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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. del decreto-legge 19 maggio ...

Le modifiche apportate dalla LEGGE di conversione sono stampate con caratteri corsivi. TITOLO I SALUTE E SICUREZZA Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 1. Per l anno 2020, al fine di rafforzare l offertasa-nitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteg-giare l emergenza epidemiologica conseguente alla dif-fusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitorag-gio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2.

ma istituita ai fini della sorveglianza integrata del CO-VID-19, ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate adeguate misure tecniche e orga-nizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi.

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Transcription of LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. del decreto-legge 19 maggio ...

1 Le modifiche apportate dalla LEGGE di conversione sono stampate con caratteri corsivi. TITOLO I SALUTE E SICUREZZA Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale 1. Per l anno 2020, al fine di rafforzare l offertasa-nitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteg-giare l emergenza epidemiologica conseguente alla dif-fusione del virus SARS-CoV-2 soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con l obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitorag-gio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2.

2 Dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del vi-rus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le pro-vince autonome adottano piani di potenziamento e rior-ganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di identificazio-ne e gestione dei contatti, di organizzazione dell attivit di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuit assistenziale nonch con le Unit speciali di continuit as-sistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti.

3 Al fine della relativa identificazione, dell isolamento e del trattamen-to. I predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati dall articolo 18, comma 1, del decreto- LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dal-la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiun-tamente a fini esclusivamente conoscitivi dal Ministero della salute e dal Ministero dell economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e le province autonome organizzano inoltre le attivit di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenzia-li, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e fi-nanziarie disponibili a legislazione vigente.

4 1 -bis . Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le pro-vince autonome costituiscono le reti dei laboratori di mi-crobiologia per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di pre-stazioni generati dall emergenza epidemiologica. A tale scopo, le regioni e le province autonome, sulla base del-le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio pubblico di riferimento regio-nale che opera in collegamento con l Istituto superiore di sanit e individua, con compiti di coordinamento a livello regionale, ai fini dell accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti.

5 1 -ter . I laboratori di microbiologia individuati dal la-boratorio pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1 -bis hanno l obbligo di trasmettere i referti po-sitivi dei test molecolari per infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, ricevuti i dati relati-vi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono all Istituto superiore di sanit , mediante la piattafor-ma istituita ai fini della sorveglianza integrata del CO-VID-19, ai sensi dell articolo 1 dell ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n.

6 640. Per la comunicazione dei dati di cui al presentecomma sono adottate adeguate misure tecniche e orga-nizzative idonee a tutelare la riservatezza dei dati stessi. 1 -quater . L Istituto superiore di sanit , le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 -bis e 1 -ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorradisporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell iso-lamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fer-mo restando quanto previsto dall articolo 6, comma 7, del decreto- LEGGE 17 marzo 2020, n.

7 18, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, le regio-ni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneit , con effetti fino al 31dicembre 2020. LEGGE 17 luglio 2020, n. 77. Conversione in LEGGE , con modificazioni, del decreto- LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all economia, nonch di politiche sociali connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19. Supplemento ordinario n.

8 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 18018-7-2020 63 Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALES erie generale - n. 18018-7-2020 3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedonoad implementare le attivit di assistenza domiciliare in-tegrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del com-ma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il mo-nitoraggio e l assistenza dei pazienti, nonch il supporto per le attivit logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020.

9 4. Le regioni e le province autonome, per garantire ilmassimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanit pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attivit di mo-nitoraggio del rischio sanitario, nonch di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall emergenza in corso, qualora non lo abbiano gi fatto, incrementa-no e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l obiettivo di assicurare le ac-cresciute attivit di monitoraggio e assistenza connesse all emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isola-mento domiciliare o sottoposti a quarantena nonch per i soggetti affetti da malattie croniche , disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore.

10 E in generale per le situazioni di fragilit tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-nistri 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all articolo 1, com-ma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n. 65 del n. 15. A tal fine, nel rispet-to dell autonomia regionale in materia di organizzazionedei servizi domiciliari, le regioni e le province autonomesono autorizzate ad incrementare la spesa del personalenei limiti indicati al comma 10.


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