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LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SUGLI EFFETTI …

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SUGLI EFFETTI PROCESSUALI DELL ESTINZIONEDELLA SOCIET : UNA SOLUZIONE CONVINCENTE?Sommario: 1. Premesse 2. Principi di diritto di portata sostanziale incontestati. alla teoria dell estinzione liquidatoria. 4. Prevale la teoria dell estinzione suc-cessoria. 5. Indici testuali a sostegno della ricostruzione accolta. 6. Le sopravvivenzee sopravvenienze attive. 7. EFFETTI processuali dell estinzione. L interruzione e la rias-sunzione. Validit o meno della notifica dell impugnazione al procuratore costituito nelgrado precedente. 8. Successione dei soci e titolo esecutivo contro la societ di per-sone estinta. 9. Inefficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei con-fronti della societ di In un recente saggio, pubblicato su questa Rivista1, ho sostenuto,confortato da autorevole ma isolata dottrina2, che la cancellazione di unasociet dal registro delle imprese produce sempre l estinzione del pro-cesso di cui essa sia parte, per cessazione della materia del definita estremamente

le sezioni unite si pronunciano sugli effetti processuali dell’estinzione della societÀ: una soluzione convincente? sommario: 1. premesse – 2.

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1 LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SUGLI EFFETTI PROCESSUALI DELL ESTINZIONEDELLA SOCIET : UNA SOLUZIONE CONVINCENTE?Sommario: 1. Premesse 2. Principi di diritto di portata sostanziale incontestati. alla teoria dell estinzione liquidatoria. 4. Prevale la teoria dell estinzione suc-cessoria. 5. Indici testuali a sostegno della ricostruzione accolta. 6. Le sopravvivenzee sopravvenienze attive. 7. EFFETTI processuali dell estinzione. L interruzione e la rias-sunzione. Validit o meno della notifica dell impugnazione al procuratore costituito nelgrado precedente. 8. Successione dei soci e titolo esecutivo contro la societ di per-sone estinta. 9. Inefficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei con-fronti della societ di In un recente saggio, pubblicato su questa Rivista1, ho sostenuto,confortato da autorevole ma isolata dottrina2, che la cancellazione di unasociet dal registro delle imprese produce sempre l estinzione del pro-cesso di cui essa sia parte, per cessazione della materia del definita estremamente draconiana perch la societ si comporte-rebbe, nel corso del giudizio, come il gatto del Cheshire in Le av-venture di Alice nel Paese delle Meraviglie.

2 Essa apparirebbe e scom-parirebbe all improvviso, alla bisogna, costringendo gli interessati a pro-porre una nuova azione, con conseguente perdita degli EFFETTI sostanzialidella domanda gi svolta nei confronti della societ estinta e spreco diattivit processuale 3. Alle critiche seguito l invito ad adottare una so-1 Tedioli, Riflessi processuali della equiparazione tra la cancellazione della societ dal registro delle imprese e la sua estinzione, in questa Rivista, 2011, 1242 ,Cancellazione delle societ , attivit impositiva e processo tributario, in GTRivista di giur. trib., 2010, 749 e L estinzione postliquidativa delle societ cancellate dalregistro delle imprese. Un problema senza fine?, inCorr.

3 Giur., 2013,7 ,Diritto processuale civile6, I, Milano, 2011, 366 ss. luzione pi attenta alle conseguenze pratiche, che salvaguardi le posi-zioni di tutte le parti processuali , nel rispetto dei principi di ragione-volezza, effettivit della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa an-che dei creditori della societ a garanzia di queste esigenze, la Corte d appello di Milano5,nell aprile dell anno scorso, ha sollevato questione di legittimit costitu-zionale degli artt. 2495 e 328 , perch tali norme non preve-dono che, in caso di estinzione della societ , il processo prosegua o siaproseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della societ cancellata, sino alla formazione del giudicato6.

4 La ravvisata impossibilit di identificare un successore nel processo e nella res litigiosaviolerebbei principi di uguaglianza, del giusto processo e del diritto alla attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, sono intervenutele SEZIONI UNITE , con due sentenze gemelle7redatte da autorevolissimoestensore8. Nei paragrafi seguenti, senza ripercorrere l intenso dibattito4 Tedoldi, Cancellazione di societ dal registro delle imprese e impugnazioni civili:la parola alle SEZIONI UNITE e alla Consulta (con una proposta di immortalit relativa ad EFFETTI meramente processuali), in Corr. giur., 2012, Milano (ord.) 18 aprile 2012, in Riv. dir. soc., 2012, 530, commentata da Te-dioli, Le irragionevoli conseguenze processuali derivanti dall equiparazione tra la can-cellazione dal registro delle imprese di una societ e la sua estinzione portano al rilievodi incostituzionalit dell art.

