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LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE DI …

1 LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO Premessa Il processo del lavoro caratterizzato dall obbligo per il giudice di tentare al-la udienza di discussione la CONCILIAZIONE e ci anche quando sono falliti i tentativi di CONCILIAZIONE stragiudiziale e persino il tentativo di CONCILIAZIONE ex art. 410 Nel rapporti di lavoro infatti la CONCILIAZIONE , sia essa giudiziale sia essa stra-giudiziale, si ritiene la modalit ottimale di risoluzione dei conflitti sia nell interesse delle parti ad un celere giudizio sia nella prospettiva della de-flazione delle cause. Per una serie di motivi lo strumento del tentativo obbligatorio di concilia-zione, introdotto dalla legge 108/90, non ha per dato i risultati sperati in termini deflattivi del contenzioso lavoristico e, anzi, stato foriero di con-tenzioso per es. sulla procedibilit della domanda (art.)

5 contratto collettivo derogabili e tutte le condizioni di miglior favore pattuite nei contratti individuali. Per es. la retribuzione pattuita in sede individuale in misura superiore alle

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1 1 LA CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO Premessa Il processo del lavoro caratterizzato dall obbligo per il giudice di tentare al-la udienza di discussione la CONCILIAZIONE e ci anche quando sono falliti i tentativi di CONCILIAZIONE stragiudiziale e persino il tentativo di CONCILIAZIONE ex art. 410 Nel rapporti di lavoro infatti la CONCILIAZIONE , sia essa giudiziale sia essa stra-giudiziale, si ritiene la modalit ottimale di risoluzione dei conflitti sia nell interesse delle parti ad un celere giudizio sia nella prospettiva della de-flazione delle cause. Per una serie di motivi lo strumento del tentativo obbligatorio di concilia-zione, introdotto dalla legge 108/90, non ha per dato i risultati sperati in termini deflattivi del contenzioso lavoristico e, anzi, stato foriero di con-tenzioso per es. sulla procedibilit della domanda (art.)

2 412 bis. ) e co-munque stato vissuto per lo pi come un inutile ostacolo burocratico alla celere risoluzione giudiziale del conflitto. Per farla breve sono i giudici del lavoro in realt a dovere sostenere l onere essenziale della CONCILIAZIONE NELLE cause di lavoro. Nel frattempo anche nei campi del diritto civile (e penale) si affermata la tendenza a cercare soluzioni alternative al processo per la risoluzione dei con-flitti con evidente finalit deflattiva. In tale contesto viene in rilievo il Decreto Legislativo n. 28 del che ha introdotto lo strumento della mediazione che permette alle parti in lite di raggiungere un accordo in modo rapido, economico e riservato con l ausilio del mediatore (terzo imparziale) in grado di facilitare ai contendenti il rag-giungimento di una soluzione condivisa, senza decidere il merito della con-troversia.

3 2 Gli avvocati sono cos obbligati a informare il cliente della possibilit di e-sperire la mediazione, mentre i giudici potranno sempre valutare l opportunit di invitare le parti a tentare di risolvere la lite dinanzi al mediatore. Il tentativo di mediazione obbligatorio ( cio condizione di procedibilit del giudizio) solo per alcune CONTROVERSIE , tassativamente indicate dall art. 5 del D. Lgs. 28/2010 come quelle in materia di condominio, successione ere-ditaria, locazioni, mentre per tutte le altre materie sussiste solo una facolt di adire l organo di mediazione. Limite di carattere processuale al tentativo di mediazione, pur NELLE materie in cui esso obbligatorio, rappresentato da alcune tipologie di procedi-menti come i procedimenti possessori o di ingiunzione. Infine il limite generale che impedisce l accesso all istituto in esame dato dalla indisponibilit del diritto controverso.

4 Sia gli enti pubblici che gli enti privati potranno gestire stragiudizialmente le CONTROVERSIE purch iscritti ad un apposto registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Con riferimento alla materia del lavoro non previsto l ausilio paragiudizia-rio del mediatore e viene invece in rilievo il Collegato Lavoro alla manovra finanziaria 2010 (Disegno di Legge n. 1167 B) ancora in fase di esame par-lamentare dopo che il Presidente della Repubblica ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione della legge, ravvisando alcune criticit NELLE norme ivi contenute. Il Collegato Lavoro - in controtendenza rispetto alle linee-guida che hanno indirizzato l azione del legislatore con il cit. D. Lgs. n. 28/2010 - abolisce l obbligatoriet del tentativo di CONCILIAZIONE nel settore laburistico, in cui, stante la preminente rilevanza del dato economico, sarebbe in potenza pi fa-cile pervenire ad accordi.

5 3 Ci detto, l intento della relazione quello di illustrare gli strumenti concilia-tivi a disposizione per le CONTROVERSIE di lavoro con alcuni cenni agli inter-venti del Collegato Lavoro ** SOMMARIO A LA CONCILIAZIONE NEGOZIALE: art. 2113 cod. civ. B CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA E SINDACALE -- 1) Il tentativo di CONCILIAZIONE ex art. 410 nel settore privato -- 2) La CONCILIAZIONE sindacale (art. 411 co. 3 ) -- 3) Il TOC nel settore pubblico -- 4) Il Collegato Lavoro (cenni) -- 5) la cd. CONCILIAZIONE monocratica (cenni) -- 6) ulteriori tentativi di CONCILIAZIONE (cenni) C - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE -- 1) Struttura ed effetti della CONCILIAZIONE giudiziale -- 1 bis) Il tentativo di CONCILIAZIONE giudiziale nel Collegato Lavoro -- 2) Aspetti fiscali della CONCILIAZIONE (cenni) -- 3) Tentativo di CONCILIAZIONE giudiziale e spese di giudizio -- 4) La CONCILIAZIONE giudiziale e le sue tecniche D) ARBITRATO E CONCILIAZIONE NEL COLLEGATO LAVORO -- 1) L arbitrato in generale -- 2) Arbitrato durante la procedura di CONCILIAZIONE avviata presso la Com-missione di CONCILIAZIONE della DPL -- 3) Altre modalit di CONCILIAZIONE e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva (art.

