Example: air traffic controller

L338/4 Gazzettaufficialedell’Unioneeuropea …

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 27 ottobre 2004riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abrogale direttive 80/590/CEE e 89/109/CEEIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolarel articolo 95,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 deltrattato (2),considerando quanto segue:(1)La direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinatia venire a contatto con i prodotti alimentari (3), stabilisceprincipi generali per l eliminazione delle disparit tra lelegislazioni degli Stati membri per quanto riguarda talimateriali ed oggett

Inaggiuntaetichettaturaeinformazioniadeguatedovreb-beroaiutaregliutilizzatorinell’impiegosicuroecorretto deimaterialiedeglioggettiattiviinconformitàdellalegi-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of L338/4 Gazzettaufficialedell’Unioneeuropea …

1 REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 27 ottobre 2004riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abrogale direttive 80/590/CEE e 89/109/CEEIL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolarel articolo 95,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),deliberando secondo la procedura di cui all articolo 251 deltrattato (2),considerando quanto segue:(1)La direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degliStati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinatia venire a contatto con i prodotti alimentari (3), stabilisceprincipi generali per l eliminazione delle disparit tra lelegislazioni degli Stati membri per quanto riguarda talimateriali ed oggetti e dispone l adozione di direttive diapplicazione relative a gruppi specifici di materiali e oggetti(direttive particolari).

2 Tale impostazione stata efficace eandrebbe dunque continuata.(2)Le direttive particolari adottate in virt della direttiva89/109/CEE contengono di norma disposizioni chelasciano agli Stati membri uno scarso margine discrezio-nale nel recepimento e sono soggette a frequenti modifi-che, necessarie per il loro rapido adeguamento al progressotecnologico. Dovrebbe pertanto essere possibile configu-rare tali misure come regolamenti o decisioni. Al tempostesso opportuno includere nel loro ambito varie que-stioni aggiuntive. La direttiva 89/109/CEE dovrebbe quindiessere sostituita.(3)Il principio alla base del presente regolamento che i mate-riali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamenteo indirettamente, con i prodotti alimentari devono esseresufficientemente inerti da escludere il trasferimento disostanze ai prodotti alimentari in quantit tali da metterein pericolo la salute umana o da comportare una modificainaccettabile della composizione dei prodotti alimentari oun deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

3 (4)I nuovi tipi di materiali e oggetti concepiti per mantenereattivamente o migliorare le condizioni dei prodotti alimen-tari ( materiali e oggetti attivi destinati al contatto con iprodotti alimentari ) non sono concepiti per essere inerti,contrariamente ai materiali e agli oggetti tradizionali. Altritipi di nuovi materiali e oggetti sono concepiti per control-lare le condizioni del prodotto alimentare ( materiali eoggetti intelligenti destinati al contatto con i prodotti ali-mentari ). Entrambi i tipi di materiali e oggetti possonoessere messi a contatto con i prodotti alimentari. per-tanto necessario, per motivi di chiarezza e di certezza giu-ridica, che i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti desti-nati al contatto con i prodotti alimentari siano inclusinell ambito di applicazione del presente regolamento e chesiano stabiliti i principali requisiti per il loro ulteriori dovrebbero essere fissati con misure spe-cifiche, che prevedano tra l altro elenchi positivi di sostanzee/o di materiali e oggetti autorizzati, che dovrebbero essereadottate appena possibile.

4 (5)I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i pro-dotti alimentari sono concepiti in modo da incorporaredeliberatamente componenti attivi che verranno rilasciatinel prodotto alimentare o che assorbiranno sostanze dallostesso. Detti materiali e oggetti andrebbero distinti da quellitradizionalmente utilizzati per rilasciare i componentinaturali in tipi specifici di prodotti alimentari nel processodi lavorazione, come le botti di legno.(6)I materiali e gli oggetti attivi destinati al contatto con i pro-dotti alimentari possono cambiare la composizione o lepropriet organolettiche dei prodotti alimentari soltanto sei cambiamenti sono conformi alle disposizioni comunita-rie applicabili ai prodotti alimentari, come le disposizionidella direttiva 89/107/CEE (4) concernente gli additivi ali-mentari.

