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La procedura della contrattazione decentrata integrativa

La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali Marzo 2013. Aran INDICE. 1. Introduzione .. 2. 2. Le fasi della 3. 3. Nomina delegazione di parte 3. 4. Direttive dell'Organo politico .. 6. 5. Prima convocazione per l'avvio del negoziato .. 7. 6. Svolgimento delle trattative .. 9. 7. Firma dell' ipotesi di accordo decentrato integrativo .. 10. 8. Verifica della compatibilit degli oneri finanziari .. 11. 9. Esame dell'organo di direzione 13. 10. Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo .. 16. 11. Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva .. 19. La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 1. Aran 1. Introduzione Il presente documento intende offrire gli enti una guida operativa per la procedura di contrattazione decentrata integrativa , dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando, sia pure sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative.

Firma dell’Ipotesi di contratto decentrato integrativo Verifica della compatibilità degli ... della contrattazione collettiva nazionale (cosiddetto “danno da ... (sia di legge che di contratto collettivo) previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, tale ...

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  Nazionale, Contratto, Collettivo, Ipotesi, Contratto collettivo di, Ipotesi di contratto

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1 La procedura della contrattazione decentrata integrativa Comparto Regioni e Autonomie locali Marzo 2013. Aran INDICE. 1. Introduzione .. 2. 2. Le fasi della 3. 3. Nomina delegazione di parte 3. 4. Direttive dell'Organo politico .. 6. 5. Prima convocazione per l'avvio del negoziato .. 7. 6. Svolgimento delle trattative .. 9. 7. Firma dell' ipotesi di accordo decentrato integrativo .. 10. 8. Verifica della compatibilit degli oneri finanziari .. 11. 9. Esame dell'organo di direzione 13. 10. Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo .. 16. 11. Adempimenti successivi alla sottoscrizione definitiva .. 19. La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 1. Aran 1. Introduzione Il presente documento intende offrire gli enti una guida operativa per la procedura di contrattazione decentrata integrativa , dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando, sia pure sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative.

2 La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 2. Aran 2. Le fasi della procedura La procedura per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, cos come disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale e dai recenti interventi del legislatore, ordinariamente si articola nelle fasi sotto riportate: Prima convocazione Nomina delegazione Direttive dell'organo per l'avvio del di parte pubblica politico negoziato Verifica della Firma dell' ipotesi di Svolgimento delle compatibilit degli contratto decentrato trattative oneri finanziari integrativo Sottoscrizione Adempimenti Esame dell'organo di definitiva del successivi alla direzione politica contratto decentrato sottoscrizione integrativo definitiva 3. Nomina delegazione di parte pubblica Nel rispetto della distinzione tra attivit di indirizzo politico- Individuazione amministrativo (attribuita esclusivamente agli organi di governo soggetti che politico dell'ente) ed attivit di gestione (riservata solo alla compongono la delegazione di dirigenza), l'ente individua, secondo le regole previste nei propri parte pubblica ordinamenti, i soggetti che compongono la delegazione di parte pubblica, che, come stabilito al comma 1, dell'art.

3 10 del CCNL. La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 3. Aran 1/4/1999, composta dai dirigenti e, negli enti privi di dirigenza, dai responsabili degli uffici o dei servizi. 1. La funzione di presidente pu essere affidata al dirigente del Il Presidente personale o al direttore generale, se presente nell'ente, o anche al segretario comunale o provinciale. Non pu essere assunta da un soggetto politico (sindaco o assessore) o essere conferita ad un esperto esterno (collaboratore o consulente). Gli altri componenti della delegazione di parte pubblica sono scelti in Gli altri ragione della loro competenza ed esperienza, maturate in ambiti di componenti sicuro interesse per la contrattazione (ad esempio, dirigenti delle risorse finanziarie, dirigenti del settore legale, dirigenti esperti in organizzazione ecc.). Gli enti si possono avvalere dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa , come previsto all'art.

