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Pag. 2458 n. 21/98 LA riforma DEL commercio . 23/05/1998. La riforma del commercio Decreto Legislativo (DLG) n. 114 del 31 marzo 1998, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/1998. SOMMARIO. Pag. Pag. TITOLO I Principi generali 2459 TITOLO VI Forme speciali di vendita al dettaglio 2469. Art. 1 Oggetto e finalit 2459. Art. 2 Libert di impresa e libera circolazione Art. 16 Spacci interni 2469. delle merci 2460 Art. 17 Apparecchi automatici 2469. Art. 3 Obbligo di vendita 2460 Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione o altri sistemi di comunicazione 2469. del decreto 2460 Art. 19 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 2470. TITOLO II Requisiti per l'esercizio Art. 20 Propaganda a fini commerciali 2470. dell'attivit commerciale 2462 Art. 21 commercio elettronico 2470. Art. 5 Requisiti di accesso all'attivit 2462 TITOLO VII Sanzioni 2471. TITOLO III Esercizio dell'attivit di Art. 22 Sanzioni e revoca 2471.

Pag. 2458 – n. 21/98 23/05/1998 Finanza & Fisco LA RIFORMA DEL COMMERCIO Decreto Legislativo (DLG) n. 114 del 31 marzo 1998, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/1998

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1 Pag. 2458 n. 21/98 LA riforma DEL commercio . 23/05/1998. La riforma del commercio Decreto Legislativo (DLG) n. 114 del 31 marzo 1998, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/1998. SOMMARIO. Pag. Pag. TITOLO I Principi generali 2459 TITOLO VI Forme speciali di vendita al dettaglio 2469. Art. 1 Oggetto e finalit 2459. Art. 2 Libert di impresa e libera circolazione Art. 16 Spacci interni 2469. delle merci 2460 Art. 17 Apparecchi automatici 2469. Art. 3 Obbligo di vendita 2460 Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione o altri sistemi di comunicazione 2469. del decreto 2460 Art. 19 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 2470. TITOLO II Requisiti per l'esercizio Art. 20 Propaganda a fini commerciali 2470. dell'attivit commerciale 2462 Art. 21 commercio elettronico 2470. Art. 5 Requisiti di accesso all'attivit 2462 TITOLO VII Sanzioni 2471. TITOLO III Esercizio dell'attivit di Art. 22 Sanzioni e revoca 2471.

2 Vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa 2463 TITOLO VIII Organismi associativi 2471. Art. 6 Programmazione della rete Art. 23 Centri di assistenza tecnica 2471. distributiva 2463 Art. 24 Interventi per i consorzi e le cooperative Art. 7 Esercizi di vicinato - Medie strutture di garanzia collettiva fidi 2472. di vendita 2464. Art. 8 Medie strutture di vendita 2465 TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali 2472. Art. 9 Grandi strutture di vendita 2465 Art. 25 Disciplina transitoria 2472. Art. 10 Disposizioni particolari 2466 Art. 26 Disposizioni finali 2474. TITOLO IV Orari di vendita 2467 TITOLO X commercio al dettaglio su aree Art. 11 Orario di apertura e di chiusura 2467 pubbliche 2474. Art. 12 Comuni ad economia prevalentemente Art. 27 Definizioni 2474. turistica e citt d'arte 2467 Art. 28 Esercizio dell'attivit 2475. Art. 13 Disposizioni speciali 2467 Art. 29 Sanzioni 2476. Art. 30 Disposizioni transitorie e finali 2477. TITOLO V Offerta di vendita 2468. Art. 14 Pubblicit dei prezzi 2468 TITOLO XI Inadempienza delle regioni 2477.

3 Art. 15 Vendite straordinarie 2468 Art. 31 Intervento sostitutivo 2477. Finanza & Fisco 23/05/1998. LA riforma DEL commercio . n. 21/98 Pag. 2459. Il testo del decreto legislativo per la riforma della disciplina relativa al settore del commercio Decreto Legislativo (DLG) n. 114 del 31 marzo 1998, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/1998. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 istituita ai sensi dell'art. 5 della citata L. n. 59 del 1997;. Visto il parere della Commissione parlamenta- riforma della disciplina relativa al settore del re per le questioni regionali;. commercio , a norma dell'art. 4, comma 4, della Visto il parere della Conferenza unificata, istituita legge 15 marzo 1997, n. 59 ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;. Visto il parere dell'Autorit garante della con- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA correnza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 del- la legge 10 ottobre 1990, n. 287;. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini- Vista la legge 15 marzo 1997, n.

4 59, recante de- stri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;. lega al Governo per il conferimento di funzioni e Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma Ministri e del Ministro dell'industria, del commer- della pubblica amministrazione e per la semplifica- cio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per zione amministrativa; la funzione pubblica e gli affari regionali, del teso- Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, let- ro, del bilancio e della programmazione economica tera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale e di grazia e giustizia;. prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivit economiche ed industriali, in particolare per vedi note a pag. 2478. quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle im- prese operanti nell'industria, nel commercio , nel- EMANA. l'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei ser- il seguente decreto legislativo: vizi alla produzione, al fine di promuovere la com- petitivit delle imprese nel mercato globale e la ra- TITOLO I.

