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La giurisprudenza di legittimità sul D.P.R. 115/2002 ...

La giurisprudenza di legittimit sul 115/2002 : problemi vecchi e nuovi (Relazione per l'incontro di studio in Genova, gioved 13 dicembre 2007. Consiglio Superiore della Magistratura Formazione Decentrata di Genova). di Antonio De Nicolo, Consigliere della Corte d'Appello di Trieste SOMMARIO. 1. Premesse generali .. 1. 2. Gli interventi delle Sezioni Unite .. 4. 3. I punti in diritto (quasi) fermi .. 6. 4. Le questioni in diritto ancora controverse .. 14. 5. Problemi in ordine alla liquidazione dei compensi: spunti di discussione .. 22. 6. Questioni sulle altre tipologie di spese processuali .. 28. 1. Premesse generali Ancora oggi, a ben oltre cinque anni dal 1.

La giurisprudenza di legittimità sul D.P.R. 115/2002: problemi vecchi e nuovi (Relazione per l’incontro di studio in Genova, giovedì 13 dicembre 2007

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1 La giurisprudenza di legittimit sul 115/2002 : problemi vecchi e nuovi (Relazione per l'incontro di studio in Genova, gioved 13 dicembre 2007. Consiglio Superiore della Magistratura Formazione Decentrata di Genova). di Antonio De Nicolo, Consigliere della Corte d'Appello di Trieste SOMMARIO. 1. Premesse generali .. 1. 2. Gli interventi delle Sezioni Unite .. 4. 3. I punti in diritto (quasi) fermi .. 6. 4. Le questioni in diritto ancora controverse .. 14. 5. Problemi in ordine alla liquidazione dei compensi: spunti di discussione .. 22. 6. Questioni sulle altre tipologie di spese processuali .. 28. 1. Premesse generali Ancora oggi, a ben oltre cinque anni dal 1.

2 , data di entrata in vigore del 115/2002 (d'ora in poi ), si registra frequentemente nei giudici penali che s'accostano al medesimo un atteggiamento mentale a mezza strada fra indifferenza e insofferenza: indifferenza perch il capitolo delle spese di giustizia sembra offrire ben poco spazio alle valutazioni propriamente giuridiche; insofferenza perch il tempo impiegato a valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ad esaminare parcelle di avvocati od a liquidare note spese di difensori e di ausiliari del giudice appare ai loro occhi come uno sperpero di tempo, sottratto ai tanti, e troppo spesso urgenti, adempimenti d'ufficio.

3 A contrastare l'indifferenza, motivata con la constatazione che si tratterebbe di problematiche aventi ben poco di giuridico, varranno due dati obiettivi. Il primo: se si consulta il sito Italgiureweb della Corte di Cassazione, si pu verificare che il ha dato luogo ad un'imponente fioritura di massime, pari ad oltre 230 alla data della presente relazione undici delle quali da parte delle Sezioni Unite, intervenute finora con sei distinte decisioni -. Il secondo dato: se si consulta il sito informatico della Corte Costituzionale, si pu verificare che le disposizioni del sono state oggetto di scrutinio del Giudice delle leggi nel considerevole numero di 36 decisioni (sentenze od ordinanze) alla data della presente relazione, cui deve aggiungersi un numero ancora maggiore di questioni relative al medesimo ancora pendenti.

4 A contrastare l'insofferenza, motivata con la constatazione che si tratterebbe di un'inutile perdita di tempo, varr un eloquente dato normativo: se si legge l'art. 172 , ci si avvede che i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarit delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilit amministrativa (norma sulla quale, per fortuna, fino ad oggi non si registra alcuna pronuncia edita n da parte della Corte di Cassazione, sia civile che penale, n da parte del Consiglio di Stato n da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali n , infine, da parte della Corte dei Conti).

