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La sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato : dal testo unico del 1957 ai pi recenti contratti collettivi SOMMARIO: 1. Nozione e fonti normative 2. Natura giuridica Rapporti con le sanzioni disciplinari La disciplina di cui al testo unico del 1957 Ipotesi di sospensione previste dalla legge 55/1990 Ipotesi di sospensione previste dal decreto legislativo 267/2000 ( testo unico degli enti locali) Ipotesi prevista dall'art. 4, l. 27 marzo 2001, n. 97 Ipotesi prevista dall'art. 4, l. 27 marzo 2001, n. 97 Ipotesi prevista dall'articolo 289 4. Ipotesi di sospensione cautelare di fonte contrattuale 5. Rapporto fra sospensione cautelare e procedimento penale. 6. Rimedi amministrativi e giurisdizionali 7.

La sospensione cautelare nel pubblico impiego “privatizzato”: dal testo unico del 1957 ai più recenti contratti collettivi SOMMARIO: 1. Nozione e fonti normative 2.

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1 La sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato : dal testo unico del 1957 ai pi recenti contratti collettivi SOMMARIO: 1. Nozione e fonti normative 2. Natura giuridica Rapporti con le sanzioni disciplinari La disciplina di cui al testo unico del 1957 Ipotesi di sospensione previste dalla legge 55/1990 Ipotesi di sospensione previste dal decreto legislativo 267/2000 ( testo unico degli enti locali) Ipotesi prevista dall'art. 4, l. 27 marzo 2001, n. 97 Ipotesi prevista dall'art. 4, l. 27 marzo 2001, n. 97 Ipotesi prevista dall'articolo 289 4. Ipotesi di sospensione cautelare di fonte contrattuale 5. Rapporto fra sospensione cautelare e procedimento penale. 6. Rimedi amministrativi e giurisdizionali 7.

2 Cessazione della sospensione cautelare . La restitutio in integrum retributiva. 1. Nozione e fonti normative Nel dibattito politico attuale si afferma con insistenza sempre maggiore la necessit di riforme del pubblico impiego finalizzate a rendere la macchina della pubblica amministrazione meno pachidermica nell'organizzazione, sempre pi efficiente sul piano operativo. Questi obiettivi sarebbero perseguibili anche mediante la responsabilizzazione maggiore dei pubblici dipendenti, valorizzando in particolar modo il potere disciplinare e semplificando le procedure volte a far valere le diverse forme di responsabilit . La responsabilizzazione del pubblico dipendente pare dunque rispondere ad una logica di competitivit economica che postula un rapporto diretto fra responsabilit e competitivit.

3 Economica [1]. Tale responsabilizzazione va intesa non solo nel senso della previsione di responsabilit di vario titolo in capo al pubblico dipendente (civili, penali e disciplinari) [2]. ma anche attraverso la predisposizione di strumenti amministrativi come la sospensione cautelare , che consente di sospendere il rapporto di servizio in conseguenza di determinati presupposti di fatto e di diritto che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni e del servizio, in autonomia rispetto ai procedimenti disciplinari e penali in corso. Per un corretto inquadramento dell'istituto nell'ordinamento giuridico, e perch ne siano chiare le peculiarit , essenziale la lettura alla luce alla luce dell'articolo 97 Cost.

4 , il quale richiede che la legge organizzi gli uffici in modo da garantire l'imparzialit ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Tale norma stabilisce un interesse di natura pubblica alla continuit amministrativa, che ben pu essere esposta a rischio da contestazioni nei confronti di pubblici dipendenti in sede disciplinare o addirittura penale. La funzione dell'istituto appare, nell'ottica del principio costituzionale del buon andamento, quella di salvaguardare il regolare svolgimento del servizio amministrativo [3], anche sotto il profilo della prevenzione della lesione del prestigio della pubblica amministrazione, bene riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico [4].

