Example: dental hygienist

L226/22 Gazzettaufficialedell’Unioneeuropea 25.6

Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabiliscenorme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale(Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 139 del 30 aprile 2004)Il regolamento (CE) n. 853/2004 va letto come segue:REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 29 aprile 2004che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animaleIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolarel articolo 152, paragrafo 4, lettera b),vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),previa consultazione del Comitato delle regioni,deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 deltrattato (3),considerando quanto segue:(1) Con il regolamento (CE) n.

(28) Pertenercontodelprogressotecnicoescientifico, dovrebbeessereassicurataunacooperazionestrettaedeffi-cacetralaCommissioneegliStatimembrinell’ambitodel

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of L226/22 Gazzettaufficialedell’Unioneeuropea 25.6

1 Rettifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabiliscenorme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale(Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 139 del 30 aprile 2004)Il regolamento (CE) n. 853/2004 va letto come segue:REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 29 aprile 2004che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animaleIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolarel articolo 152, paragrafo 4, lettera b),vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),previa consultazione del Comitato delle regioni,deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 deltrattato (3),considerando quanto segue:(1) Con il regolamento (CE) n.

2 852/2004 (4), il Parlamentoeuropeo e il Consiglio stabiliscono norme generali per glioperatori del settore alimentare in materia di igiene deiprodotti alimentari.(2) Alcuni prodotti alimentari possono presentare rischi spe-cifici per la salute umana, che richiedono l applicazione dispecifiche norme in materia di igiene. Ci vale in partico-lar modo per gli alimenti di origine animale, nei quali sonospesso stati segnalati rischi microbiologici e chimici.(3) Nell ambito della politica agricola comune sono state adot-tate varie direttive volte a fissare norme sanitarie specifi-che per la produzione e l immissione sul mercato dei pro-dotti elencati nell allegato I del trattato.

3 Tali norme sanitariehanno ridotto le barriere commerciali per i prodotti di cuitrattasi, contribuendo alla creazione del mercato interno egarantendo nel contempo un elevato livello di tutela dellasalute pubblica.(4) In materia di salute pubblica, le norme summenzionatecontengono principi comuni, in particolare in relazionealle responsabilit dei fabbricanti e delle autorit compe-tenti, requisiti strutturali, operativi e igienici degli stabili-menti, procedure di riconoscimento degli stabilimenti,requisiti per magazzinaggio e trasporto e bolli sanitari.(5) Questi principi costituiscono una base comune per la pro-duzione in condizioni di igiene degli alimenti di origineanimale e consentono la semplificazione delle direttiveesistenti.

4 (6) auspicabile conseguire un ulteriore semplificazionemediante l applicazione delle medesime norme, ove appro-priato, a tutti i prodotti di origine animale.(7) Il requisito del regolamento (CE) n. 852/2004 che imponeagli operatori del settore alimentare che intervengono inqualsivoglia fase della produzione, trasformazione e distri-buzione degli alimenti dopo la produzione primaria e leoperazioni associate di istituire, applicare e mantenere pro-cedure basate sui principi del sistema dell analisi dei peri-coli e dei punti critici di controllo (HACCP), permetteanch esso una semplificazione.(8) Nell insieme, detti elementi giustificano una riformulazionedelle norme di igiene specifiche previste nelle direttiveesistenti.

5 (1) GU C 365 E del , pag. 58.(2) GU C 155 del , pag. 39.(3) Parere del Parlamento del 15 maggio 2002 (GU C 180 E del ,pag. 288), posizione comune del Consiglio del 27 ottobre 2003 (GUC 48 E del , pag. 23), posizione del Parlamento europeo del30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e deci-sione del Consiglio del 16 aprile 2004.(4) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta 226/22 ITGazzetta ufficiale dell Unione (9) Gli obiettivi principali della riformulazione sono di assicu-rare un livello elevato di tutela dei consumatori per quantoattiene alla sicurezza dei prodotti, in particolare assogget-tando gli operatori del settore alimentare in tutta la Comu-nit alle medesime norme, e di garantire il corretto funzio-namento del mercato interno dei prodotti di origineanimale, in tal modo contribuendo al conseguimento degliobiettivi della politica agricola comune.