5 In particolare, le sostanze quali gli additivi alimen-tari deliberatamente incorporate in taluni materiali eoggetti attivi destinati al contatto con i prodotti alimentariper essere rilasciate nei prodotti alimentari confezionati onell ambiente in cui si trovano tali prodotti alimentaridovrebbero essere autorizzate a norma delle pertinentidisposizioni comunitarie applicabili ai prodotti alimentaried essere inoltre soggette ad altre norme che saranno defi-nite in una misura specifica.(1) GU C 117 del , pag. 1.(2) Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pub-blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 otto-bre 2004.

6 (3) GU L 40 dell , pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284del , pag. 1).(4) Direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il rav-vicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli addi-tivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(GU L 40 dell , pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalregolamento (CE) n. 1882 338/4 ITGazzetta ufficiale dell Unione aggiunta etichettatura e informazioni adeguate dovreb-bero aiutare gli utilizzatori nell impiego sicuro e correttodei materiali e degli oggetti attivi in conformit della legi-slazione alimentare, nonch delle disposizioni sull etichet-tatura dei prodotti alimentari.

7 (7)I materiali e gli oggetti attivi e intelligenti destinati al con-tatto con i prodotti alimentari non dovrebbero cambiare lacomposizione o le propriet organolettiche dei prodottialimentari o dare informazioni sulle condizioni dei pro-dotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori. Adesempio, i materiali e gli oggetti attivi destinati al contattocon i prodotti alimentari non dovrebbero rilasciare o assor-bire sostanze come le aldeidi o le ammine per coprire undeterioramento incipiente dei prodotti alimentari. Talicambiamenti che potrebbero alterare i segnali di deterio-ramento potrebbero fuorviare il consumatore e pertantonon dovrebbero essere permessi.

8 Analogamente i materialie gli oggetti attivi destinati al contatto con i prodotti ali-mentari che producono cambiamenti di colore nei prodottialimentari atti a dare informazioni sbagliate sulle condi-zioni degli stessi potrebbero fuorviare il consumatore epertanto non dovrebbero essere permessi.(8)I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i pro-dotti alimentari che vengono immessi sul mercato dovreb-bero essere conformi ai requisiti del presente , dovrebbero essere esclusi i materiali e gli oggettiforniti come oggetti di antiquariato, in quanto sono dispo-nibili in quantit limitate e il loro contatto con i prodottialimentari pertanto limitato.

9 (9)I materiali di ricopertura o di rivestimento, che fanno partedei prodotti alimentari e possono essere consumati con imedesimi, non dovrebbero essere contemplati nel presenteregolamento. D altro canto, il presente regolamentodovrebbe applicarsi ai materiali di ricopertura o di rivesti-mento che rivestono le croste dei formaggi, le preparazionidi carni o la frutta, ma che non fanno parte dei prodotti ali-mentari e non sono destinati al consumo con detti prodottialimentari.(10) necessario definire vari tipi di restrizioni e condizionid impiego per i materiali e gli oggetti di cui al presenteregolamento nonch per la sostanze impiegate nella lorofabbricazione.

10 Opportuno istituire tali restrizioni e con-dizioni d impiego mediante misure specifiche attinenti alleparticolari caratteristiche tecnologiche di ciascun gruppo dimateriali e oggetti.(11)A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, chestabilisce i principi e i requisiti generali della legislazionealimentare, istituisce l Autorit europea per la sicurezza ali-mentare e fissa procedure nel campo della sicurezza ali-mentare (1), l Autorit europea per la sicurezza alimentare( l Autorit ) dovrebbe essere consultata prima che, nel-l ambito delle misure specifiche, siano adottate disposizioniaventi eventualmente implicazioni di salute pubblica.


Related search queries