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1 LA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA INPS Il Medico di Famiglia pu rilasciare certificati di MALATTIA solamente per le malattie direttamente riscontrate e clinicamente seguite in prima persona; non autorizzato a certificare gli stati patologici del proprio paziente direttamente osservati da altri Medici consultati (dentista, ginecologo, psichiatra, ecc.). La definizione della figura professionale del Medico di Famiglia, dei suoi compiti e responsabilit sia di ordine sanitario che burocratico-amministrativo, presuppone una corretta formulazione delle sue competenze in tema di certificazioni di MALATTIA e di autonomia certificativa.
2 Una giusta impostazione del rapporto Medico-paziente attuabile solo se si ottiene, da parte dell'assistito, il rispetto di ci che inerente alla deontologia in materia certificativa; nessuno ripone fiducia nel Medico che disponibile a rilasciargli certificati compiacenti. Cos come non possibile scaricare sul M. G. la totalit delle prescrizioni farmacologiche, strumentali, laboratoristiche e specialistiche, non pensabile affidargli il compito di "certificatore globale" nei riguardi dei propri assistiti; diventa addirittura illecito, da parte di taluni datori di lavoro, pretendere di risolvere, per mezzo di certificati medici "di comodo", problemi riguardanti la totalit delle assenze dal lavoro dei propri dipendenti.
3 Il certificato "testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione pu condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della societ , eventi di rilevanza giuridica o amministrativa". Ne consegue che il Medico di Famiglia, come qualunque altro Medico, pu solamente certificare ci che ha potuto personalmente accertare nel corso di una singola visita o in pi visite successive, eseguite allo scopo di seguire l'iter diagnostico, terapeutico ed evolutivo di un evento morboso; in altre parole pu certificare solamente ci che ha potuto constatare di persona sul paziente.
4 La Convenzione della Medicina Generale recita: "Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non tenuto alla trascrizione". Questo sgombra definitivamente ogni dubbio sul fatto che il Medico di Famiglia non pu e non deve rilasciare certificati relativi ad assenze lavorative dipendenti dall'esecuzione di atti medici eseguiti da altri; importante far sempre valere la norma sulla responsabilit certificativa al professionista che ne ha l'obbligo, come dispone il Codice Deontologico, che all'articolo 18 recita: "il Medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve limitarsi ad attestare i dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato, in totale aderenza alla realt ".
5 L'articolo 31, sempre del Codice Deontologico, afferma come il Medico non possa "rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute"; il dovere del Medico di rilasciare, su richiesta dell'interessato o del suo legale rappresentante, i certificati relativi allo stato di salute del richiedente deriva, oltre che dal precetto deontologico ricordato, anche dalle "norme consuetudinarie e dalla natura stessa della professione medica, la quale costituisce un servizio di pubblica necessit , di cui i cittadini sono obbligati a valersi".
6 Non necessario, per chi non Medico di Famiglia, l'utilizzo della modulistica ; il certificato cos redatto assolutamente valido ai fini della giustificazione dell'assenza dal lavoro per MALATTIA , e relativa corresponsione dell'indennit ; il rifiuto di tale CERTIFICAZIONE , se richiesta dal Paziente, pu configurare l'omissione di atti d'ufficio (art. n 328 ), oltre che violazione del Codice Deontologico. Il Medico di Famiglia non pu quindi trascrivere il certificato sul modulario dell'allegato F sia per definizione di certificato, sia per Legge.
7 E' importante compilare tale modulo integralmente (nella parte riservata al Medico), senza nessuna aggiunta o modifica del tipo: "il paziente pu uscire, pu recarsi in altra citt , il paziente ammalato dal giorno xy" (dichiarazione del Medico e non del paziente); altrettanto fondamentale che sia indicata nell'apposito spazio una diagnosi (anche sospettata e non ancora accertata) e non una sintomatologia soggettiva o asserita, o l'indicazione dell'esecuzione in corso di accertamenti o visite presso altre strutture o altri Medici.
8 Es.: non certificare "asserita lombalgia", ma "spondiloartrosi lombare"; non attestare "accertamenti clinici" o "visita specialistica" o "esecuzione di profilo glicemico", ma "diabete mellito", La circolare n 99/96 del 13 maggio 1996 afferma: "La CERTIFICAZIONE sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennit di MALATTIA a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacit al lavoro)".
9 "purch risulti una prognosi non di natura strettamente "clinica", ma che attraverso una precisa diagnosi, metta il medico dell'INPS in condizioni di valutare l'incapacit al lavoro: in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della CERTIFICAZIONE cos rilasciata sar demandata al medico in sede".."Resta fermo in ogni caso che, qualora la CERTIFICAZIONE redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali senza i quali l'atto non neppure qualificabile come "certificato" (e cio , nominativo, intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovr essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi redattori.
10 In particolare non deve essere richiesta, come talvolta stato lamentato, autonoma tempestiva CERTIFICAZIONE del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra l'altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi". Alla luce di quanto sopra, nel caso un paziente ci presenti un certificato redatto da un altro Medico consultato, redatto sul ricettario personale, o un foglio di dimissione dal Pronto Soccorso, e ci richieda un certificato di MALATTIA , non dobbiamo far altro che invitarlo a consegnare l'originale all'ente erogatore l'indennit di MALATTIA , e una fotocopia dello stesso al datore di lavoro E' auspicabile che gli Ordini dei Medici provvedano, per la parte deontologica che li riguarda.