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L’INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO …

1 L INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS Come noto, la Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 212, L. 23/12/2009 n 191) ha introdotto alcune modifiche al 115/2002 che disciplina le spese di giustizia, statuendo, per quanto maggiormente rileva in questa sede, che i procedimenti di cui all art. 23, L. 24/11/1981 n 689 e, pertanto anche le opposizioni avverso i verbali di contestazione di violazione al Cds, siano assoggettati al pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO e della marca pari a 8,00 a rimborso forfettario delle spese processuali, ci a decorrere dal 01/01/2010. Non stata prevista una misura fissa dell importo di tale CONTRIBUTO , operandosi un rinvio alla disciplina ordinaria, ove il medesimo risulta rapportato e paramentrato al valore della causa1.

1 L’INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS Come noto, la Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 212, L. 23/12/2009 n° 191) ha introdotto

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1 1 L INTRODUZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS Come noto, la Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 212, L. 23/12/2009 n 191) ha introdotto alcune modifiche al 115/2002 che disciplina le spese di giustizia, statuendo, per quanto maggiormente rileva in questa sede, che i procedimenti di cui all art. 23, L. 24/11/1981 n 689 e, pertanto anche le opposizioni avverso i verbali di contestazione di violazione al Cds, siano assoggettati al pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO e della marca pari a 8,00 a rimborso forfettario delle spese processuali, ci a decorrere dal 01/01/2010. Non stata prevista una misura fissa dell importo di tale CONTRIBUTO , operandosi un rinvio alla disciplina ordinaria, ove il medesimo risulta rapportato e paramentrato al valore della causa1.

2 Preme preliminarmente evidenziare che tale novit legislativa gi stata da pi fonti oggetto di aspra critica sotto diversi profili. In primo luogo non vi dubbio che l intento del Legislatore fosse quello di deflazionare il contenzioso in un settore, quale quello in esame, che ha visto, negli ultimi anni, una crescita esponenziale del ricorso all Autorit Giudiziaria. E tuttavia si sostenuto come in realt la scelta operata potrebbe non essere idonea alla scopo e anzi avere quale unico effetto un mero spostamento del contenzioso dall ambito giurisdizionale a quello amministrativo, inducendo ad un pi ampio utilizzo dello strumento di cui all art. 203 Cds, posto che, con riguardo a tale ultimo rimedio, non previsto alcun incombente pecuniario. Ne deriverebbe un notevole aumento del carico di lavoro delle Prefetture con possibili conseguenze negative per le stesse opposte, stante l incremento del rischio di accoglimento dei ricorsi in forza del principio del silenzio assenso per decorrenza dei termini sancito dall art.

3 204, comma 1 bis, Cds. Tale novella stata altres tacciata di incostituzionalit , in quanto ritenuta censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e art. 24 della Costituzione. In particolare stato denunciato come la stessa costituisca un evidente vulnus al diritto di difesa, in quanto i destinatari delle sanzioni saranno senza dubbio disincentivati a presentare un ricorso 1 Art. 13, n 115/2002: Il CONTRIBUTO UNIFICATO dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonch per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro e fino a euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di omissis.

4 2 giurisdizionale il cui costo potrebbe essere, nella maggior parte dei casi, pressoch pari alla sanzione irrogata2. Ci comporterebbe, secondo i denigratori della novella legislativa di cui ci si occupa, una palese violazione dell art. 24 Cost., poich l onere economico imposto si tradurrebbe in un grave ostacolo all accesso alla tutela giurisdizionale, non essendo lo stesso in alcun modo razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, n mirando allo scopo di assicurare al procedimento uno svolgimento conforme alla sua funzione ma, per contro, avendo quale unica finalit quella di disincentivare in maniera vessatoria il diritto inalienabile del cittadino a richiedere giustizia. A ci si aggiunga, sempre secondo la tesi ut supra, come incontrovertibile risulterebbe altres la lesione dell art. 3 Cost.