4 46, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. Il presidente della delegazione trattante, che rappresenta l'ente ed Ruolo del esprime l'indirizzo unitario della delegazione, conduce Presidente personalmente la trattativa in tutte le sue fasi e stipula l' ipotesi di 1. Art. 10, comma 1, CCNL : Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa , fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.. Relativamente alla contrattazione decentrata di livello territoriale, si riporta anche il testo dell'art. CCNL , come sostituito dall' CCNL : 1. Il testo dell'art. 6 del CCNL dell' sostituito dal seguente: 1. Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unit , la contrattazione collettiva decentrata integrativa pu svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto ; l'iniziativa pu essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa .

5 2. I protocolli devono precisare: a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;. b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonch forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;. c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilit degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;. d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti: a) le modalit di formulazione degli atti di indirizzo.

6 B) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata , che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;. c) le modalit organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;. d) le modalit di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente. 4. La disciplina del presente articolo pu essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.. La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 4. Aran contratto integrativo; rientra nella responsabilit del Presidente anche la formalizzazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, ai fini del controllo di compatibilit economico- finanziaria da parte del soggetto a ci competente e dell'autorizzazione dell'organo di direzione politica alla firma definitiva.

7 Il presidente sottoscrive, infine, al termine dell'intero iter procedurale previsto, il contratto integrativo definitivo. Gli altri componenti della delegazione pubblica forniscono un Ruolo degli altri supporto tecnico alla delegazione, sulla base delle proprie specifiche componenti competenze e delle esperienze professionali. Nel corso del negoziato, opportuno che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica non intervengano in maniera autonoma e scoordinata. La delegazione, infatti, deve seguire una precisa linea di comportamento, concordata preventivamente e rappresentata all'esterno, formalmente ed espressamente, dal solo presidente. Sar quest'ultimo, ove necessario, a chiedere al componente della propria delegazione di intervenire per chiarire o illustrare aspetti tecnici di una materia di interesse datoriale o del testo negoziale presentato al sindacato, come per esempio, il profilo finanziario.

8 Non richiesta la firma di tutti i componenti della delegazione Chi firma il trattante n per l' ipotesi di accordo n per la sottoscrizione contratto definitiva. Tale adempimento spetta comunque al presidente, che si assume una specifica responsabilit in materia. I soggetti che compongono la delegazione datoriale devono porre una particolare attenzione al rispetto dei vincoli sulla contrattazione integrativa (in ordine alle materie negoziabili e ai connessi profili finanziari), sia nelle fasi antecedenti la trattativa (ad esempio, costituzione del fondo) sia e soprattutto nel corso della stessa, nel confronto con i soggetti sindacali. Su di essi incombe, infatti, una specifica responsabilit amministrativa, per eventuali danni arrecati all'ente a seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi ai vincoli di legge o a quelli derivanti dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale (cosiddetto danno da contrattazione integrativa ).

9 Tale responsabilit riguarda anche gli altri soggetti che, a vario La responsabilit . titolo, intervengono nella procedura di contrattazione (organo di per danno da controllo che verifica il rispetto delle compatibilit economico contratto collettivo finanziarie; organo di direzione politica che definisce le direttive ed integrativo! autorizza la sottoscrizione definitiva). La procedura della contrattazione decentrata integrativa Pag. 5. Aran Si tratta, infatti, di coloro ai quali comunque pu ricondursi la concreta formazione di quelle scelte che si sono tradotte in clausole contrattuali successivamente dichiarate nulle o, comunque, ritenute fonte di danno erariale. Tenuto conto del divieto di non applicazione delle clausole difformi dai limiti nazionali (sia di legge che di contratto collettivo ) previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, tale responsabilit pu estendersi anche ai dirigenti specificamente preposti al settore dell'amministrazione e gestione del personale, nonch agli altri dirigenti che siano titolari di poteri di gestione del personale secondo il modello organizzativo dell'ente 2.

10 4. Direttive dell'Organo politico Spetta al competente organo di direzione politica (giunta o altro Chi d le analogo organo, in relazione alla tipologia degli enti del comparto), direttive necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario. Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi Contenuto delle ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di direttive governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione previsti dagli ordinamenti degli altri enti del Comparto. Indicazioni ulteriori possono utilmente riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio. Per una efficace azione contrattuale, le direttive devono essere Evitare chiare e puntuali, precisando gli obiettivi e le priorit che l'ente prescrizioni intende conseguire, evitandosi, tuttavia prescrizioni specifiche e troppo specifiche ed analitiche 2.


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