Transcription of LA RENDITA CONTRIBUTIVA … ED ALTRO
1 LA RENDITA CONTRIBUTIVA .. ED ALTRO di Vittorio Coen - Segretario della Fiarc Provinciale di Modena L enasarco ha introdotto delle novit importanti nel nuovo Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2010 n. 95, in attesa di placet ministeriale. La mia analisi si soffermer in modo particolare sulla RENDITA CONTRIBUTIVA , seguir un cenno sulla contribuzione volontaria e concluder con una precisazione che ritengo importante, a proposito della pensione anticipata prevista nel Regolamento del 2004. Mi corre l obbligo avvertire che queste, come per le altre novit contenute nel testo regolamentare, necessitano di ulteriori precisazioni e di circolari esplicative. RENDITA - L art.
2 16 che ha previsto per la prima volta una RENDITA CONTRIBUTIVA , cosi recita: Gli iscritti alla Fondazione a far data dell entrata in vigore del presente Regolamento che abbiano 65 anni compiuti d et e almeno cinque anni di anzianit CONTRIBUTIVA possono chiedere, a decorrere dall anno 2020, l erogazione di una RENDITA reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all art. 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90. opportuno chiarire innanzitutto che per quota 90 si intende, ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, che necessario sommare l et anagrafica e l anzianit CONTRIBUTIVA maturata (es. 65 anni compiuti + 25 anzianit CONTRIBUTIVA maturata = 90).
3 Si tratta di una RENDITA pensionistica reversibile (cio trasmissibile ai congiunti) calcolata sui contributi versati e viene erogata a queste condizioni: al raggiungimento dell et minima prevista (65 anni di et , almeno per ora); facendo valere un anzianit CONTRIBUTIVA minima di almeno 5 anni; non prima del 2020. Prosecuzione volontaria Novit anche per il versamento dei contributi volontari che ora subordinata al possesso di un anzianit CONTRIBUTIVA obbligatoria pari almeno a 5 anni (prima erano 7 anni) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell attivit . Pu essere importante in questa sede aggiungere che il nuovo Regolamento (art. 15, c. 2.) consente agli agenti che hanno da tempo cessato l attivit e terminato la contribuzione volontaria (almeno 20 anni) di riprendere il versamento di contributi previdenziali (volontari) per raggiungere la quota minima necessaria per beneficiare dei trattamenti pensionistici previsti.
4 La domanda va presentata entro il termine di 3 anni dall entrata in vigore del Regolamento. In conclusione pu essere utile rammentare agli agenti di commercio che abbiano beneficiato della pensione anticipata con le riduzioni allora previste dal precedente Regolamento del 2004, i quali avendo compiuto i 65 anni, possono riprendere l attivit di agenzia e la contribuzione obbligatoria, senza alcun pregiudizio per la pensione gi in essere.