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Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (in n. 244/L alla 27 dicembre 2006, n. 299 - in n. 7 alla GU 11 gennaio 2007 , n. 8). Ripubblicazione del testo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge finanziaria 2007 ) , corredato delle relative note Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2007 . Articolo 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007 . 1. Per l'anno 2007 , il livello massimo del saldo netto da finanziare determinato in termini di competenza in milioni di euro, al netto di milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della Legge 5 agosto 1978, n.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. n. 244/L alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 - in S.O. n. 7 alla GU 11 gennaio 2007, n. 8) Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per

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1 Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (in n. 244/L alla 27 dicembre 2006, n. 299 - in n. 7 alla GU 11 gennaio 2007 , n. 8). Ripubblicazione del testo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( Legge finanziaria 2007 ) , corredato delle relative note Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2007 . Articolo 1. Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007 . 1. Per l'anno 2007 , il livello massimo del saldo netto da finanziare determinato in termini di competenza in milioni di euro, al netto di milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della Legge 5 agosto 1978, n.

2 468 [1], e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007 , fissato, in termini di competenza, in milioni di euro per l'anno finanziario 2007 . Risultati differenziali del bilancio dello Stato anni 2008 e 2009 2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente Legge , . determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro, al netto di milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato determinato, rispettivamente, in milioni di euro ed in milioni di euro.

3 Ricorso al mercato 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivit preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni 4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007 -2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equit sociale, dando priorit a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito pi basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamit naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

4 Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale 5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4. Nuova tassazione dei redditi ai fini IRPEF (aliquote, deduzioni, detrazioni). 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [2], e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", nonch delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse.

5 B) l'articolo 11 sostituito dal seguente: "Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a euro, 23 per cento;. b) oltre euro e fino a euro, 27 per cento;. c) oltre euro e fino a euro, 38 per cento;. d) oltre euro e fino a euro, 41 per cento;. e) oltre euro, 43 per cento. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unit immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non dovuta. 3. L'imposta netta determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonch in altre disposizioni di Legge .

6 4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";. c) l'articolo 12 sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro, se il reddito complessivo non supera euro;. 2) 690 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro.

7 3) 690 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro;. b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro;. 2) 20 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro;. 3) 30 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro;. 4) 20 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro;. 5) 10 euro, se il reddito complessivo superiore a euro ma non a euro;. c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione aumentata a 900 euro per ciascun figlio di et inferiore a tre anni.

8 Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con pi di tre figli a carico la detrazione aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. In presenza di pi figli, l'importo di euro aumentato per tutti di euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare pi elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

9 Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non coniugato o, se coniugato, si successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non coniugato o, se coniugato, si successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se pi convenienti, le detrazioni previste alla lettera a).

10 D) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorit giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e euro. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonch quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a ,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.


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