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1 LA CERTIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO1. Autore: Rossella Schiavone Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione. Indice 1. L'istituto della CERTIFICAZIONE e finalit . passato certificabili Ieri ed oggi 2. Le Commissioni di CERTIFICAZIONE abilitati alla CERTIFICAZIONE bilaterali Provinciali del LAVORO Presidente Membri della Commissione Membri consultivi 4. Province 5. Universit pubbliche e private e Fondazioni universitarie 6. Direzione Generale della tutela delle condizioni di LAVORO 7.
2 Consiglio provinciale dei Consulenti del LAVORO 8. Commissioni unitarie di CERTIFICAZIONE 9. Competenza territoriale 10. Consulenza ed assistenza 3. I caratteri della CERTIFICAZIONE 1. Natura giuridica della CERTIFICAZIONE 2. Volontariet . 3. Oggetto 4. Momento temporale 5. Procedimento Comunicazione dell'inizio del procedimento Termine Motivazione Effetti in relazione ai quali le parti chiedono la CERTIFICAZIONE Conservazione degli atti 6. Efficacia 7. Codici di buone pratiche 8. Indagine ispettiva e contratti certificati 9. Rimedi giudiziali 4.
3 La CERTIFICAZIONE in Emilia-Romagna 1. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Bologna 2. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Ferrara 3. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Forl . 4. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Modena 5. CERTIFICAZIONE presso l'Universit di Modena 6. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Parma 7. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Piacenza 8. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Ravenna 9. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Reggio Emilia 10. CERTIFICAZIONE presso la DPL di Rimini 11. CERTIFICAZIONE in Emilia Romagna 5. Conclusioni 1. La presente ricerca trae spunto da tesi relativa al corso di laurea in Consulente del LAVORO discussa presso l'Universit degli Studi di Urbino nel dicembre 2006, il cui relatore stato il Chiarissimo Prof.
4 Paolo Pascucci. 1. CAPITOLO PRIMO. L'istituto della CERTIFICAZIONE 1. Definizione e finalit . Nella Guida alla Riforma Biagi del Ministero del LAVORO e della Previdenza Sociale presente on-line nel sito Governativo troviamo la definizione ministeriale: La CERTIFICAZIONE una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. una procedura a carattere volontario, pu essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di LAVORO ) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di LAVORO .
5 Possono essere oggetto di CERTIFICAZIONE tutti i contratti di LAVORO .2. Prevista all'art. 5 della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, stata codifica nel Titolo VIII, Capo I, Artt. 75 e segg. del 10 settembre 2003, n. 276; il suo intento dichiarato3 la riduzione del contenzioso in materia di qualificazione dei RAPPORTI di LAVORO , garantendo cos una maggiore certezza del diritto, e il suo effetto dovrebbe essere di tipo deflativo4, tuttavia non si pu negare che rappresenti anche un valido appoggio per incentivare il ricorso a RAPPORTI di LAVORO flessibili ai quali garantirebbe maggiore certezza.
6 D'altra parte il nesso tra obiettivi deflativi del contenzioso e nuove tipologie contrattuali definito oltre che evidente anche prepotente da autorevole dottrina5 la quale evidenzia come il proliferare di forme di LAVORO atipiche sia all'origine di incertezza e in definitiva, di una litigiosit incentrata sulla qualificazione del rapporto e degli effetti collegati che sono alla base della necessit di interventi che investano anche la prevenzione delle liti . Non bisogna a questo proposito dimenticare che l' , c. 1 del 276/03 afferma che la sua finalit di aumentare ( ) i tassi di occupazione e promuovere la qualit e la stabilit del LAVORO , anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti ad orario modulato compatibili con la esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori , e fra gli strumenti usati ci sono le varie tipologie contrattuali ed anche la CERTIFICAZIONE di questi.
7 Inoltre, come evidenziato da Speziale6, la crisi della capacit qualificatoria dell'art. 2094 e la diffusione di appalti di servizi ( ) richiedevano certamente delle riforme (anche se poi lo stesso Speziale critica la strada scelta dal legislatore, perch incrementa il processo di frantumazione tipologica dei RAPPORTI di LAVORO e sollecita forme di destrutturazione dell'impresa), tuttavia ci che viene messo in evidenza l'esigenza che ha spinto il legislatore ad introdurre l'istituto della CERTIFICAZIONE . La cosa ancora pi evidente se si pensa all'area posta al confine tra subordinazione ed autonomia, diventata certamente pi grande con le nuove tipologie contrattuali introdotte dal 276/03.
8 Di contro si deve necessariamente mettere in evidenza che nella pratica il contenzioso sulla qualificazione di un rapporto di LAVORO non nasce quasi mai al momento della stipula del contratto7, bens nel corso del suo svolgimento ma soprattutto alla sua conclusione e che la finalit di riduzione del contenzioso sar legata all'affidamento che susciteranno le Commissioni di certificazione8 sul territorio sulle parti del contratto di LAVORO e sugli operatori del settore. 2. reperibile all'indirizzo #. 3. vedi Libro Bianco e Relazione alla Legge delega 30/2003.
9 4. DI NUNZIO, Procedure di CERTIFICAZIONE , in Dir. prat. lav., 2003, , pag. 2487. 5. GHERA, Nuove tipologie contrattuali e CERTIFICAZIONE dei RAPPORTI di LAVORO , in Dir. prat. lav., 2002, , pag. 527. 6. SPEZIALE, CERTIFICAZIONE : introduzione, in Commentario al 276/03 coordinato da CARINCI, IPSOA, 2004, pag. 140. 7. RAVERA, La CERTIFICAZIONE dei contratti di LAVORO , in , Compendio critico per la CERTIFICAZIONE dei contratti di LAVORO curato da ENRICO . TIRABOSCHI, 2005, Giuffr , pag. 26. 8. Ibidem, pag. 27. 2. Altra finalit citata dalla dottrina9, consisterebbe nell' intercettare ampie fasce di LAVORO irregolare o sommerso che verrebbero canalizzate verso contratti personalizzati 10 favorendo l'emersione con tutte le conseguenze positive, fiscali e contributive, che questa comporta 11.
10 D'altra parte c' chi ha a buon ragione evidenziato che l'ambizione della riforma Biagi propria quella di accorpare ed incanalare verso schemi negoziali tipici e regolari una articolata tipologia di forme di LAVORO irregolare e contra legem che condizionano pesantemente in termini di tassi di disoccupazione il nostro paese 12. Infine, non si pu non evidenziare che la procedura di CERTIFICAZIONE , ai sensi dell'art. 86, c. 12 del 276/03, ha carattere sperimentale. La norma prevede entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore una verifica degli effetti con le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, per riferire al Parlamento al fine della valutazione della sua ulteriore vigenza.