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LA RESPONSABILITA’ CIVILE, AMMINISTRATIVO …

la responsabilita CIVILE, AMMINISTRATIVO -CONTABILE E penale DEI PUBBLICI DIPENDENTI. di Vito TenoreConsigliere della Corte dei ContiProfessore presso la SNA (*)(*) Lo scritto uno stralcio del volume TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, ed EPC, 2015, cheverr presentato il 25 novembre ore presso la Scuola Nazionale dell Amministrazione di : 1. Le cinque responsabilit del pubblico dipendente: profili generali. 2. Laresponsabilit civile della (extracontrattuale, contrattuale e precontrattuale) e dei suoidipendenti: profili generali e fonti normative. La responsabilit da contatto sociale . Laresponsabilit extracontrattuale della La solidariet passiva tra e suoi dipendenti e i limiti alprincipio: l occasionalit necessaria con i compiti d istituto e la cesura del rapporto organico. - 3. La responsabilit AMMINISTRATIVO -contabile del pubblico dipendente: fonti normative ( 1994 ), profili generali e distinzione tra illecito AMMINISTRATIVO e illecito contabile.

LA RESPONSABILITA’ CIVILE, AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PENALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI. di Vito Tenore Consigliere della Corte dei Conti Professore presso la SNA (*)

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1 la responsabilita CIVILE, AMMINISTRATIVO -CONTABILE E penale DEI PUBBLICI DIPENDENTI. di Vito TenoreConsigliere della Corte dei ContiProfessore presso la SNA (*)(*) Lo scritto uno stralcio del volume TENORE, Il Manuale del pubblico impiego privatizzato, ed EPC, 2015, cheverr presentato il 25 novembre ore presso la Scuola Nazionale dell Amministrazione di : 1. Le cinque responsabilit del pubblico dipendente: profili generali. 2. Laresponsabilit civile della (extracontrattuale, contrattuale e precontrattuale) e dei suoidipendenti: profili generali e fonti normative. La responsabilit da contatto sociale . Laresponsabilit extracontrattuale della La solidariet passiva tra e suoi dipendenti e i limiti alprincipio: l occasionalit necessaria con i compiti d istituto e la cesura del rapporto organico. - 3. La responsabilit AMMINISTRATIVO -contabile del pubblico dipendente: fonti normative ( 1994 ), profili generali e distinzione tra illecito AMMINISTRATIVO e illecito contabile.

2 Portata della giurisdizione contabile (su dipendenti di enti pubblici economici e di societ apartecipazione pubblica). L autore del danno e il rapporto di impiego o di servizio con la La non responsabilit degli organi politici in buona fede. La condotta dannosa: attiva edomissiva, vincolata e discrezionale. Il concorso di persone nella causazione del imputazione dell addebito e il beneficium excussionis. cinque responsabilit del pubblico dipendente: profili generali. Il pubblico dipendente nell esercizio delle proprie funzioni, pu astrattamente incorrere incinque fondamentali responsabilit 1: quella civile (se arreca danni a terzi, intranei o estraneiall amministrazione, o alla stessa ), penale (se delinque), AMMINISTRATIVO -contabile (se arreca undanno erariale alla ), disciplinare (se viola obblighi previsti dal , da legge o dal codice dicomportamento novellato dalla l. del 2012) e dirigenziale (per il solo personale dirigenzialeche non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell organopolitico).

3 La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha ex novo regolamentato sia laresponsabilit disciplinare ( , seg., marzo 2001 ), devolvendo allacontrattazione collettiva la materia, sia la responsabilit dirigenziale ( , cit.),mentre non ha innovato la previgente disciplina sulle tre restanti responsabilit , ovvero quellacivile, penale ed AMMINISTRATIVO -contabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativadisciplina legislativa di settore ad opera dell , , Sul tema v. TENORE, PALAMARA, MARZOCCHI BURATTI, Le cinque responsabilit del pubblico dipendente,Milano, Recita l , , del 2001: Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplinaattualmente vigente in materia di responsabilit civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delleamministrazioni pubbliche .1 Nei Capitoli VI e X vengono puntualmente analizzate la responsabilit disciplinare e quelladirigenziale.

4 In questa sede vanno dunque trattate le restanti tre responsabilit , ovvero quella CIVILE, quella AMMINISTRATIVO -contabile e quella premettere che tali cinque responsabilit non sono tra loro incompatibili o alternative,in quanto spesso la medesima condotta illecita viola diversi precetti legislativi o contrattuali,originando concorrenti reazioni ad opera dell ordinamento: si pensi al caso di un dipendente cheaccetti tangenti per aggiudicare una gara ad una ditta amica : tale comportamento configura unreato (corruzione, ), un illecito civile verso le imprese partecipanti non vincitricidanneggiate ( ), un illecito AMMINISTRATIVO -contabile (danno erariale da tangente e dannoall immagine della ), un illecito disciplinare ( , , e , , del 1994-1998 come dagli e 13 del 1998-2001). Si pensi ancora aldipendente che dopo aver timbrato il badge di ingresso, si allontana dall ufficio per ore per motivipersonali: oltre ai risvolti penali (truffa ai danni dello Stato) e disciplinari, si configura anche unillecito AMMINISTRATIVO -contabile (danno da erogazione di retribuzione da parte della senzafruire di controprestazione).

