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L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi ...

leggi Regionali d'Italia 30-12-2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanit .Pubblicata nel Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 30 dicembre 2009, n. 33(1). Testo unico delle leggi regionali in materia di sanit .(2) (3)(1) Pubblicata nel Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31dicembre 2009, n. 3.(2) Il Titolo II della presente legge, "Norme sul servizio sanitario regionale", stato abrogato dall art. 1, comma 1, lett. c), 11 agosto 2015, n. 23. Lalettera b) dello stesso comma 1 ha peraltro disposto che gli articoli da 2 a 27,precedentemente contenuti nel presente Titolo II, confluiscano ora nel Titolo I.(3) L'art. 2, comma 8, lett. e), f) e g), 11 agosto 2015, n.

carico, in un'ottica di trasparenza e parità di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all'interno del SSL; c) orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso; d) separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione, svolte dal vertice dell'organizzazione all ...

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1 leggi Regionali d'Italia 30-12-2009 n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanit .Pubblicata nel Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 30 dicembre 2009, n. 33(1). Testo unico delle leggi regionali in materia di sanit .(2) (3)(1) Pubblicata nel Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31dicembre 2009, n. 3.(2) Il Titolo II della presente legge, "Norme sul servizio sanitario regionale", stato abrogato dall art. 1, comma 1, lett. c), 11 agosto 2015, n. 23. Lalettera b) dello stesso comma 1 ha peraltro disposto che gli articoli da 2 a 27,precedentemente contenuti nel presente Titolo II, confluiscano ora nel Titolo I.(3) L'art. 2, comma 8, lett. e), f) e g), 11 agosto 2015, n.

2 23, ha dispostoche:- i riferimenti alle ASL contenuti nei Capi I e II del Titolo VI, nei Titoli VIII e IX enegli articoli 43, comma 2, 75, 79, 80, ad eccezione delle lettere o) e p) delcomma 1, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 della presente legges'intendano come riferimenti alle ATS;- i riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, comma 3, 70, comma 5, 71,comma 1, 72, commi 3 e 4, 80, comma 1, lettere o) e p), e 85, comma 1, dellapresente legge s'intendano come riferimenti alle ASST;- i riferimenti alle strutture sociosanitarie contenuti negli articoli 2, 5 e 15 dellapresente legge, come modificati dall'articolo 1, comma 1 della stessa , si intendano anche come riferimenti alle unit d'offerta non articolatein Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della regionePromulga la seguente legge regionale: di 17431/05/17, 16:37 TITOLO INorme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionaleintegrato lombardo (4)Art.

3 1 Oggetto. (5)1. Il servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, diseguito denominato servizio sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutelala salute ed costituito dall'insieme di funzioni, risorse, servizi, attivit ,professionisti e prestazioni che garantiscono l'offerta sanitaria e sociosanitariadella Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delleautonomie locali (6).2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi e dei valori dellaCostituzione, della legislazione nazionale ed internazionale di settoredirettamente applicabile nel nostro ordinamento e dello Statuto d'autonomia, ilservizio sanitario e sociosanitario regionale (SSR), costituito dall'insieme difunzioni, servizi, attivit e professionisti che garantiscono l'offerta sanitaria esociosanitaria a carico della La presente legge favorisce, inoltre, per quanto di competenza e nell'ambitodel SSL, l'integrazione del SSR con i servizi sociali di competenza delleautonomie locali.

4 (4) Rubrica cos sostituita prima dall art. 1, comma 1, lett. a), 11 agosto2015, n. 23 e poi dall'art. 1, comma 1, lettera a), 22 dicembre 2015, n. , anche, il comma 2 del citato art. 1, n. 41/2015.(5) Articolo cos sostituito dall art. 1, comma 1, lett. d), 11 agosto 2015, (6) Comma cos modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), 22 dicembre2015, n. 41. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 1, n. 41 2 Principi. (7) (8)1. La programmazione, la gestione e l'organizzazione del SSR sono attuate,nell'ambito del SSL, con la gradualit e nei limiti delle risorse economichedisponibili e si conformano ai seguenti principi:a) rispetto della dignit della persona, centralit del ruolo della famiglia di 17431/05/17, 16:37dell'equit di accesso ai servizi ricompresi nel SSR;b) scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso allestrutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la cura e la presa incarico, in un'ottica di trasparenza e parit di diritti e doveri tra soggetti pubblicie privati che operano all'interno del SSL;c) orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso.

5 D) separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo daquelle di erogazione, svolte dal vertice dell'organizzazione all'articolazioneterritoriale del SSL;e) promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini edelle comunit nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi diprevenzione, di cura, di assistenza e di terapia farmacologica, ancheprevedendo politiche finalizzate ad iniziative che favoriscano l'invecchiamentoattivo;f) promozione dell'appropriatezza clinica, della trasparenza amministrativa,economica e organizzativa e della qualit prestazionale;g) garanzia dei controlli e piena applicazione dei costi standard;h) sussidiariet orizzontale per garantire pari accessibilit dei cittadini a tuttii soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito dellaprogrammazione regionale, in modo da garantire parit di diritti e di doveri ditutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell'offerta;i) promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazionedel volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi.

