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L’art. 696 bis c.p.c.: uno strumento di conciliazione?

Avv. Antonio Cimminocontributo al convegno Contrazione del credito e conciliazione Grosseto, 19 giugno 2009L art. 696 bis : uno strumento di conciliazione? L introduzione della figura della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all art. 696 bis da inquadrarsi nel novero delle importanti ed imponenti modifiche al codice di procedura civile apportate dal legislatore con la legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha convertito il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 ( decreto competitivit ), a ben dieci anni di distanza dalla precedente riforma del processo civile realizzata dalla l. n. 353/90 e dai decreti legge risalenti ai cinque anni particolare la suddetta legge, entrata in vigore a decorrere dal 01 marzo 2006, ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, intervenuta apportando modifiche al preesistente istituto dell accertamento tecnico, introducendo, anche a seguito degli interventi della Corte Costituzionale del 1990 e del 1996 (sent.)

c.c., debba ritenersi esclusa l’esperibilità della a.t.p. ai fini della composizione della lite oltre che per la tutela di diritti reali e della persona, anche per le obbligazioni da

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1 Avv. Antonio Cimminocontributo al convegno Contrazione del credito e conciliazione Grosseto, 19 giugno 2009L art. 696 bis : uno strumento di conciliazione? L introduzione della figura della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all art. 696 bis da inquadrarsi nel novero delle importanti ed imponenti modifiche al codice di procedura civile apportate dal legislatore con la legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha convertito il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 ( decreto competitivit ), a ben dieci anni di distanza dalla precedente riforma del processo civile realizzata dalla l. n. 353/90 e dai decreti legge risalenti ai cinque anni particolare la suddetta legge, entrata in vigore a decorrere dal 01 marzo 2006, ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, intervenuta apportando modifiche al preesistente istituto dell accertamento tecnico, introducendo, anche a seguito degli interventi della Corte Costituzionale del 1990 e del 1996 (sent.)

2 N. 471 e 257), la possibilit di esperire accertamenti ed ispezioni sulla persona dell istante (o della controparte se consenziente), ed estendendo altres l oggetto dell accertamento tecnico preventivo anche a valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all oggetto della verifica. Al contempo stato introdotto, con l aggiunta dell art. 696 bis , il nuovo istituto della consulenza tecnica preventiva in funzione nuova norma, caratterizzata da interessanti profili di novit che la differenziano sia dai provvedimenti di natura cautelare che dai provvedimenti di mera istruzione preventiva, ponendola altres al confine tra strumenti puramente stragiudiziali di risoluzione delle controversie e strumenti giurisdizionali veri e propri, sistematicamente collocata nel capo III, Titolo I, dedicato ai procedimenti sommari, alla sezione IV in materia di procedimenti di istruzione preventiva, del libro IV del Codice, rubricato Dei procedimenti cautelari.

3 Al riguardo, tuttavia, deve sin da subito precisarsi come, nonostante la collocazione sistematica dell istituto, lo stesso non possa annoverarsi tra i procedimenti propriamente cautelari, essendo indubbiamente concepito come strumento alternativo di risoluzione delle controversie piuttosto che come strumento (cautelare) di costituzione preventiva di un mezzo di prova. L espressa portata della norma, poi, che al primo comma riconosce la possibilit che l espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, possa essere richiesta anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell art. 696 (rectius: periculum in mora) ai fini dell accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatti illeciti conferma inequivocabilmente come la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite debba necessariamente inserirsi nel novero dei procedimenti di natura non cautelare.

4 (In tal senso, in dottrina: Asprella, Nardo, Romano. Contra: Besso; in giurisprudenza, cfr. Trib. Torino, ) risultando espressamente non richiesta, ai fini dell ammissibilit della consulenza, la sussistenza di qualsivoglia requisito di urgenza (Trib. Trapani ; Trib. Savona, ). L ambito di applicazione dell istituto, invece, cos come espressamente indicato dallo stesso primo comma dell art. 696 bis limitato ai soli fini dell accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito . Ne consegue pertanto che, stante il palese richiamo della norma alle fonti delle obbligazioni di cui all art. 1173 , debba ritenersi esclusa l esperibilit della ai fini della composizione della lite oltre che per la tutela di diritti reali e della persona, anche per le obbligazioni da negotiorum gestio, arricchimento senza causa, soluti retentio, ed in generale per tutti i diritti che non trovino la propria fonte in un contratto o in un fatto illecito (sulla tassativit di tali ipotesi cfr.)

5 Tribunale Trani del e Trib. Reggio Calabria del ).L istituto in questione, altres , pur annoverandosi nel filone dei mezzi di conciliazione connessi al processo civile gi in precedenza introdotti dal legislatore con esiti non del tutto soddisfacenti (si pensi alla previsione di cui agli artt. 198, 199 e 200 che prevedevano il compito del consulente tecnico nominato di tentare la conciliazione delle parti; al tentativo di conciliazione nel processo ordinario quale esito dell interrogatorio libero delle parti ex art. 185 ; al preesistente tentativo obbligatorio di conciliazione nella cause relative ai rapporti di lavoro subordinato; alla conciliazione in sede non contenziosa innanzi al Giudice di Pace, nonch alla stessa conciliazione societaria di cui al Titolo VI, capo II, sezione II del n.

