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LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA …

LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del PER COMPOS Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 2 CONSIGLIO DELL ORDINE Presidente: Mirella Bompadre Vice Presidente: Mario Spera Segretario: Alessandro Nanni Tesoriere: Ferdinando Lombardo Consiglieri: Alberto Battistini Alessandro Bonazzi Amedeo Cazzola Romano Conti Andrea Ferri Linda Furlan Mario Fuzzi Marco Montefameglio Patrizia Preti Roberto Rizzoli Marco Vinicio Susanna COMMISSIONE DI STUDIO: Dott. Adolfo Barbieri Dott. Pierangelo Fino Dott. Antonio Versaci Dott. Gilberto Battistini Avv. Andrea Guerra ERATIVE N. 1 Le PROCEDURE di COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 3 e n.

LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del 27.1.2012 PER COMPOS. Commissione di

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1 LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del PER COMPOS Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento LE PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO LINEE OPERATIVE N. 1 Legge n. 3 del Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 2 CONSIGLIO DELL ORDINE Presidente: Mirella Bompadre Vice Presidente: Mario Spera Segretario: Alessandro Nanni Tesoriere: Ferdinando Lombardo Consiglieri: Alberto Battistini Alessandro Bonazzi Amedeo Cazzola Romano Conti Andrea Ferri Linda Furlan Mario Fuzzi Marco Montefameglio Patrizia Preti Roberto Rizzoli Marco Vinicio Susanna COMMISSIONE DI STUDIO: Dott. Adolfo Barbieri Dott. Pierangelo Fino Dott. Antonio Versaci Dott. Gilberto Battistini Avv. Andrea Guerra ERATIVE N. 1 Le PROCEDURE di COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 3 e n.

2 3 del O M M A R I O 1. - PRESENTAZIONE DEL LAVORO 5 2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 7 - La situazione di sovraindebitamento 7 - Le cause di inammissibilit alla procedura 7 3. - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA 8 - La figura del debitore 8 - Legittimati ad accedere alla procedura 8 - Casistica 8 - La figura del consumatore 11 - Rapporto fra i legittimati e le PROCEDURE DELLA L. n. 3/2012 12 - L organismo di COMPOSIZIONE DELLA crisi e il professionista 12 4. - IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO E DEL PIANO DEL CONSUMATORE 18 - Il contenuto dell accordo 18 - Piano del consumatore 19 5. - LA PROCEDURA 20 - Premessa 20 - L accordo da sovraindebitamento 21 - Fase del deposito 21 - Fase dell apertura DELLA procedura 22 - Fase DELLA raccolta delle adesioni dei creditori 23 - Fase dell omologazione dell accordo 26 - Fase dell esecuzione dell accordo 28 - Il piano del consumatore 29 - Fase del deposito e dell apertura DELLA procedura 29 - Fase dell omologazione 30 - Fase dell esecuzione del piano 32 6.

3 - LA FINE ANTICIPATA DELL ACCORDO: ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE 32 Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 4 - Cause di annullamento 32 - Cause di risoluzione 33 7. - REVOCA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL MOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE 33 8. - LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO 34 - Premessa 34 - La fase di apertura 35 - La fase di accertamento e formazione del passivo 38 - Liquidazione dell attivo 39 - Chiusura DELLA procedura 40 9. - ESDEBITAZIONE 41 10. - SANZIONI PENALI 43 - Ipotesi di reato per il debitore 43 - Ipotesi di reato per l OCC/professionista 44 11. - EFFETTI FISCALI 44 - Premessa 44 - Applicabilit DELLA transazione fiscale 44 - Effetti fiscali sul debitore 45 - Effetti fiscali sul creditore 46 - Esdebitazione ed effetti fiscali 47 - L imposizione indiretta negli accordi 47 Le PROCEDURE di COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 5 1.

4 - PRESENTAZIONE DEL LAVORO La promulgazione DELLA legge 27 gennaio 2012 n. 3 e DELLA successiva legge 17 dicembre 2012 n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento, segna un ulteriore importante tappa nel percorso di modernizzazione dell ordinamento del diritto concorsuale che, in precedenza, non prevedeva alcuna regolamentazione DELLA cosiddetta insolvenza civile. Il legislatore ha inteso introdurre misure strutturali dedicate a soggetti non fallibili che, anche in dipendenza delle attuali emergenze economiche, vengono a trovarsi in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo loro l opportunit , in presenza di determinate condizioni, di avere rimessi i propri debiti per ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nell economia senza restare schiacciati dal carico dell indebitamento preesistente.

