapporto di pubblico impie-go ed assunti mediante Avvocatura dello Stato si articola in un ufficio centrale (Avvocatura generale dello Stato), con sede in Roma, e nelle Avvocature distrettuali (con sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove 02 L amministrazione diretta statale 73siano istituite sedi di Corti d Appello), le quali, per quanto riguarda l organizzazione del lavoro, di-pendono burocraticamente dall Avvocatura funzione consultiva dell Avvocatura, prevista dall art. 13, 1611/1933, si tra-duce nella collaborazione, fornita ad una istituzione pubblica, finalizzata alla solu-zione di questioni tecnico-giuridiche ed interpretative; con tale funzione, quindi, l Avvocatura assiste l amministrazione richiedente, sul piano della legalit e corret-tezza operativa, nello svolgimento della propria azione ) Il Consiglio nazionale dell economia e del lavoro ( ) (1)Il costituisce un organo collegiale di rilievo costituzionale previsto dall art.

6 99 Cost., con funzioni ausiliarie (solo consultive) del Parlamento e del Governo. composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentati delle associa-zioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di 64, oltre al Presiden-te (art. 2 L. 936/1986, come sostituito dall art. 23 201/2011, conv. in L. 214/2011).Il svolge le seguenti funzioni: attivit consultiva, vale a dire l emissione di pareri in materia economica, so-ciale e del lavoro su richiesta di ciascuna Camera, del Governo, delle Regioni e delle Province autonome (nelle materie che rientrano nella loro competenza); iniziativa legislativa nell ambito delle materie economiche e sociali; partecipazione all elaborazione della legislazione economica e sociale, espri-mendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Go-verno o delle Regioni o delle Province autonome. Ai sensi, inoltre, dell art.

7 28 L. 234/2012, nell ambito del processo di formazione degli atti dell UE, gli atti pre-ordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale, sono trasmessi al CNEL, che pu far per-venire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni; attivit informativa e conoscitiva: il Consiglio esamina la relazione previsionale e programmatica che il Ministro dell economia e delle finanze tenuto a presentare al Parlamento; esprime proprie valutazioni sull andamento della congiuntura economi-ca in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base; esamina le politiche comunitarie e la loro L. 4 marzo 2009, n. 15 (legge Brunetta), fra l altro, ha attribuito ulteriori compiti al , quali: la predisposizione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualit dei servizi erogati dalla ; la raccolta e l aggiornamento dell Archivio nazionale dei contratti pubblici, predisponendo altre-s una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle ; l organizzazione di una conferenza annuale sull attivit compiuta dalla per la discussione e il confronto sull andamento dei servizi della e sui problemi emergenti.

8 (1) Si tenga presente che il disegno di legge costituzionale n. S1429, in atto, prevede la soppressione del CNEL. La ratio di tale disposizione individuata nella obsolescenza di tale organo che non appare pi rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali alla base della sua istituzione. 74 Parte Prima: Lineamenti generali del diritto Libro Secondo: Diritto amministrativo04 Organi di controlloA) PremessaGli organi di controllo mirano ad assicurare, nell interesse pubblico, che gli organi dell amministrazione attiva agiscano in modo conforme alle leggi e secondo le ef-fettive esigenze dell amministrazione e dello ) La Corte dei contiLa Corte dei conti il massimo organo di controllo dell amministrazione del-lo Stato, nonch la suprema magistratura in materia di contabilit il controllo preventivo di legittimit sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

9 Partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro il controllo preventivo di legittimit la Corte verifica che gli atti sottoposti al suo controllo ri-spettino le norme del diritto oggettivo e siano, quindi, esenti da vizi di legittimit . Il controllo incide sull efficacia degli atti, paralizzandola qualora la Corte ricusi il il Governo ritiene di adottare ugualmente l atto la Corte dei conti dovr registrarlo con riserva. Pe-riodicamente la Corte invia al Parlamento l elenco degli atti registrati con riserva, affinch le Came-re controllino l operato del , invece, non ha nulla da obiettare la Corte dei conti registra gli atti, apponendovi il visto, che ne at-testa la conformit alla controllo successivo sugli atti analogo al controllo preventivo, potendosi concludere o con l ap-posizione del visto o con la sua ricusazione: in tal caso, essendosi gi prodotti gli effetti dell atto, l uni-ca conseguenza del controllo l obbligo per l amministrazione di ripristinare, per quanto possibile, la situazione giuridica e finanziaria Corte dei conti esercita altres : il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.

10 Entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministero dell Economia e delle Finanze trasmette alla Corte il rendiconto generale dello Sta-to, vale a dire il documento contabile nel quale sono riassunti i risultati delle operazioni compiu-te nel corso di un esercizio finanziario. La Corte tenuta a verificare se i programmi di gestione previsti per l esercizio finanziario sono stati effettivamente realizzati attraverso il cd. giudizio di parificazione; il controllo sulla gestione finanziaria e patrimoniale delle : la finalit di tale tipologia di controllo quella di verificare la legittimit e la regolarit delle gestioni, nonch il funziona-mento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La Corte, in tal caso, accerta, anche in base all esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell attivit amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell azione amministrativa (art.)


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