5 2495 , 533 Corte d appello ritiene che: 1) la societ cancellata vada considerata irreversi-bilmente estinta, anche se la controversia giudiziale non sia stata definita, con sentenzapassata in giudicato; 2) la notifica dell atto di impugnazione, alla stessa rivolta, si debbaconsiderare inesistente, perch venuto meno il soggetto notificato; 3) la costituzionein giudizio della societ convenuta sia ugualmente inesistente, per difetto di soggettivit giuridica della parte e per assenza dello ius postulandi in capo al suo procuratore; 4)l appello nei confronti del liquidatore sia inammissibile, perch presupporrebbe lo svol-gimento di una domanda nuova (mancato pagamento per colpa), ovviamente non con-sentito in secondo grado; 5) il socio illimitatamente responsabile non possa essere con-siderato successore della societ estinta, n a titolo universale, n a titolo particolare,n quale avente causa necessario 6) l estinzione della societ vada considerata comeevento interruttivo del processo.

6 7 Cass. 12 marzo 2013, nn. 6070 e alla sentenza n. 6070/2013, v. l ordinanza pronunciata da Cass. 18 giugno2012, n. 9943, in Corr. giur., 2012, 1185, secondo cui opportuno che le SEZIONI unitechiariscano la questione di massima, di particolare importanza: quale sia la sorte dei rap-porti processuali pendenti nel momento in cui una societ (nella specie di persone) vengacancellata dal registro delle imprese, in assenza di successori automaticamente indivi-duabili del soggetto venuto meno e in relazione alle diverse interpretazioni astrattamentepossibili. Quanto alla sentenza 6071/2013, v. l ordinanza di Cass. 10 agosto 2012, giusto processo civile 3/13794dottrinale e la pregressa giurisprudenza9, verificher l idoneit della so-luzione adottata a risolvere le numerose questioni originate dallo scarnotessuto normativo.

7 2. Punto di partenza dell articolato percorso ermeneutico sono i prin-cipi di diritto enunciati nelle note sentenze del febbraio 201010, che ven-gono integralmente riconfermati nelle nuove pronunce. In particolare:a) la cancellazione di una societ di capitali dal registro delle impresene comporta sempre l irreversibile estinzione, indipendentemente dall e-sistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora nondefiniti11;b) per ragioni di ordine sistematico12, desunte anche dal novellato l. fall., la stessa regola applicabile anche alle societ di ultime si differenziano da quelle di capitali solo per il fatto chel iscrizione nel registro delle imprese dell atto che le cancella non ha ef-ficacia costituiva, ma ha valore di pubblicit meramente dichiarativa, su-perabile con prova significato e sulla portata della locuzione prova contraria in-tervengono i primi utili chiarimenti.

8 Nonostante l ormai indiscutibile equazione tra cancellazione ed14390, che ha reiterato l istanza di remissione, evidenziando quale aspetto problematicodi massima, il tema della legittimazione dei soci in ordine ai rapporti pendenti al mo-mento dell estinzione della societ (di capitali), che siano stati trascurati nella liquida-zione. La sezione remittente ha osservato, inoltre, che la mancata identificazione dei suc-cessori, legittimati a proseguire il giudizio in luogo della societ estinta, pone in dubbiola stessa soggezione della fattispecie all istituto dell interruzione del un articolata analisi giurisprudenziale e dottrinale, v. la Relazione n. 167 del27 settembre 2012 dell Ufficio del Massimario, riferimento a Cass.

9 22 febbraio 2010, n. 4060 (in tema di societ di persone),in Giur. it., 2010, 1607 ss., con nota di Weigmann; n. 4061 (in tema di ) inNuovagiur. civ. comm., 2010, I, 54 e nella parte II, 260 con il commento di De Acutis, LeSezioni UNITE e il comma 2 dell art 2495 cod. civ. ovvero tra obiter dicta e contrasti(forse) soltanto apparenti; n. 4062 (in tema di societ cooperativa a ), che pu leggersiin Corr. trib., 2010, 390, con commento di Briante, EFFETTI e decorrenza della cancel-lazione dal Registro delle imprese di tutte le societ . Conforme anche la giurisprudenzasuccessiva: ex multis Cass. 16 maggio 2012, n. 7679, in Foro it., 2012, I, Corte ribadisce che l effetto estintivo opera in coincidenza con la cancellazione,se essa ha avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigoredel nuovo art.)

10 2495 , come modificato dall art. 4, 17 gennaio 2003, n. 6), o apartire da quella data se la cancellazione intervenuta in un momento Tedioli / Le SEZIONI UNITE si pronunciano795estinzione , parte della dottrina afferma che il permanere di un rapportogiuridico sub iudice(inteso come un processo pendente su un credito osu un elemento dell attivo sociale) dimostrerebbe l illegittimit della can-cellazione, perch la liquidazione non stata regolarmente completataexart. 2492 La stessa dottrina elabora, quindi, la proposta di disap-plicare,nei processi in corso, la cancellazione della societ la Suprema corte la prova contraria, invece, non pu ver-tere sulla presenza di rapporti sociali non ancora definiti, perch la so-luzione condurrebbe ad un risultato sostanzialmente identico alla situa-zione preesistente la riforma societaria15.


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