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LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA …

1 LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA INNANZI AL TRIBUNALE. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Profili processuali di Amato Carbone Giudice del LAVORO presso il Tribunale di Lecce 2 Sommario Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO .. 4 1 La giurisdizione .. 5 2 Inadempimento unitario .. 6 3 GAE e Graduatorie di istituto; mobilit .. 7 4 Nozione di prova concorsuale; concorsi interni e giurisdizione .. 10 5 Scorrimento graduatoria e giurisdizione .. 13 6 Giurisdizione e condotta antisindacale .. 15 7 Le categorie del pubblico impiego escluse dalla giurisdizione ordinaria .. 15 8 Giurisdizione ed art. 53 c. 7 bis n. 165/2001 .. 18 9 Giurisdizione e atti di macro-organizzazione. In generale e comparto sanitario.. 22 10 Autodichia .. 26 11 Pregiudizialit della giurisdizione rispetto alla competenza .. 26 Capitolo 2 Il rito del LAVORO dinanzi al Tribunale nella disciplina codicistica.

LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA INNANZI AL TRIBUNALE. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ ... Questo tipo di rapporti invero presenta una sua peculiare connotazione anche sociale che è ± nell’immaginario collettivo ± lontana dalla classica idea di contratto come rapporto tra eguali ...

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1 1 LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA INNANZI AL TRIBUNALE. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA Profili processuali di Amato Carbone Giudice del LAVORO presso il Tribunale di Lecce 2 Sommario Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO .. 4 1 La giurisdizione .. 5 2 Inadempimento unitario .. 6 3 GAE e Graduatorie di istituto; mobilit .. 7 4 Nozione di prova concorsuale; concorsi interni e giurisdizione .. 10 5 Scorrimento graduatoria e giurisdizione .. 13 6 Giurisdizione e condotta antisindacale .. 15 7 Le categorie del pubblico impiego escluse dalla giurisdizione ordinaria .. 15 8 Giurisdizione ed art. 53 c. 7 bis n. 165/2001 .. 18 9 Giurisdizione e atti di macro-organizzazione. In generale e comparto sanitario.. 22 10 Autodichia .. 26 11 Pregiudizialit della giurisdizione rispetto alla competenza .. 26 Capitolo 2 Il rito del LAVORO dinanzi al Tribunale nella disciplina codicistica.

2 27 Art. 409 .. 27 Art. 413 .. 35 1. Il comma 2 .. 38 2. Il comma 3 .. 42 3. Il comma 4 .. 43 4. Il comma 5 ed il comma 6 .. 47 5. Il comma 7 .. 50 6. Il comma 8 .. 50 7. Ipotesi particolari .. 50 Art. 414 .. 54 Art. 415 .. 60 Art. 416 .. 64 Art. 417 .. 68 Art. 417 bis .. 69 Art. 418 .. 71 Art. 419 .. 74 Art. 420 .. 75 1. I commi 1, 2 e 3 .. 76 3 2. I commi 4, 5 e 6 .. 79 3. Questioni pregiudiziali .. 81 4. Chiamata del terzo e chiamata in garanzia .. 82 5. Udienze di mero rinvio. Divieto .. 83 Art. 420 bis .. 83 Art. 421 .. 87 1. I commi 1 e 2 .. 88 2. Casistica .. 90 3. I commi 3 e 4 .. 93 Art. 422 .. 94 Art. 423 .. 94 Art. 424 .. 95 Art. 425 .. 105 Art. 426 .. 106 Art. 427 .. 109 Art. 428 .. 112 Art. 429.. 116 Art. 430 .. 121 Art. 431 .. 122 Art. 432 .. 123 Capitolo 3 Le CONTROVERSIE in MATERIA di PREVIDENZA e assistenza .. 125 Art. 442 cpc .. 125 1. Giudice ordinario e giudice contabile .. 126 2. Giudice ordinario e giudice amministrativo.