5 Il debitore insolvente o il consumatore sovraindebitato che intendano tentare la sistemazione DELLA propria situazione debitoria possono rivolgersi ad un organismo, appositamente istituito, di COMPOSIZIONE DELLA crisi (di seguito per semplicit solo OCC) o, in alternativa, al Tribunale territorialmente competente perch nomini un professionista o una societ tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all art. 28 oppure un notaio. In questa prima fase applicativa, in cui il regolamento attuativo dell OCC ancora non stato approvato, inevitabilmente diviene centrale la figura del professionista il quale chiamato a svolgere attivit per le quali richiesta alta competenza ed anche particolare prudenza: alta competenza in quanto la normativa di riferimento complessa anche per i numerosi richiami alle vigenti normative in materia concorsuale; particolare prudenza perch la stessa legge lo colloca in pi circostanze al fianco del debitore (per esempio, quando deve consigliarlo per la formazione del piano da sottoporre al Tribunale o ai creditori) con il rischio di favorire il formarsi di circostanze di potenziale incompatibilit.

6 Tali situazioni sono certamente da escludersi se viene correttamente interpretato il ruolo fondamentale che la stessa legge gli attribuisce di ausiliario del giudice, dotato DELLA necessaria indipendenza, con l obiettivo di raggiungere il componimento DELLA crisi finanziaria del debitore/consumatore con formule e modalit operative che siano le pi efficienti e convenienti per il ceto creditorio, sempre nel rispetto DELLA legge e dei diritti del debitore. Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 6 Le valutazioni discrezionali tecnico-economiche che necessariamente dovessero derivare dall esercizio di queste nuove funzioni dovranno essere scevre da giudizi sulla persona e, senza deroghe, basate su circostanze di fatto provate o provabili, cos da poter essere legittimamente utilizzate per le attestazioni o per la formazione dei piani di rientro del debitore.

7 Negli intendimenti di questa Commissione il lavoro che si presenta dovrebbe fornire una guida per i colleghi che fossero chiamati a svolgere come professionista le funzioni dell OCC a seguito di incarico ricevuto dal Tribunale oppure a svolgere attivit di consulenza, sempre, in favore del debitore nella redazione e preparazione DELLA proposta di accordo o del piano del consumatore. Questa stessa Commissione, peraltro, confida che il lavoro, oltrech riuscire utile, possa costituire la base da cui muovere per raccogliere successivi aggiornamenti normativi, giurisprudenziali, di interpretazione dottrinaria e di prassi nonch suggerimenti da parte dei colleghi. Ed proprio a questo riguardo che si segnala ai Colleghi la possibilit di accedere, attraverso il sito dell Ordine - area riservata - al Forum Telematici, Area Giudiziale, COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento e l insolvente civile ove possibile fornire segnalazioni e formulare proposte.

8 Le PROCEDURE di COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 7 2. - PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L AMMISSIONE ALLA PROCEDURA - La situazione di sovraindebitamento L art. 6, co. 1, DELLA L. n. 3/2012 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovra indebitamento, consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell ambito DELLA procedura di COMPOSIZIONE DELLA crisi disciplinata dalla medesima legge, mentre il consumatore pu proporre, oltre all accordo appena indicato, anche un piano fondato sulle medesime previsioni ed avente il medesimo contenuto dell accordo da sovarindebitamento. Per accedere alle PROCEDURE previste dalla L. n. 3/2012 il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che, ai sensi dell art. 6, co. 2, s intende: 1) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficolt di adempiere le proprie obbligazioni; 2) ovvero la definitiva incapacit ad adempierle regolarmente.

9 - Le cause di inammissibilit alla procedura Oltre a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento (nei termini sopra definiti) per poter accedere alla procedura in commento necessario che il debitore non incorra in particolari situazioni che la legge indica come cause di inammissibilit e, precisamente: a) la soggezione ad altre PROCEDURE concorsuali diverse da quelle del Capo II DELLA L. n. 3/2012; b) il ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento; c) aver in precedenza subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell omologazione del piano del consumatore; d) l incompletezza DELLA documentazione allegata, che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Commissione di studio sulla COMPOSIZIONE DELLA crisi da sovraindebitamento Pagina 8 3.

10 - I SOGGETTI PROTAGONISTI DELLA PROCEDURA - La figura del debitore - Legittimati ad accedere alla procedura Legittimato a presentare il ricorso per l accordo di sovraindebitamento : 1. il debitore che non sia assoggettabile alle PROCEDURE concorsuali di cui all art. 1 DELLA ; 2. l imprenditore agricolo (art. 7, c. 2-bis); 3. la start up innovativa (art. 31 del n. 179 del )1. E evidente la volont del legislatore di intervenire esclusivamente in settori in cui non sia gi previsto dall ordinamento alcun procedimento collettivo di COMPOSIZIONE dell insolvenza, restando fuori dall ambito applicativo DELLA disciplina in commento tutti i soggetti per i quali la legge ha gi compiutamente regolato la liquidazione ed il concorso dei creditori. Spetta dunque all interprete individuare in negativo i soggetti che possono essere ammessi alla procedura fra quelli non assoggettabili alle PROCEDURE di cui alla Legge Fallimentare.


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