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Le sanzioni tributarie amministrative - …

le sanzioni tributarie amministrativeoggetto della lezione le sanzioni tributarie amministrative il principio di legalit la responsabilit personale gli amministratori di societ il concorso di violazioni e la continuazione il ravvedimento operoso l irrogazione delle sanzioniLe sanzioni tributarie amministrative le violazioni tributarie sono punite con sanzioni amministrative e sanzioni penali; se una stessa violazione punita con una sanzione amministrativa ed una sanzione penale si applica una sola sanzione (di regola quella penale) in base al principio di specialit ( 74/2000) le sanzioni tributarie amministrative sono sanzioni amministrative la sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie (tra le quali l interdizione per non pi di 6 mesi dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di societ di capitali, l interdizione per non pi di 6 mesi dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, l interdizione per non pi di 6 mesi dall esercizio di attivit di lavoro autonomo o d impresa) ( , , 472/1997) le sanzioni tributarie amministrative la sanzione pecuniaria a seconda

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1 le sanzioni tributarie amministrativeoggetto della lezione le sanzioni tributarie amministrative il principio di legalit la responsabilit personale gli amministratori di societ il concorso di violazioni e la continuazione il ravvedimento operoso l irrogazione delle sanzioniLe sanzioni tributarie amministrative le violazioni tributarie sono punite con sanzioni amministrative e sanzioni penali; se una stessa violazione punita con una sanzione amministrativa ed una sanzione penale si applica una sola sanzione (di regola quella penale) in base al principio di specialit ( 74/2000) le sanzioni tributarie amministrative sono sanzioni amministrative la sanzione pecuniaria e le sanzioni accessorie (tra le quali l interdizione per non pi di 6 mesi dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di societ di capitali, l interdizione per non pi di 6 mesi dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, l interdizione per non pi di 6 mesi dall esercizio di attivit di lavoro autonomo o d impresa) ( , , 472/1997)

2 le sanzioni tributarie amministrative la sanzione pecuniaria a seconda dei casi consiste in una somma:-determinata dall Ufficio, tra un minimo ed un massimo indicati dalla legge, in base alla gravit della violazione, alla personalit dell agente e alle sue condizioni economiche e sociali;-pari all imposta cui riferisce, ad una sua frazione o ad un suo multiplo;-fissa;il principio di legalit nessuno pu essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione; nessuno pu essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile; se la legge posteriore stabilisce una sanzione di entit diversa si applica la legge pi favorevole ( favor rei);la responsabilit personale la sanzione si imputa alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione e non si trasmette agli eredi la violazione punibile tanto se dolosa quanto se colposa; se commessa nell esercizio dell attivit di consulenza tributaria si richiede il dolo o la colpa grave;la responsabilit personale la violazione non punibile, tra l altro, quando determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

3 Gli amministratori di societ se l autore ha agito nell interesse di una persona fisica, societ , associazione o ente di cui dipendente, rappresentante o amministratore:-la persona fisica, societ , associazione o ente sono obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso;gli amministratori di societ -nel caso di violazione commessa senza dolo o colpa grave la sanzione non pu essere eseguita nei confronti dell autore, che non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, per un importo eccedente euro ,00, ferma restando la responsabilit della persona fisica, societ , associazione o ente per l eventuale differenza;gli amministratori di societ tuttavia, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle societ o enti con personalit giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica (art.)

4 7, 269/2003, conv. l. 326/2003)il concorso di violazioni e la continuazione nel caso di pluralit di violazioni, a ciascuna violazione si applica di regola la relativa sanzione (cumulo materiale delle sanzioni ) tuttavia, si applica la sanzione pi grave aumentata da un quarto al doppio (cumulo giuridico), a chi:-con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni;il concorso di violazioni e la continuazione-con pi azioni o omissioni, commette diverse violazioni formali della stessa disposizione;-anche in tempi diversi, commette pi violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile o la liquidazione dell imposta;l irrogazione delle sanzioni la sanzione irrogata dall Ufficio che competente all accertamento del tributo; se la sanzione si collega ad una dichiarazione infedele o omessa pu essere irrogata con l avviso di accertamento; se la sanzione si collega ad un omesso o ritardato pagamento pu essere irrogata con l atto della riscossione ;l irrogazione delle sanzioni se la sanzione non si collega ad un tributo l Ufficio deve notificare un atto di contestazione della violazione al trasgressore ( ), che entro 60 gg.

5 :-pu definire la sanzione pagando un quarto di quella indicata nell atto;-pu impugnare l atto;-pu presentare deduzioni difensive, caso in cui l Ufficio abbia un anno per emettere l avviso di irrogazione della sanzione;l irrogazione delle sanzioni l atto di contestazione o l avviso di irrogazione della sanzione (tanto se contestuale ad altro atto quanto se autonomo):-deve essere motivato (anche in ordine alle eventuali deduzioni difensive presentate dal trasgressore);-deve essere notificato, pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui stata commessa la violazione o nel diverso termine previsto per l accertamento del tributo (art. 20, )


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