6 412 ter ): arbitrato e CONCILIAZIONE in sede sindacale -- 4) Altre modalit di CONCILIAZIONE (art. 412 quater ) -- 5) Lavoro pubblico -- 6) La clausola compromissoria pattuita dalle parti del rapporto di lavoro 4 -A- La CONCILIAZIONE negoziale: art. 2113 cod. civ. Ai sensi dell art. 2113 primo comma non sono valide le rinunce e transa-zioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, tranne che non siano conte-nute nei verbali di CONCILIAZIONE amministrativa, sindacale o giudiziale cio realizzate NELLE forme (tassativamente) previste dagli artt. 185, 410 e 411 , che si riferiscono agli atti dispositivi avvenuti davanti al giudice, alla DPL o secondo le modalit previste dalla contrattazione collettiva e ritenute idonee a tutelare adeguatamente i diritti del lavoratore. Ci dimostra che nel sistema delle tutele del lavoratore non esiste una preclu-sione assoluta per la disponibilit dei diritti, ma piuttosto la necessit che il lavoratore sia posto in condizione di decidere consapevolmente e liberamente sui propri diritti, anche su quelli derivanti da norme inderogabili.

7 L impugnazione delle rinunce e transazioni invalide, nel senso dell annullabilit , deve essere proposta per iscritto a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se queste sono successive alla cessazione. Se la rinuncia o transazione (invalida) non impugnata per tempo allora di-venta definitiva. In linea generale Cass. 12 febbraio 2004 n. 2734 ha stabilito che diritti indi-sponibili del lavoratore non devono ritenersi solo quelli di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali delle persone atteso che la ratio dell art. 2113 cod. civ. consiste nella tutela del lavoratore quale parte pi debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo espressa previsione contraria.

8 Fuori dal campo di applicazione dell art. 2113 cod. civ. si pongono i diritti li-beramente disponibili e cio quei diritti che nascono da norme di legge o di 5 contratto collettivo derogabili e tutte le condizioni di miglior favore pattuite nei contratti individuali. Per es. la retribuzione pattuita in sede individuale in misura superiore alle previsioni del CCNL applicabile potr , col consenso delle parti (art. 1372 cod. civ.), essere ridotta o rinunziata dal lavoratore senza possibilit di futuri pen-timenti (sul superminimo e sulla sua totale disponibilit cfr. Cass. n. 5655/1985). L annullamento ex art. 2113 un rimedio che si aggiunge e non si sosti-tuisce ai normali mezzi di impugnazione dei contratti e atti unilaterali e, quindi, nei confronti di eventuali vizi dei negozi transattivi (per es. vizi del consenso, indeterminatezza dell oggetto, simulazione, errore di fatto ecc.)

9 Re-stano esperibili le ordinarie azioni di nullit e quelle di annullamento. Sul piano generale i presupposti sostanziali per la valida conclusione di tran-sazioni e rinunce sono ravvisabili NELLE reciproche concessioni fatte per pre-venire o estinguere la lite (transazione) e nel consapevole e deliberato abban-dono da parte di un soggetto di un diritto (rinuncia). In entrambi i casi occorre che ricorra il requisito essenziale dell esatta deter-minazione o determinabilit dell oggetto della rinuncia o della transazione (Cass., , n. 10963). ** -B- CONCILIAZIONE amministrativa e sindacale 1) Il tentativo di CONCILIAZIONE ex art. 410 nel settore privato Prima di procedere in sede giudiziale, in relazione ad uno dei rapporto previsti dall art. 409 (sia dal lavoratore che dal datore di lavoro), a pena di im-procedibilit , necessario esperire il tentativo obbligatorio di CONCILIAZIONE in sede amministrativa presso la competente commissione di CONCILIAZIONE (art.

10 410 ). 6 La questione di costituzionalit del tentativo obbligatorio di CONCILIAZIONE stata dichiarata manifestamente infondata dalla sentenza della Corte Cost. n. 276. Il contenuto dell istanza va desunto sulla base del collegamento tra il primo ed il secondo comma dell art. 410 L istanza di CONCILIAZIONE deve contenere gli elementi formali della domanda giurisdizionale e, pertanto, deve indicare l azione che la parte intende propor-re ed il diritto invocato, nonch identificare lavoratore e datore di lavoro quali parti del futuro giudizio, di modo che il giudice del successivo giudizio potr verificare se i soggetti e l oggetto del TOC corrispondano a quelli del giudi-zio. L istanza di CONCILIAZIONE va presentata da chi intende proporre il giudizio (direttamente o tramite associazione sindacale) innanzi alla Commissione di CONCILIAZIONE che poi provvede a convocare le parti.


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