5 Stiamo parlando, insomma, di un corpus normativo complesso, il quale offre all'interprete numerosi problemi non solo pratici ma anche squisitamente giuridici, e che richiama perentoriamente al magistrato la responsabilit cui si espone in caso di irregolarit od errori produttivi di danno per l'Erario: gi questo dovrebbe bastare per inserire a buon diritto l'attivit d'applicazione del fra i capitoli ordinari del lavoro del giudice al pari della gestione dell'udienza, dello studio dei fascicoli e della redazione delle sentenze cui dedicarsi con impegno e senza quella sciatteria insita nelle laconiche parolette visto, si liquidi , che ancora oggi capita di vedere in calce a svariate richieste di liquidazione, senza che si capisca da quale Ufficio giudiziario promanino, quale sia il nome ed il cognome del magistrato (o dei magistrati) che abbia (abbiano).

6 Deliberato il provvedimento, quali siano le valutazioni in base alle quali sia stata adottata quella decisione. E' opportuno ricordare, nell'analisi generale delle norme oggetto della nostra riflessione, che il 115/2002 non innova la disciplina preesistente in materia di spese di giustizia, ma la organizza in , in conformit alla delega di cui all'art. 7 della Legge n. 50, come modificato dall'art. 1 VI c. Legge n. 340. La delega imponeva al legislatore del di coordinare ed armonizzare la legislazione previgente, apportandovi le sole innovazioni necessarie per assicurare coerenza logica e sistematica alla normativa da riordinare (in tal senso, per approfondimenti, cfr.)

7 Corte Cost. sent. n. 174/2005, n. 53/2005 e n. 212/2003 - la quale ultima ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione della delega, gli artt. 237, 238 e 299 del nella parte in cui hanno modificato le regole della competenza sulla conversione delle pene pecuniarie in caso d'insolvibilit del condannato ed hanno abrogato l'art. 660. : come tali, modifiche sostanziali non necessitate dall'esigenza dell'armonizzazione - ). Pertanto il , il quale raccoglie sia le norme di legge (che da sole costituiscono il 113/2002) sia le norma regolamentari (che da sole costituiscono il 114/2002), non di regola autonoma fonte di diritto rispetto alle leggi ed ai regolamenti di cui recepisce le norme rispettivamente primarie e secondarie: in particolare, non lo.

8 N rispetto alla L. 217/1990, istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, n rispetto alla L. 134/2001, che ha significativamente modificato la prima. Vanno ricordate, ancora, le norme di legge che hanno interpolato il successivamente alla sua entrata in vigore: e cio la L. n. 25 (che ha ampliato la platea dei difensori nominabili dall'ammesso al patrocinio, dei sostituti dei difensori, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici), il n. 115 convertito con modificazioni nella la L. n. 168 (che ha modificato, fra l'altro, le norme sulla restituzione dei beni sequestrati e sulla revoca dell'ammissione al patrocinio). E non vanno dimenticati i testi di legge comunque incidenti su di esso, come la L.

9 N. 311 ( Legge Finanziaria 2005 , la quale ha abolito il previo parere del Consiglio 2. dell'Ordine in merito alle liquidazioni delle parcelle dei difensori ed intervenuta sulla disciplina dei veicoli in sequestro) e la L. n. 248 (Legge di conversione del n. 223, Decreto Bersani , la quale ha ripristinato la regola della liquidazione giudiziale sulla base della tariffa professionale, regola che pareva abrogata dall'eliminazione dei minimi tariffari). N possibile fare a meno di citare gli interventi di rango subprimario successivi al ed incidenti su di esso, ed in particolare il n. 127 (e cio . l'approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense dd.)

10 Contenente la determinazione degli onorari, diritti e indennit degli avvocati attualmente vigente), il (sul procedimento di alienazione dei veicoli in sequestro, in attuazione dei commi da 312 a 320 dell'art. 1 L. 311/2004), il decreto interministeriale dd. (pubblicato in , il quale ha aggiornato il limite di reddito fissato per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato, pari attualmente ad Euro ,84), ed infine il n. 265 (sulle indennit spettanti ai custodi dei beni sottoposti a sequestro). Per completare la rassegna delle fonti normative incidenti sul corpus in esame, val la pena di citare quella che (finora) l'ultima censura d'incostituzionalit : essa ha riguardato l'art.