6 J) garanzia dell'universalit del SSL e della continuit terapeutica eassistenziale, attraverso l'implementazione della rete sanitaria e sociosanitariaospedaliera e territoriale e l'integrazione con le politiche sociali di competenzadelle autonomie locali, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati, insistentisul territorio lombardo, nel rispetto delle relative competenze e funzioni;k) promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra isoggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazionedel principio di sussidiariet orizzontale nell'individuazione delle soluzionigestionali dei servizi a livello territoriale;l) promozione e sostegno all'attivit di ricerca, sperimentazione einnovazione biomedica e sanitaria in tutte le componenti del SSL ecollaborazione con le universit con la finalit di promuovere la formazione delpersonale;m) valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane di tutte leprofessioni sanitarie, sociosanitarie e sociali con l'obiettivo di ottenere unacostante evoluzione della loro professionalit a beneficio del SSL; di 17431/05/17, 16:37n) attuazione dell'attivit di prevenzione e di promozione della salute incoerenza con il piano regionale della prevenzione.

7 (7) L art. 1, comma 1, lett. b), 11 agosto 2015, n. 23 ha disposto che gliarticoli da 2 a 27 confluiscano nel Titolo I a seguito dell'abrogazione, da partedella lettera b) dello stesso comma 1, del Titolo II.(8) Articolo cos sostituito dall art. 1, comma 1, lett. e), 11 agosto 2015, , corretta con Avviso di rettifica pubblicato nel Lombardia 28 settembre2015, n. 40, 3 Finalit . (9) (10) (11)1. La Regione, nell'ottica dell'integrazione delle politiche sanitarie esociosanitarie con quelle sociali di competenza delle autonomie locali nell'ambitodel SSL, attraverso il SSR:a) tutela il diritto alla salute del cittadino;b) garantisce adeguati percorsi di prevenzione, diagnosi, cura eriabilitazione;c) sostiene le persone e le famiglie;d) promuove, in particolare, l'integrazione dei servizi sanitario, sociosanitarioe sociale, favorendo la realizzazione di reti sussidiarie di supporto cheintervengono in presenza di fragilit sanitarie, sociali e socioeconomiche.

8 Le retisono finalizzate a tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia,anche in presenza di problematiche assistenziali derivanti da nonautosufficienza e da patologie Ai fini della presente legge si intende per:a) servizio sanitario, l'erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi,cura e riabilitazione;b) servizio sociale, l'erogazione di prestazioni assistenziali di supporto allapersona e alla sua eventuale famiglia;c) servizio sociosanitario, l'erogazione di prestazioni e servizi a elevataintegrazione sanitaria e La Regione individua e promuove con il piano sanitario, sociosanitario esociale integrato e con i piani di organizzazione strategico aziendali, di cuiall'articolo 17, anche azioni che:a) favoriscono l'appropriatezza clinica ed economica; di 17431/05/17, 16:37b) garantiscono la parit di accesso alle prestazioni e l'equit nellacompartecipazione al costo delle stesse;c) incentivano la responsabilit della persona e della sua famiglia.

9 D) contemplano anche il ricorso a forme integrative di finanziamento Per la stesura del PSL la Regione si pu avvalere degli organismi di cuiall'articolo 5 comma 13 e del dipartimento di coordinamento unico delle ATSistituito presso l'assessorato La Regione nell'ambito delle proprie competenze, in applicazione dei principidi cui all'articolo 2, al fine di garantire un accesso appropriato, unico edintegrato al SSL, definisce, anche attraverso l'introduzione di strumenti divalutazione multidimensionale dei bisogni, le modalit per l'individuazionedell'insieme delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali La Regione nell'ambito degli interventi sociosanitari garantisce la libert discelta e riconosce la persona quale destinatario delle azioni e degli interventi,anche sulla base della valutazione multidimensionale personalizzata delbisogno.

10 A tali fini istituisce anche un sistema di buoni e voucher da destinareagli L'accesso alla rete delle unit d'offerta sociosanitarie prevede lacompartecipazione al costo delle prestazioni per la parte non a carico del fondosanitario lombardo, nel rispetto della disciplina nazionale inerente i livelliessenziali di assistenza, secondo modalit e criteri stabiliti dalla Giuntaregionale. La Giunta definisce, anche individuando forme sperimentali, lemodalit e i protocolli per consentire alle persone con bassa capacit redditualedi accedere alla rete di offerta sociosanitaria, anche attraverso la modulazionedelle esenzioni e delle compartecipazioni in base al reddito, anche secondocriteri di progressivit e in base alla situazione familiare.


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