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LA VITTORIA DELLE TABELLE MILANESI - cedam.com

_____ P. CENDON, Trattato dei nuovi danni - Vol. VI ISBN 978-88-13-31174-2 126023 LA VITTORIA DELLE TABELLE MILANESI (ANTONELLO NEGRO) SOMMARIO: 1. La liquidazione del danno biologico: le TABELLE di legge. Le ta-belle dei Tribunali. Le (vincenti) TABELLE MILANESI del 2009 e del 2011. 2. La sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011. L appellabilit DELLE sentenze che seguono un diverso criterio. 1. La liquidazione del danno biologico: le TABELLE di legge. Legislazione Cost. 32; 1226, 2043, 2056, 2059; , n. 38; l. , n. 57; , n. 209; , n. 46235. Raramente il legislatore si occupato di indicare i criteri per la liquida-zione del danno non patrimoniale. Uno dei primi provvedimenti in materia il , n. 38, rela-tivo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali; in tale decreto con il quale stata anche fornita una prima definizione del danno biologico (inteso come la lesione all integrit psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale) sono state indicate le modalit di liquidazione del pregiudizio psicofisico.

2 Trattato dei nuovi danni - Vol. VI reddito — ma hanno indicato, altresì, i criteri per la liquidazione dello stesso (sempre limitatamente ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei

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1 _____ P. CENDON, Trattato dei nuovi danni - Vol. VI ISBN 978-88-13-31174-2 126023 LA VITTORIA DELLE TABELLE MILANESI (ANTONELLO NEGRO) SOMMARIO: 1. La liquidazione del danno biologico: le TABELLE di legge. Le ta-belle dei Tribunali. Le (vincenti) TABELLE MILANESI del 2009 e del 2011. 2. La sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011. L appellabilit DELLE sentenze che seguono un diverso criterio. 1. La liquidazione del danno biologico: le TABELLE di legge. Legislazione Cost. 32; 1226, 2043, 2056, 2059; , n. 38; l. , n. 57; , n. 209; , n. 46235. Raramente il legislatore si occupato di indicare i criteri per la liquida-zione del danno non patrimoniale. Uno dei primi provvedimenti in materia il , n. 38, rela-tivo agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali; in tale decreto con il quale stata anche fornita una prima definizione del danno biologico (inteso come la lesione all integrit psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale) sono state indicate le modalit di liquidazione del pregiudizio psicofisico.

2 Successivamente, con il , n. 70, seguito dalla l. , n. 57, sono stati forniti criteri per la liquidazione del danno biologico deri-vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In detti provvedimenti normativi, tuttavia, il legislatore ha indicato sol-tanto gli importi per la monetizzazione dell invalidit temporanea e DELLE in-validit permanenti comprese tra l 1% ed il 9% (le microinvalidit ). I citati provvedimenti sono stati superati con l approvazione del codice DELLE assicurazioni ( , n. 209) i cui articoli 138 e 139 hanno fornito non solo una nuova definizione del danno biologico quale lesione temporanea o permanente all integrit psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attivi-t quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit di produrre Trattato dei nuovi danni - Vol.

3 VI 2 reddito ma hanno indicato, altres , i criteri per la liquidazione dello stesso (sempre limitatamente ai sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti). L art. 139 relativo alle invalidit permanenti pari o inferiori al 9% sta-bilisce, infatti, le seguenti misure: a) a titolo di danno biologico permanente, liquidato per i postumi da le-sioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura pi che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidit ; tale importo calcolato in base all applicazione a ciascun punto percentuale di invalidit del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L importo co-s determinato si riduce con il crescere dell et del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di et a partire dall undicesimo anno di et.

4 Il valore del primo punto pari ad euro seicentosettantaquattro virgola set-tantotto (art. 139 , n. 209). Il citato sesto comma prevede: ai fini del calcolo dell importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidit pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidit pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidit pari a 3 si appli-ca un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidi-t pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto per-centuale di invalidit pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidit pari a 6 si applica un coefficiente molti-plicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidit pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9.

5 Per un punto percentuale di invalidit pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidit pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3 (art. 139 , n. 209). Gli importi risultanti dall applicazione di tali principi sono stati aggiorna-ti nel corso degli anni; nel 2010 (con il , n. 46235) il primo punto di invalidit permanente stato indicato con la somma di 739,81 e per ogni giorno di inabilit assoluta (detta anche totale ) stata fissata la somma di 43,16. Teoricamente il legislatore si anche preoccupato di indicare le modalit di calcolo del danno biologico da lesioni di non lieve entit (per le dal 10% al 100%), ma la tabella di liquidazione derivante dall applicazione del-l art.

