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LE DETRAZIONI PER LE SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ...

LE DETRAZIONI PER LE SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI I chiarimenti dell agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 1. PREMESSA Con la legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su n. 181 del 3 agosto 2013, stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che, oltre a prorogare le DETRAZIONI per le SPESE finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che le rendono pi convenienti rispetto al passato ed ha nuovamente introdotto la detrazione per l acquisto di mobili per l arredo e di elettrodomestici.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 1. PREMESSA Con la legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su G.U. n. 181 del 3 agosto 2013, è stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che, oltre a prorogare le

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1 LE DETRAZIONI PER LE SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI I chiarimenti dell agenzia delle entrate contenuti nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 1. PREMESSA Con la legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su n. 181 del 3 agosto 2013, stato convertito con modificazioni il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 che, oltre a prorogare le DETRAZIONI per le SPESE finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che le rendono pi convenienti rispetto al passato ed ha nuovamente introdotto la detrazione per l acquisto di mobili per l arredo e di elettrodomestici.

2 L agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 con la quale sono stati forniti i tanto attesi chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle suddette agevolazioni. 2. LE NUOVE DETRAZIONI IN SINTESI Come noto, il n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013 contenente disposizioni urgenti per l attuazione di obblighi comunitari e per il recepimento della direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell edilizia, oltre a prorogare le DETRAZIONI per le SPESE finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie, ha apportato, alle stesse, una serie di modifiche che rendono le predette agevolazioni pi convenienti rispetto al passato.

3 In sede di conversione del predetto decreto, in legge n. 90 del 3 agosto 2013 pubblicato su n. 181 del 3 agosto 2013, sono state apportate delle modifiche di seguito analizzate. In sostanza, il predetto decreto n. 63/2013 dispone: 1. la proroga fino al della detrazione IRPEF/IRES delle SPESE volte alla riqualificazione energetica degli edifici potenziata al 65% (invece del 55%); 2. che la detrazione del 65% si applica anche alle SPESE sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli INTERVENTI relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis o che interessano tutte le unit immobiliari di cui si compone il condominio; 3. la proroga della detrazione del 65% delle SPESE sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli INTERVENTI antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosit ; 4.

4 La proroga fino al della detrazione IRPEF del 50 per cento delle SPESE sostenute per gli INTERVENTI di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a per unit immobiliare; 5. l introduzione della detrazione del 50% delle SPESE documentate per l acquisto di mobili, se legato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio e nel limite di spesa di , nonch per l acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni) sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 3. DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA L agevolazione in analisi costituisce una detrazione di imposta per INTERVENTI finalizzati al risparmio energetico ed stata originariamente introdotta per una vasta platea di contribuenti L agenzia , ha emanato la circolare n.

5 29/E del 18 settembre 2013 con la quale sono stati forniti numerosi chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle DETRAZIONI per le SPESE finalizzate al risparmio energetico e quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie e della nuova detrazione per l acquisto di mobili per l arredo e di elettrodomestici a seguito della conversione con modificazioni del n. 63/2013 in legge n. 90/2013. (lavoratori autonomi, societ di persone e di capitali, enti, ecc.) con la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria per 2007). La stessa stata prorogata dalla Legge Finanziaria per il 2008 per il triennio 2008 2010, per effetto dell articolo 1, comma 48 della legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) per l anno 2011, e con il decreto legge n.

6 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) stata prolungata anche alle SPESE sostenute entro il 31 dicembre 2012. Le pi recenti modifiche sono state apportate, seppure per un periodo limitato di tempo, dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (pubblicato sul n. 129/L alla n. 147 del 26 giugno 2012) che all articolo 11 ha previsto una proroga del beneficio, sempre nella misura del 55%, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 ed in ultimo dall articolo 14 del n. 63/2013 che ha prorogato, il predetto beneficio, nella misura del 65% per le SPESE sostenute dal 4 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. RASSEGNA delle DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE HANNO INTERESSATO L AGEVOLAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 1.

7 Art. 1, commi 344-347 Legge n. 296/06; 2. Art. 1, commi da 20 a 24 e 286, Legge n. 244/2007 3. Art. 29, comma 6 e ss., Decreto Legge n. 185/2008 4. Art. 1, comma 46, Legge n. 220/2010 5. Art. 4, comma 4, n. 201/2011 6. Art. 11 n. 83/2012 7. Art. 14 n. 63/2013 Vale la pena evidenziare che la detrazione del 65 per cento dei costi sostenuti per lavori finalizzati al risparmio energetico una agevolazione accolta, fin dalla sua introduzione, con notevole favore dai contribuenti che nel corso di questi anni ne hanno decretato il successo. Il legislatore pi volte intervenuto modificando le caratteristiche dell intervento. In particolare, mutato il numero delle quote annuali in cui deve essere ripartito il beneficio, sono cambiati i valori di trasmittanza termica, sono state introdotte nuove comunicazioni da inviare all agenzia delle entrate nei casi in cui i lavori proseguano oltre l anno e da ultimo anche la percentuale di detrazione.

8 La detrazione riconosciuta entro i seguenti limiti, per ciascuna tipologia di intervento. Gli importi massimi di spesa, relativi ai singolo INTERVENTI , sono stati riproporzionati alla nuova percentuale di detrazione al fine di non superare la soglia massima di detrazione spettante. 55% SPESE sostenute fino al 65% SPESE sostenute dal sino al COMMA INTERVENTI AGEVOLABILI VALORE MASSIMO DETRAZIONE IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA ( 55%) SPETTANTE FINO AL IMPORTO MASSIMO DELLA SPESA ( 65%) SPETTANTE DAL AL 344 Riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in apposite Tabelle.

9 ,18 ,15 345 INTERVENTI su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione del calore quali ad esempio scuri o persiane o che risultino strutturalmente accorpate come nel caso di cassonetti incorporati nel telaio dell infisso. ,91 ,69 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e universit.

10 Sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. ,91 ,69 347 e art. 9, comma 3, DM Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Rientra in tale ambito anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.


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