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L'ordinamento locale nel Friuli Venezia Giulia

L'ordinamento localenel Friuli Venezia GiuliaVademecum sui principali aspetti di interesseper gli amministratori locali REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza via Sabbadini 31 - 33100 Udine Direttore Gianfranco Spagnul Pubblicazione a cura di Chiara Fabbro e Barbara Ribis Elaborazione grafica di Rosa Maria Fantini Edizione novembre 2015 La pubblicazione reperibile in internet all indirizzo: , menu Pubblicazioni Sommario 1. Premessa .. 3 2. Potest normativa, statutaria e regolamentare .. 5 Modalit di approvazione dello statuto .. 5 Competenza all approvazione dei regolamenti .. 7 Il regolamento sul funzionamento del consiglio .. 8 3.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

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1 L'ordinamento localenel Friuli Venezia GiuliaVademecum sui principali aspetti di interesseper gli amministratori locali REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza via Sabbadini 31 - 33100 Udine Direttore Gianfranco Spagnul Pubblicazione a cura di Chiara Fabbro e Barbara Ribis Elaborazione grafica di Rosa Maria Fantini Edizione novembre 2015 La pubblicazione reperibile in internet all indirizzo: , menu Pubblicazioni Sommario 1. Premessa .. 3 2. Potest normativa, statutaria e regolamentare .. 5 Modalit di approvazione dello statuto .. 5 Competenza all approvazione dei regolamenti .. 7 Il regolamento sul funzionamento del consiglio .. 8 3.

2 Il consiglio comunale e provinciale .. 10 La prima seduta del consiglio .. 10 La verifica della condizione degli eletti .. 11 La presidenza dei consigli comunali .. 13 La convocazione del consiglio .. 13 Obbligo di convocazione del consiglio .. 15 Numero dei consiglieri necessario per la validit della seduta .. 16 I gruppi consiliari .. 17 Le commissioni consiliari. La commissione elettorale comunale .. 18 4. Il sindaco e il presidente della provincia .. 20 Funzioni e competenze del sindaco e del presidente della provincia .. 20 Funzione di rappresentanza dell ente .. 20 Specifiche funzioni del sindaco .. 21 Primi adempimenti conseguenti all assunzione della carica .. 21 La nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune o della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

3 24 La nomina del segretario comunale e provinciale .. 25 L attribuzione di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa .. 26 Limitazione del numero di mandati del sindaco .. 26 5. La giunta comunale e provinciale .. 27 Nomina della giunta comunale ed elezione della giunta provinciale. Composizione della giunta .. 27 Assessori comunali esterni .. 28 Revoca, morte, dimissioni degli assessori .. 29 6. Assemblea dei sindaci della provincia .. 31 7. Diritti degli amministratori locali .. 31 Diritto di accesso .. 31 Interrogazioni, interpellanze, mozioni .. 32 Mozione di sfiducia .. 34 Dimissioni e surroga dei consiglieri .. 35 Rimborso delle spese legali .. 36 8. Doveri degli amministratori locali .. 38 Obbligo di partecipazione alle sedute. Dichiarazione di decadenza per assenza.

4 38 Imparzialit ed obbligo di astensione. Astensione dall esercizio dell attivit professionale .. 39 9. Incompatibilit degli amministratori locali .. 41 Compatibilit tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta .. 42 Incompatibilit tra cariche pubbliche .. 42 Incompatibilit ai sensi dell art. 63, comma 1, n. 1), prima parte, del 267/2000 .. 42 Incompatibilit ai sensi dell art. 63, comma 1, n. 1), seconda parte, del 267/2000 .. 43 Incompatibilit ai sensi dell art. 63, comma 1, n. 2), del 267/2000 .. 44 Esimenti dalle incompatibilit .. 44 Incompatibilit ai sensi del 39/2013 .. 45 10. Legge regionale 26/2014. Le unioni territoriali intercomunali .. 49 Le funzioni esercitate dalle unioni .. 49 L ordinamento delle unioni territoriali intercomunali.

5 50 I subambiti .. 51 11. Appendice normativa .. 53 NORME STATALI .. 53 NORME REGIONALI .. 68 3 1. Premessa La Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell art. 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto di autonomia, introdotto dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2. Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ha dettato le norme di attuazione di tale legge costituzionale1, stabilendo inoltre che, fino a quando la Regione non approvi proprie leggi nella materia in argomento, continuano a trovare applicazione le normative statali o regionali precedenti. Fino alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 12, detta potest legislativa era stata esercitata soltanto con singoli interventi normativi non organici, in relazione a particolari ambiti, quali, ad esempio, quello del procedimento elettorale, del controllo sugli organi3, delle indennit degli amministratori locali4, del conferimento di funzioni agli enti locali5, oppure con riferimento a singoli istituti6.

6 La 1/2006 quindi intervenuta a dettare i principi e le norme fondamentali per i comuni, le province e la Regione e a fissare le regole di relazione del sistema Regione autonomie locali, disciplinando, in particolare, la potest normativa (statutaria e regolamentare) degli enti locali e stabilendo i principi generali in materia di finanza e di contabilit locale7. Rilevanti riflessi sulla materia dell ordinamento degli enti locali, per quanto concerne gli organi provinciali, si sono avuti ad opera della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 28. In particolare, la trasformazione del consiglio provinciale in organo di secondo grado e l elezione non pi a suffragio universale e diretto del Presidente della provincia hanno comportato delle ripercussioni all interno della disciplina dei rispettivi organi.

7 Il consiglio provinciale eletto infatti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia (art. 5, comma 1, 2/2014). Il lavoro proposto dar atto delle principali differenze e peculiarit che caratterizzano gli organi provinciali a seguito dell entrata in vigore della 2/2014. Rimane ferma la considerazione per cui 1 Ai sensi delle quali rientrano nella potest legislativa regionale, in materia di ordinamento delle autonomie locali, settori quali i controlli anche sugli organi degli enti locali, le elezioni locali, le circoscrizioni provinciali, l ordinamento della finanza locale , lo status degli amministratori locali e il personale degli enti locali.

8 2 Recante Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia . 3 Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. 4 Legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, poi abrogata dalla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. 5 Legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, successivamente abrogata dalla 1/2006. 6 Si consideri, a titolo esemplificativo, l art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, sulla disciplina delle conseguenze della mancata approvazione del bilancio di previsione (comma 11, abrogato dalla 18/2015), sulla pubblicazione ed esecutivit degli atti (commi 15-19), su particolari cause di incompatibilit degli amministratori (commi 40-41, abrogati, rispettivamente, dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n.)

9 2 e dalla legge regionale 9 marzo 2012, n. 3). 7 La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia , ora, contenuta nella 18/2015. 8 La 2/2014, emanata ai sensi dell art. 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, detta la nuova disciplina delle elezioni degli organi delle province nel Friuli Venezia Giulia . Tale legge stata varata dal legislatore regionale in vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell art. 63, secondo comma, dello Statuto medesimo. Stante la vigenza della 2/2014, nella nostra Regione non trova applicazione, quanto alle disposizioni in materia di province, la legge 7 aprile 2014, n.

10 56, recante Disposizioni sulle citt metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni . 4 tali novit si applicano alle sole Province che hanno rinnovato, successivamente all entrata in vigore della legge regionale, i propri organi. Per gli organi provinciali ancora in carica continua, invece, ad applicarsi la normativa previgente. Successivamente, con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, la Regione ha attuato il processo di riordino del proprio territorio mediante l individuazione delle dimensioni ottimali per l esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l uniformit , l efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonch l integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.


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