5 Ulteriori referenti costituzionali si rinvengono nelle disposizioni che prevedono che le funzioni pubbliche siano esercitate con disciplina ed onore (art. 54 Cost.) e che i pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) [5]. La disciplina originaria della sospensione cautelare dei pubblici dipendenti era contenuta nel 10 gennaio 1957, n. 3 ( testo unico sugli impiegati civili dello Stato), il quale prevedeva, con una sorta di doppio binario , due forme distinte di sospensione cautelare , una a carattere obbligatorio (art. 91), e l'altra a carattere facoltativo (art. 92). Tale disciplina, pur confermata nel tempo, si dovuta scontrare con la mutata concezione del rapporto di pubblico impiego .

6 Infatti, con il 3 febbraio 1993, n. 29 (che come noto ha dato avvio alla privatizzazione del pubblico impiego ) stata fatta salva la disciplina del 1957 [6], per il personale pubblico non privatizzato , ma allo stesso tempo fu assegnata alla contrattazione collettiva la competenza a regolare la materia contenuta nei dei capi I e II del titolo VII del testo unico. [7] Il 30 marzo 2001, n. 165 ha portato a termine il processo di privatizzazione del pubblico impiego , facendo salva l'impostazione del 1993. Il recente 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della Legge Brunetta [8], che ha provveduto a potenziare la responsabilit del pubblico dipendente e soprattutto dei dirigenti, non ha introdotto significative modifiche alla disciplina della sospensione cautelare .

7 Dal punto di vista sistematico, in definitiva, la disciplina della sospensione cautelare nel pubblico impiego risulta da fonti di rango legislativo generali (come il testo unico del 1957) e speciali (nel senso che e in minor misura dalle leggi speciali di settore (per quello che riguarda il pubblico impiego non privatizzato [9])e da contratti collettivi relativi ai vari comparti amministrativi. 2. Natura giuridica La questione inerente la natura giuridica dell'atto che dispone la sospensione cautelare non fine a s stessa, ma ha un peso specifico non indifferente, condizionando l'intero regime dell'atto stesso, dalla sua disciplina sostanziale ai rimedi spettanti al pubblico dipendente.)

8 Una premessa doverosa: l'atto che formalmente dispone la sospensione cautelare un atto che promana da una pubblica amministrazione, cio un atto soggettivamente amministrativo . Il dato normativo peraltro non di grande conforto in quanto n la legislazione n le fonti collettive disciplinano la materia in maniera esaustiva. Non si prevede infatti n . l'organo che ha la competenza generale all'adozione del provvedimento [10], n se deve essere instaurato il contraddittorio con il destinatario della sospensione (come invece si prevede espressamente per quel che riguarda il procedimento disciplinare), n infine se gli atti debbano essere muniti di motivazione. Sono prospettabili in astratto due ipotesi: l'atto pu essere qualificato come atto amministrativo di carattere organizzativo, finalizzato a definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici [11], ovvero come determinazione gestionale-privatistica, finalizzata alla gestione dei rapporti di lavoro con i poteri del privato datore di lavoro [12].

9 La dottrina dominante [13], seguita dalla giurisprudenza, qualifica il provvedimento sospensivo come atto avente natura privatistica, con funzione di autotutela da parte della pubblica amministrazione, ancorch il soggetto dal quale promana tale atto sia un soggetto pubblico [14]. L'autotutela in questione non va intesa in un'accezione amministrativistica, ma in un'accezione privatistica. Non si tratta cio di un atto di ritiro (come la revoca disciplinata dall'articolo 21-quinquies l. 241/1990), non incidendo su un atto amministrativo, ma sull'esecuzione del contratto, come reazione all'inadempimento della controparte La funzione gestionale (privatistica) prevale cio su quella provvedimentale (pubblicistica).

10 La potest , riconosciuta alla pubblica amministrazione, di disporre la sospensione cautelare del pubblico dipendente (facolt che in alcuni casi si configura come potere-dovere [15]), in base a tale dottrina, riconducibile al pi generale potere direttivo riconosciuto al datore di lavoro, sia esso pubblico o privato [16]. In base ad una simile lettura, da ritenersi che sia lo stesso organo competente alla predisposizione degli atti di gestione del personale ad essere munito di competenza in ordine alla adozione del provvedimento di sospensione [17]. Un problema particolarmente delicato quello dell'applicabilit delle norme sul procedimento e sul provvedimento amministrativo.


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