3 132 3. Giudice ordinario e giudice tributario .. 134 Art. 443 .. 135 Art. 444 .. 141 Art. 445 .. 146 Art. 445-bis .. 147 Art. 446 .. 156 Art. 447 .. 156 Capitolo 4 - Spese di lite .. 157 Capitolo 5 - Il rito Fornero dinanzi al Tribunale .. 166 4 Capitolo 1 - Giurisdizione e individuazione delle CONTROVERSIE rientranti nella cognizione del giudice del LAVORO Art. 409 cpc. CONTROVERSIE individuali di LAVORO . Si osservano le disposizioni del presente capo nelle CONTROVERSIE relative a: 1) rapporti di LAVORO subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonch rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

4 La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalit di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivit lavorativa; 4) rapporti di LAVORO dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit economica; 5) rapporti di LAVORO dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di LAVORO pubblico, semprech non siano devoluti dalla legge ad altro giudice. Art. 63 n. 165/2001 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del LAVORO , tutte le CONTROVERSIE relative ai rapporti di LAVORO alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di LAVORO di cui al comma 4, incluse le CONTROVERSIE concernenti l'assunzione al LAVORO , il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilit dirigenziale, nonch quelle concernenti le indennit di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorch vengano in questione atti amministrativi presupposti.

5 Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di LAVORO . Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di LAVORO e al pagamento di un'indennit risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilit , dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivit lavorative.

6 Il datore di LAVORO condannato, altres , per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalit , il giudice pu rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravit del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del LAVORO , le CONTROVERSIE relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le CONTROVERSIE , promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.

7 4. Restano devolute 5 alla giurisdizione del giudice amministrativo le CONTROVERSIE in MATERIA di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonch , in sede di giurisdizione esclusiva, le CONTROVERSIE relative ai rapporti di LAVORO di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle CONTROVERSIE di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione pu essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40. [..] 7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del LAVORO , le CONTROVERSIE di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di LAVORO successivo al 30 giugno 1998. Le CONTROVERSIE relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di LAVORO anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

8 L avvio dello studio del procedimento soggetto alla cognizione del giudice ordinario e regolato dal rito del LAVORO non pu prescindere dall analisi delle norme sopra richiamate. Invero, la lettura congiunta delle stesse (e anche di altre) norme pone la necessit di una preliminare delimitazione del campo di cognizione dello stesso giudice ordinario. noto che con le riforme introdotte tra la fine degli anni 90 e l inizio del nuovo millennio si verificata una prima storica modifica della giurisdizione. Salvo talune eccezioni, la cognizione dei rapporti di LAVORO alle dipendenze della pubblica amministrazione, pubblico impiego privatizzato, stata devoluta alla cognizione del giudice ordinario. Residuano, a livello di disciplina del rapporto, le ipotesi di pubblico impiego di cui all art. 3 n. 165/2001. L attribuzione, in sede di giurisdizione esclusiva, al giudice amministrativo di tali rapporti risulta ora confermata anche dall art.

9 133 comma 1 lett. i) del n. 104/2010 (codice del processo amministrativo). Spetta ora analizzare anche attraverso l analisi della casistica giurisprudenziale i punti critici o comunque quelli che hanno dato adito a opzioni interpretative divergenti a livello di merito. 1 La giurisdizione Non questa la sede per addentrarsi in esegesi o ricostruzioni dottrinarie sulla nozione di giurisdizione; ai presenti fini sufficiente richiamare che alla base di una necessaria giurisdizionalizzazione dei meccanismi di composizione delle liti vige il principio di civilt giuridica che vieta ai consociati di farsi giustizia da s . Le ipotesi di autotutela devono rientrare sotto uno schema di previsione legale cos come tutti i meccanismi di composizione stragiudiziale delle liti devono trovare una copertura nei principi di autonomia e libert negoziale (basti pensare alla giurisprudenza in tema di nullit dei patti di rinuncia ai diritti futuri).

10 Ci precisato, le definizioni storicamente pi note di giurisdizione - riportate dalla manualistica pi autorevole (Mandrioli) - hanno fatto riferimento alla stessa come attuazione, in via normalmente secondaria e sostitutiva, dei diritti sostanziali o come attuazione delle sanzioni (Redenti) o 6 ancora come attivit di composizione delle liti (Carnelutti) o come concretamento dell ordinamento (Satta). Invero, molteplici sono le teorie sul punto; tuttavia, ai fini eminentemente pratici che questa opera si pone, divengono meno rilevanti le diverse opzioni ricostruttive, fermo restando che la funzione di attuazione dei diritti e quella di composizione delle liti sono forse quelle che meglio rendono a livello di rappresentazione ideale la situazione di contrasto che si realizza nella dicotomia lavoratore/datore di LAVORO (pubblico o privato che sia) o in quella cittadino/ente previdenziale.


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