6 138 del codice DELLE assicurazioni non stata ancora predisposta. La VITTORIA DELLE TABELLE MILANESI 3 Le TABELLE dei Tribunali. Legislazione Cost. 32; 1226, 2043, 2056, 2059; , n. 209. Bibliografia Negro 2011a Negro 2011b. Al di fuori dell ambito di applicazione DELLE TABELLE di legge (ovve-ro quelle inerenti i sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e limitate alle invalidit permanenti pari o inferiori al 9%) il dan-no biologico viene liquidato in forza DELLE TABELLE utilizzate dai diversi Tri-bunali italiani (in applicazione della valutazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 ). Tra le TABELLE pi diffuse vi sono, senza dubbio, quelle MILANESI , ap-plicate al maggio 2011 da circa un centinaio di sedi giudiziarie (sulle quali torneremo a breve).

7 Altre sedi, tuttavia, hanno preferito adottare TABELLE proprie. Il Tribunale di Roma, ad esempio, ha seguito un diverso percorso e le ul-time TABELLE (aggiornate nel 2011) hanno riproposto il criterio gi seguito nel 2009 ed aggiornato nel 2010 (per un approfondimento sul tema sia consenti-to il rimando a NEGRO 2011a, 345). In dette TABELLE il valore del primo punto di stato quantificato in 765,72 e non comprende il danno morale (per la liquidazione del quale il Tribunale di Roma ha introdotto fasce di oscillazione che attribuiscono un importo pari al 5% per ogni scaglione di dieci punti di con una ba- se minima del 10% aumentabile o diminuibile fino ad un massimo del 50% a seconda del caso concreto, fatta salva la possibilit di una personalizza- zione).

8 Il Tribunale della Capitale ha altres indicato criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un congiunto (con par-ticolare attenzione all effettiva convivenza e comunanza di vita con la vitti-ma, sempre fatta salva la possibilit di procedere ad una personalizzazione del danno). Anche il Tribunale di Firenze utilizza proprie TABELLE adottate nel 2007 per la liquidazione del danno biologico: il pregiudizio temporaneo viene liquidato con la somma di 67,36 al giorno (se al 100%) e per il danno mo-rale ed esistenziale il riferimento un importo pari ad un terzo di quanto li-quidato a titolo di danno biologico (con la possibilit di un ulteriore aumen-to a seconda del caso concreto). Il medesimo Tribunale ha anche adottato una tabella orientativa per la liquidazione del danno non patrimoniale per morte o postumi invalidanti gravissimi di un congiunto.

9 Diverso ancora il criterio seguito dal Tribunale di Genova che utilizza ad oggi le TABELLE MILANESI del 2008 non condividendo l inclusione nel pun-Trattato dei nuovi danni - Vol. VI 4 to del danno morale (scelta attuata dal Tribunale di Milano in risposta alle sentenze di San Martino DELLE Sezioni Unite con le TABELLE del 2009 e del 2011). Anche il Tribunale di Venezia ha elaborato TABELLE proprie per la liquida-zione del biologico (suddivise in 22 classi di percentuale di invalidit ed in 16 classi di et ) ed ha precisato che i valori tabellari non sono espressivi sol-tanto del profilo statico, ma anche di quello relazionale di base, potendo dunque essere incrementati in funzione della specificit del caso trattato (con riferimento agli aspetti relazionali che trascendano i comuni riflessi ne-gativi sulla possibilit di locomozione, sullo svolgimento di pratiche sportive o ricreative, ovvero in funzione della particolare incidenza sulla capacit la-vorativa generica).

10 Per la liquidazione del danno morale il Tribunale di Venezia ha indicato una percentuale di incremento fino al 20% per le invalidit pari o inferiori al 9% di e fino al 100% per le ulteriori invalidit . In particolare, nel caso di un danno non patrimoniale non strettamente legato al biologico, il Tribunale veneziano ha affermato che la liquidazione potr avvenire indicativamente sulla base del rilievo della posizione soggetti-va lesa, della gravit della lesione, dell incidenza sulla dignit della persona e della natura della condotta del soggetto danneggiante, valorizzando l inten-sit dell elemento psichico, la finalit dell agire e l eventuale lucro consegui-to. Il Tribunale di Venezia ha anche indicato una tabella per la liquidazione del danno da perdita di un congiunto (con valori suscettibili di aumento fino al 100%).


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