6 5) presenta indubbi profili di novit e di interesse applicativo, sia in una logica di realizzazione di quelle finalit deflattive e privatizzatrici del contenzioso proprie del legislatore della riforma ( Progetto Vaccarella), sia in una logica (tutta da verificare) di rafforzamento e potenziamento delle facolt e degli accertamenti, anche di natura cognitiva, demandabili al consulente tecnico all uopo sforzo del legislatore volto a favorire ed incentivare l applicazione pratica dell istituto in oggetto risulta poi ancor pi evidente nell espressa previsione dell efficacia esecutiva (seppur limitata ai soli fini dell espropriazione e dell esecuzione in forma specifica, oltre che per l iscrizione dell ipoteca giudiziale) riconosciuta all eventuale processo verbale di conciliazione redatto e, soprattutto, nell esenzione dall imposta di registro espressamente prevista dal IV comma dell art.

7 696 bis (contrariamente a quanto, ad esempio, previsto con riferimento all eventuale processo verbale di conciliazione redatto innanzi al Giudice di Pace). Per quanto concerne, in breve, la disciplina del procedimento di cui all art. 696 bis , deve evidenziarsi che l atto introduttivo costituito da un ricorso depositato nella cancelleria del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, per materia o valore e territorio, secondo le disposizioni di cui agli artt. 7 e ss. , non esclusa la competenza del Giudice di Pace (rappresentando quest ultimo aspetto un effetto immediato e consequenziale della riconosciuta estraneit della consulenza di cui al 696 bis dal novero dei procedimenti di natura cautelare, che, come noto, non possono essere concessi dai Giudici di Pace). In caso di competenza del Tribunale, il Presidente fisser con decreto l udienza per il conferimento dell incarico con contestuale nomina del consulente, assegnando termine perentorio alla parte ricorrente per la notificazione del decreto.

8 All udienza di comparizione, il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti processuali della domanda di merito indicata a norma dell art. 693 comma III (sulla necessaria sussistenza di tali presupposti cfr., tra le varie, TAR Puglia, sez. I, e Trib. Savona, ), verificata la regolarit del contraddittorio, e risolte altres eventuali questioni di rito, ivi comprese quelle attinenti le chiamate in causa ai sensi dell art. 107 , provvede ad ammettere o meno l , specificando eventualmente i quesiti tecnici sui quali il consulente dovr rispondere, ed indicando al contempo il giorno ed il luogo di inizio delle operazioni peritali, assegnando altres termine ai fini del deposito dell elaborato e provvedendo in merito all acconto sul compenso spettante al perito. Il giudice ad to, pertanto, chiamato a compiere in questa prima fase una valutazione, seppur sommaria, in merito alla ammissibilit , alla rilevanza ed utilit della consulenza richiesta, in relazione alla materia del contendere.

9 Le riserve in precedenza mostrate da taluni sulla necessit di una siffatta valutazione da parte del giudice di merito (anche al fine di negare carattere giurisdizionale allo strumento in esame), oltre a risultare prive di concreto fondamento logico (dato che se la prova richiesta dovesse a monte risultare inammissibile o irrilevante, la perizia si paleserebbe, ab origine, priva di una concreta rilevanza pratica stante la carenza di qualsivoglia utilit nello stesso instaurando giudizio di merito, come ad esempio nel caso di consulenze meramente esplorative ) sono state spazzate via dalla stessa portata di diverse pronunce giurisprudenziali, anche recentemente intervenute, con le quali, in pi occasioni, si dichiarata l inammissibilit del ricorso per essere carente o l indicazioni della domanda che si intendeva proporre nel separato ed eventuale giudizio di merito (cfr.)

10 Trib. Genova, ordinanza 10 12 settembre 2008) - stante la pacifica non utilizzabilit dello strumento della consulenza tecnica preventiva al fine di ottenere preventiva valutazione della fondatezza giuridica della pretesa stessa (in senso conforme anche Trib. Nola, ordinanza del ) - o, diversamente, per essere comunque carente l interesse ad agire nel merito della parte istante, come ad esempio in ipotesi di consulenze tecniche richieste al fine di far valere un accertamento negativo del credito o l inesistenza di danni (il richiamo della norma al concetto di lite lascia infatti supporre l esigenza di una controversia gi in atto, imponendo pertanto la necessaria sussistenza di un attuale interesse ad agire nel merito della parte istante).L ordinanza con cui il giudice si pronuncia in merito alla ammissibilit o meno della consulenza, pur non pregiudicando la riproposizione dell istanza, deve ritenersi non impugnabile, salvo il controllo demandato al giudice di merito eventualmente ad to in merito all esistenza a o meno delle condizioni di ammissibilit del ricorso.


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