5 Al contrario, talune condotte, che assumono valenza di illecito penale potrebbero non avererilevanza civile o disciplinare e viceversa, in quanto i presupposti di ciascun illecito non sonosempre coincidenti: si pensi alla commissione di un illecito civile che non assuma valenza penale inassenza di dolo, oppure alla commissione di un reato che non abbia per arrecato alcun dannopatrimoniale a terzi o alla ordinamento appresta alcune norme volte a regolamentare, sul piano meramenteprocedurale-temporale, il concorso di tali concorrenti reazioni ordinamentali che tuttavia, ingenerale, sono tra loro autonome e seguono distinti binari: si pensi all effetto sospensivo sulprocedimento disciplinare derivante dall azione penale (v. ), agli effetti del giudicato penalein sede disciplinare, civile o amministrativa ( ), al possibile ingiusto cumulo dicondanne risarcitorie in sede civile e AMMINISTRATIVO -contabile (censurabile in sede di opposizioneall esecuzione ex ).

6 2. La responsabilit civile della (extracontrattuale, contrattuale e precontrattuale) e deisuoi dipendenti: profili generali e fonti normative. L amministrazione pubblica ed il proprio personale possono pacificamente incorrere, al paridi altri soggetti giuridici, nelle ordinarie forme di responsabilit civile. La responsabilit civile viene comunemente intesa come quella forma di responsabilit (distinta da quella penale , AMMINISTRATIVO -contabile, disciplinare e dirigenziale) che si traduce neldovere di risarcire il danno arrecato per la lesione della sfera giuridica di un altro piano normativo, giurisprudenziale e dottrinale, sono state operate delle fondamentalidistinzioni all interno del genus responsabilit civile , ripartendo in primo luogo quest ultimanella nota triade responsabilit extracontrattuale , responsabilit contrattuale e responsabilit precontrattuale : la prima, spesso definita responsabilit aquiliana, individua la produzione, dolosao colposa, di un danno ingiusto ad altri, senza violazione di una preesistente obbligazione, ma fruttodella mera inosservanza del generale dovere del neminem laedere (obbligo generico nei confrontidei consociati), e che obbliga a risarcire il danno ex seg.

7 ; la responsabilit contrattualesi configura invece come inadempimento di una preesistente obbligazione tra le parti (obbligospecifico nei confronti del creditore), che comporta l applicazione delle regole dettate dagli Per tale responsabilit si ritiene che debba rispondere, la sola e non anche il dipendentepubblico (che potrebbe rispondere per a titolo extracontrattuale del danno arrecato al terzocreditore)3; la responsabilit precontrattuale, applicabile anch essa alla sola contraente (e nonal singolo dipendente)4, individua infine le ipotesi di violazione del dovere di non ledere l altruilibert negoziale, ovvero delle norme che regolano la fase delle trattative negoziali la cuiinosservanza si traduca in un danno per la controparte vanamente impegnatasi nella negoziazione,da risarcire ai sensi degli e 1338 anche davanti al giudice AMMINISTRATIVO nelle materiead esse forme di responsabilit possono tra loro concorrere quando coesistono i presuppostidell inadempimento e dell illecito civile7, ovvero la lesione dell interesse creditorio e di interessiprotetti dalla vita di relazione: si pensi al caso di un evento mortale in una struttura sanitaria3 Sulla responsabilit contrattuale della v.

8 D ARPE, La responsabilit contrattuale della , in VIOLA, I dannicagionati dallo Stato, dalla pubblica amministrazione e dal fisco, Halley, 2008, 329; FRACCHIA, Osservazioni intema di responsabilit del dipendente pubblico e attivit contrattuale (nota a Cass., sez. II, 6 febbraio 1999 n. 1045), inForo it., 1999, I, 1194 e MORBIDELLI, Della responsabilit contrattuale (e di quella provvedimentale ) deidirigenti, in , 1999, , 199 ss. Quest ultimo attento studioso richiama diversi autorevoli indirizzi dottrinalitendenti ad escludere, in caso di inadempimento contrattuale della , una responsabilit contrattuale del singolodipendente, in quanto quest ultimo non parte del contratto e, come noto, nella responsabilit contrattuale pu incorrere solo chi parte del rapporto, ovvero la sola Tuttavia il dipendente materiale autore dell inadempimento( in un lavoro, tardiva restituzione di un area) potr essere chiamato a rispondere, in base all ampia portatadell cost.

9 , a titolo extracontrattuale del danno arrecato alla controparte, anche alla luce della ormai acquisita tutelaextracontrattuale ( esterna) del diritto di credito e della possibile concorrenza tra tutela contrattuale edextracontrattuale del terzo deroga a tale generale principio della non responsabilit sul piano contrattuale dei singoli dipendenti, madella sola , il legislatore ha previsto alcune tassative eccezioni: il riferimento all art. 191, 18 agosto , in cui refluito l , 25 febbraio 1995 (riproduttivo, a sua volta, dell analogo previgente , , 2 marzo 1989 ( in l. 24 aprile 1989 ), secondo il quale in tema di assunzione di impegni e dieffettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente daamministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal comma 3della norma, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bens dell'amministratore o del funzionario, i quali rispondonocon il proprio patrimonio, senza che sia esperibile azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.)

10 In sintesi, al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullit del negozio concluso dalla per effetto dellaviolazione delle norme regolatrici della sua formazione, era esperibile nei confronti della suddetta l'azione diarricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilit precontrattuale), si sostituita, relativamenteagli enti locali, la disciplina del n. 66 del 1989 (convertito in legge n. 144 del 1989, riprodotta nell'art. 35 del del 1995), ed oggi dell , del 2000, che ha sancito l interruzione del rapporto di immedesimazioneorganica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti,facendo salva la validit del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato el'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effettodi legge, con la conseguenza che esclusa l'esperibilit dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della ,data la sua natura sussidiaria.


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