5 Zionalizzazione della rete commerciale, anche in Principi generali relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; Art. 1. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Oggetto e finalit . Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;. Visto il parere della Commissione parlamentare 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le nor- Finanza & Fisco Pag. 2460 n. 21/98 LA riforma DEL commercio . 23/05/1998. me generali sull'esercizio dell'attivit commerciale. 1336 del codice civile, il titolare dell'attivit commer- 2. Le regioni a statuto speciale e le province ciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto del- autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto l'ordine temporale della richiesta. disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attua- vedi note a pag. 2479. zione. 3. La disciplina in materia di commercio perse- gue le seguenti finalit : Art. 4. Definizioni e ambito a) la trasparenza del mercato, la concorren- di applicazione del decreto za, la libert di impresa e la libera circolazione del- le merci; 1.

6 Ai fini del presente decreto si intendono: b) la tutela del consumatore, con partico- a) per commercio all'ingrosso, l'attivit . lare riguardo all'informazione, alla possibilit svolta da chiunque professionalmente acquista di approvvigionamento, al servizio di prossimi- merci in nome e per conto proprio e le rivende ad t , all'assortimento e alla sicurezza dei prodot- altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ti; ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori c) l'efficienza, la modernizzazione e lo svi- in grande. Tale attivit pu assumere la forma di luppo della rete distributiva, nonch l'evoluzione commercio interno, di importazione o di esporta- tecnologica dell'offerta, anche al fine del conteni- zione;. mento dei prezzi; b) per commercio al dettaglio, l'attivit . d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse svolta da chiunque professionalmente acquista tipologie delle strutture distributive e le diverse for- merci in nome e per conto proprio e le rivende, me di vendita, con particolare riguardo al ricono- su aree private in sede fissa o mediante altre for- scimento e alla valorizzazione del ruolo delle pic- me di distribuzione, direttamente al consumatore cole e medie imprese; finale.

7 E) la valorizzazione e la salvaguardia del ser- c) per superficie di vendita di un esercizio vizio commerciale nelle aree urbane, rurali, monta- commerciale, l'area destinata alla vendita, compre- ne, insulari. sa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella desti- Art. 2 nata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, Libert di impresa e libera circolazione uffici e servizi;. delle merci d) per esercizi di vicinato quelli aventi su- perficie di vendita non superiore a 150 mq. nei co- 1. L'attivit commerciale si fonda sul principio muni con popolazione residente inferiore a della libert di iniziativa economica privata ai sensi abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione dell'articolo 41 della Costituzione ed esercitata residente superiore a abitanti;. nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ot- e) per medie strutture di vendita gli esercizi tobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto concorrenza e del mercato.

8 D) e fino a mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a abitanti e a mq. vedi note a pag. 2479 nei comuni con popolazione residente superiore a abitanti;. Art. 3 f) per grandi strutture di vendita gli esercizi Obbligo di vendita aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);. 1. In conformit a quanto stabilito dall'articolo g) per centro commerciale, una media o una Finanza & Fisco 23/05/1998. LA riforma DEL commercio . n. 21/98 Pag. 2461. grande struttura di vendita nella quale pi esercizi com- e) alle vendite di carburanti nonch degli oli merciali sono inseriti in una struttura a destinazione minerali di cui all'articolo 1 del regolamento ap- specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spa- provato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, zi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente e successive modificazioni. Per vendita di carbu- decreto per superficie di vendita di un centro commer- ranti si intende la vendita dei prodotti per uso di ciale si intende quella risultante dalla somma delle su- autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata ne- perfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso pre- gli impianti di distribuzione automatica di cui al- senti; l'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.

9 H) per forme speciali di vendita al dettaglio: 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18. 1) la vendita a favore di dipendenti da par- dicembre 1970, n. 1034, e successive modifica- te di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di zioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. cooperative di consumo, di aderenti a circoli pri- 32;. vati, nonch la vendita nelle scuole, negli ospedali f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'arti- e nelle strutture militari esclusivamente a favore colo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. di coloro che hanno titolo ad accedervi; 443, per la vendita nei locali di produzione o nei lo- 2) la vendita per mezzo di apparecchi au- cali a questi adiacenti dei beni di produzione pro- tomatici; pria, ovvero per la fornitura al committente dei beni 3) la vendita per corrispondenza o tramite accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazio- televisione o altri sistemi di comunicazione; ne del servizio;. 4) la vendita presso il domicilio dei consu- g) ai pescatori e alle cooperative di pescato- matori.

10 Ri, nonch ai cacciatori, singoli o associati, che ven- 2. Il presente decreto non si applica: dano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'eser- quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio cizio della loro attivit e a coloro che esercitano la ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e succes- vendita dei prodotti da essi direttamente e legal- sive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, mente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nel- n. 362, e successive modificazioni, qualora venda- l'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di no esclusivamente prodotti farmaceutici, speciali- diritti similari;. t medicinali, dispositivi medici e presidi medico- h) a chi venda o esponga per la vendita le pro- chirurgici; prie opere d'arte, nonch quelle dell'ingegno a ca- b) ai titolari di rivendite di generi di mono- rattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di polio qualora vendano esclusivamente generi di natura scientifica od informativa, realizzate anche monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n.


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