5 E del principio di ragionevolezza. Invero avverso i verbali di contestazione di violazione del Cds esperibile, alternativamente all opposizione avanti il , ricorso al Prefetto ex art. 203 Cds per il quale non previsto, a tutt oggi, come sopra evidenziato, il pagamento di alcun onere, con ci verificandosi un irragionevole differenziazione tra i due rimedi e la violazione del principio che impone di assoggettare al medesimo trattamento situazioni analoghe. Senza dimenticare che l imposizione di un incombente pecuniario potrebbe determinare un ingiusta disparit tra i cittadini abbienti e quelli meno facoltosi, venendo di fatto quest ultimi indotti a desistere dal proporre 2 Si pensi alla violazione dell art. 158 Cds ove prevista, per alcune delle ipotesi ivi contemplate, una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, ad 38,00.

6 3 Corre obbligo rammentare come venga invocata, a sostegno della tesi della censurabilit dell introduzione del CONTRIBUTO UNIFICATO per i procedimenti di cui all art. 23, L. 689/81, la sentenza della Corte Costituzionale n 114 del 2004 con la quale stata dichiarata l illegittimit dell istituto della cauzione originariamente previsto dall art. 204 bis Cds. Invero la Corte in tale occasione ha avuto modo di sottolineare come il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali . Alla luce di tale principio deve ritenersi che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art.

7 204-bis del n. 285 del 1992 finisca con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama Giova rammentare come il compatibilit tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di coloro che tale tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della distinzione fra gli oneri che sono razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione , da ritenere evidentemente consentiti, e quelli che tendono, invece, alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalit predette , i quali - conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale - incorrono nella sanzione dell'incostituzionalit.

8 Orbene, tale seconda evenienza quella che ricorre nel caso della disciplina censurata, considerate sia l'entit economica dell'esborso, superiore alla misura della sanzione generalmente inflitta in concreto ai trasgressori, sia soprattutto le modalit di assolvimento dell'onere economico de quo, destinate a tradursi in un procedimento macchinoso nella fase tanto del versamento della somma quanto della sua (eventuale) restituzione all'avente diritto. Sotto altro aspetto, deve osservarsi che l'imposizione in via generalizzata - da parte della norma censurata - del suddetto onere a carico del soggetto che intenda adire le vie giudiziali, in nessun modo funzionale alle esigenze del processo, si risolve in un ostacolo, anche per l'ammontare dell'esborso pari alla met del massimo edittale della sanzione, che finisce per scoraggiare l'accesso alla tutela giurisdizionale.

9 Alla luce, dunque, delle considerazioni che precedono risulta evidente la violazione dei citati parametri costituzionali, sia sotto l'aspetto della lesione del diritto di difesa del ricorrente, sia sotto l'aspetto della palese irragionevolezza della norma in rapporto alle caratteristiche del procedimento giurisdizionale in questione, improntato a gratuit e massima semplificazione per le parti , secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .. 3 Ci premesso, al di l di tali questioni di cui si occuper , laddove investita, la Consulta, in questa sede preme soffermarsi sui risvolti pratici che tale innovazione comporta sotto il profilo processuale, in realt meno dirompenti di quanto ci si aspetti. In primo luogo la parte ricorrente sar tenuta, secondo quanto previsto dal n 115/2002, ad indicare in ricorso il valore della controversia4.

10 Sul punto una prima questione si impone. La Corte di Cassazione, come noto, ha riconosciuto la legittimazione attiva del conducente alla proposizione del ricorso avverso la sola sanzione della decurtazione dei punti5 . In questo caso si pone il problema di determinare il valore della vertenza. Il medesimo dovrebbe, a rigore, ritenersi indeterminabile, con conseguente applicazione del comma 1, lett. c, art. 13 n 115/2002 6 e quindi del pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO nella misura di 170,00!!! E evidente che tale importo appaia sproporzionato. E pur tuttavia non pare potersi discostare da siffatta interpretazione, stante il tenore letterale della novella che richiama la disciplina ordinaria in materia di CONTRIBUTO UNIFICATO . Analoga questione sorge con riguardo ai ricorsi avverso provvedimenti cautelari 7o avverso la sanzione del fermo amministrativo.


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