6 (10) Occorre mantenere e, ove necessario per assicurare latutela del consumatore, rafforzare norme particolareggiatein materia di igiene per i prodotti di origine animale.(11) Le norme comunitarie non dovrebbero applicarsi alla pro-duzione primaria per uso domestico privato, n alla pre-parazione, alla manipolazione o alla conservazione dome-stica di alimenti destinati al consumo privato , nel caso di fornitura diretta di piccoli quantitatividi prodotti primari o di taluni tipi di carni, da parte del-l operatore del settore alimentare che li produce, al consu-matore finaleoaunlaboratorio annesso all esercizio dicommercio al dettaglio a livello locale, opportuno tute-lare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, inparticolare a causa della stretta relazione tra il produttoree il consumatore.

7 (12) I requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 sono ingenere sufficienti a garantire la sicurezza degli alimentinegli stabilimenti che svolgono attivit al dettaglio cheimplicano la vendita o la fornitura diretta di alimenti di ori-gine animale al consumatore finale. Il presente regola-mento dovrebbe applicarsi generalmente alle attivit dicommercio all ingrosso (ossia quando un laboratorioannesso all esercizio di commercio al dettaglio svolge ope-razioni in vista della fornitura di alimenti di origine ani-male a un altro stabilimento). Ciononostante, ad eccezionedei requisiti specifici in materia di temperatura stabiliti nelpresente regolamento, i requisiti del regolamento (CE)n.

8 852/2004 dovrebbero essere sufficienti per le attivit all ingrosso che si limitano al magazzinaggio o al trasporto.(13) Gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa discre-zionalit per estendere o limitare al commercio al dettagliol applicazione dei requisiti del presente regolamento aisensi della legislazione nazionale. Tuttavia, gli Stati mem-bri possono limitarne l applicazione soltanto quando riten-gano che i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004siano sufficienti per conseguire gli obiettivi in materia diigiene degli alimenti e quando la fornitura di alimenti diorigine animale da un laboratorio annesso all esercizio dicommercio al dettaglio a un altro esercizio rappresentiun attivit marginale, localizzata e limitata.

9 Detta fornituradovrebbe pertanto rappresentare solo una modesta partedel fatturato dell esercizio. Gli esercizi riforniti dovrebberoessere situati nelle sue immediate vicinanze e la fornituradovrebbe vertere soltanto su taluni tipi di prodotti o diesercizi.(14) A norma dell articolo 10 del trattato, gli Stati membri sonotenuti a adottare tutte le misure necessarie per assicurareche gli operatori del settore alimentare osservino gli obbli-ghi stabiliti nel presente regolamento.(15) La rintracciabilit degli alimenti un elemento essenzialeper garantire la sicurezza degli stessi. Oltre a conformarsialle norme generali del regolamento (CE) n. 178/2002 (1),gli operatori del settore alimentare, responsabili di stabili-menti soggetti al riconoscimento a norma del presenteregolamento, dovrebbero assicurare che a tutti i prodotti diorigine animale che essi immettono sul mercato sia stataapposta una bollatura sanitaria o un marchio diidentificazione.

10 (16) Gli alimenti importati nella Comunit devono rispondereai requisiti generali fissati dal regolamento (CE)n. 178/2002 oppure rispondere a norme equivalenti allenorme comunitarie. Il presente regolamento definiscerequisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di ori-gine animale importati nella Comunit .(17) L adozione del presente regolamento non dovrebbe ridurreil livello di protezione previsto dalle garanzie aggiuntiveconvenute per la Finlandia e la Svezia all atto della loroadesione alla Comunit e confermate dalle decisionidella Commissione 94/968/CE (2), 95/50/CE (3),95/160/CE (4),95/161/CE (5),95/168/CE (6),95/409/CE (7), 95/410/CE (8) e 95/411/CE (9).


Related search queries